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Operazioni straordinarie, l'allineamento conviene

di Andrea Cioccarelli

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4 Giugno 2009

Tra le opzioni offerte nella prossima dichiarazione dei redditi c'è la scelta sul riallineamento delle differenze di valore emergenti da operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni). Le possibilità sono diverse: oltre a quanto previsto dall'articolo 176 comma 2-ter del Tuir (il Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86), secondo il quale le differenze emergenti su immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere riconosciute mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva a scaglioni del 12, 14 o 16%, la manovra anti-crisi (decreto legge 185/08) prevede una via alternativa, almeno per le immobilizzazioni immateriali.
Per queste poste ci sono quindi tre possibilità: non effettuare alcun riallineamento; operare il riallineamento secondo il decreto 185/08; operare il riallineamento secondo l'articolo 176 comma 2-ter del Tuir. Per le altre voci, si possono operare riallineamenti solo ricorrendo alle regole del Tuir (è il caso delle immobilizzazioni materiali) o del decreto legge 185 (per immobilizzazioni finanziarie e altre voci dell'attivo diverse dalle immobilizzazioni, come crediti e rimanenze).

Test di convenienza
È possibile un'analisi di convenienza, per i casi nei quali si può scegliere tra l'una o l'altra forma di riallineamento. La tabella qui sotto propone un'analisi comparata, ipotizzando emersione e riallineamento per una differenza di un milione di euro sulla voce avviamento. Va considerato che:
– con l'articolo 176 del Tuir si potranno sfruttare i benefici fiscali di maggiori ammortamenti, dall'anno di esercizio dell'opzione del riallineamento (per esempio il 2009) e l'imposta sostitutiva (pari al 12% per importi riallineati inferiori ai 5 milioni) va versata in tre rate (pari al 30, 40 e 30% dell'importo dovuto, con applicazione di interessi annui del 2,5% sulla seconda e terza rata);
– basandosi invece sul decreto 185, ai benefici fiscali di maggiori ammortamenti, dall'anno di esercizio dell'opzione si aggiunge la possibilità di una riduzione significativa dei tempi di ammortamento fiscale (da 18 a 9 anni), a partire però dall'anno successivo a quello in cui si effettua l'opzione (nell'esempio, dal 2010); l'imposta sostitutiva, pari al 16%, va versata in unica soluzione.
I risultati dipendono, naturalmente, dal tasso cui vengono attualizzate le somme future: una sua crescita aumenta la convenienza dell'opzione prevista dal decreto 185/08 (e viceversa) perché questa, concentrando i benefici fiscali in tempi più rapidi, risulta meno sensibile a oscillazioni del parametro di sconto.

Il vantaggio del Tuir
In linea generale, sono possibili quattro osservazioni.
1) Il riallineamento è conveniente, a prescindere dalla metodologia adottata, in entrambi i casi: il beneficio fiscale (pari a 314mila euro) supera abbondantemente l'importo dell'imposta sostitutiva, pur considerando il valore finanziario del tempo.
2) In un'analisi comparata, è più conveniente il riallineamento in base all'articolo 176; adottando infatti un tasso di attualizzazione del 4%, il vantaggio in termini monetari è di circa 8mila euro (8.156). Solo ipotizzando un tasso di attualizzazione superiore al 7,55% risulterebbe più conveniente l'opzione prevista dal decreto 185; si potrebbe quindi affermare che le imprese che dispongono di riserve di liquidità e quindi fanno riferimento a tassi di rendimento del denaro hanno senza dubbio convenienza a optare per il riallineamento basato sull'articolo 176; solo quelle imprese che raccolgono denaro a tassi piuttosto elevati (superiori appunto al 7,55%) dovrebbero preferire l'opzione prevista dal decreto legge 185/08.
3) Il pagamento della sostitutiva in un'unica soluzione rende finanziariamente meno facile lo sfruttamento della nuova norma introdotta dal decreto 185/08, soprattutto in periodi di forte tensione sul mercato del credito.
4) Va sempre (e soprattutto) ribadito che ogni analisi di convenienza poggia su un'ipotesi tanto meno solida quanto più protratta nel tempo, vale a dire la disponibilità di utili tassabili che consentano di sfruttare a pieno i benefici fiscali; è evidente che nessuna convenienza può essere riconosciuta se manca la possibilità di detrarre i maggiori costi per ammortamenti sui valori «riallineati».

4 Giugno 2009
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