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Risarcimento in caso di ritardo nella surrogazione del mutuo

di Nicoletta Cottone

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1 agosto 2009

Per il massimo scoperto la commissione omnicomprensiva non può superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento

Novità sulla data di valuta e disponibilità economica di assegni, risarcimento in caso di ritardo nella surrogazione del mutuo. Per il massimo scoperto, poi, commissione omnicomprensiva non superiore allo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento. Ma ci sono anche fondi per 284 milioni di euro per la ricostituzione del Fondo Ida (International Development Association), sportello confessionale della Banca Mondiale. Una norma riguarda il sistema "Export banca" e consente tramite la Cassa depositi e prestiti l'utilizzo dei fondi del decreto legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa. Ecco, nel dettaglio, le disposizioni che interessano le banche e il flusso del credito all'economia.

Assegni e bonifici, valuta per il beneficiario (articolo 2, comma 1). Dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici e gli assegni circolari non potrà superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento. Per gli assegni bancari non potrà mai superare tre giorni.

Assegni e bonifici, disponibilità economica per il beneficiario (articolo 2, comma 1). Dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari, mentre per gli assegni bancari non potrà andare oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai superare i 4 giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Ai sensi del Tub (Testo unico bancario) resta fermo che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca e assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento vanno conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Banche e fondi (articolo 25, comma 1). Per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza. I fondi servono per la ricostituzione del Fondo Ida (International Development Association), sportello confessionale della Banca Mondiale. L'Ida fu istituita nel 1960 allo scopo di indirizzare assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo più poveri. Per il primo semestre 2009 era emersa la problematica dei ritardi nell'attivazione di iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di procedure negoziali già chiuse con le istituzioni. La cifra stanziata rappresenta la quota di un terzo di quanto l'Italia si è impegnata a versare (850 milioni di euro) per la XV ricostituzione delle risorse di tale Organismo.

Massimo scoperto: tetto allo 0,5 per cento (articolo 2, comma 2). Con lo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, viene aggiunta la previsione che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il ministro dell'Economia, con propri provvedimenti, assicurerà la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo. Le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva.

Sistema di "Export banca" (articolo 8). Viene demandata a una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione, denominato "export banca", che ha lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti. La disposizione demanda ad appositi decreti del ministro dell'Economia il compito di autorizzare e definire le attività che la Cassa depositi e prestiti spa. potrà effettuare al servizio di Sace spa per la costituzione del sistema di export-banca. Viene anche specificato che le operazioni di internazionalizzazione nei mercati esteri delle imprese italiane assistite e garantite dalla Sace sono assimilate alle operazioni di interesse pubblico che possono essere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con l'utilizzo delle citate risorse finanziarie. La disposizione ha lo scopo di consentire l'utilizzo dei fondi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa. Alla Camera è stata aggiunta una disposizione che attribuisce ai decreti con cui il ministro dell'Economia autorizza e definisce le attività della Cassa depositi e prestiti spa finalizzate alla costituzione del sistema di export-banca, il compito di stabilire anche modalità e criteri per consentire le operazioni di assicurazione del credito da parte della Sace spa delle esportazioni, anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

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1 agosto 2009
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