Chi ha detto che in Italia gli accordi prematrimoniali non sono validi? A far cadere una delle "false certezze" più diffuse nell'opinione pubblica sono gli avvocati matrimonialisti che affermano la relatività del principio della nullità delle intese in vista delle nozze. La domanda rimbalza nella rete, soprattutto d'estate, quando i matrimoni fanno registrare il picco più alto e i futuri sposi si interrogano sulla possibilità di stipulare un accordo prima del fatidico sì.
E, questa volta, la risposta sorprende un po'.
Gli accordi prematrimoniali non sarebbero, infatti, una prerogativa esclusivamente statunitense, ma in alcuni casi potrebbero assumere rilievo giuridico anche nel nostro paese.
"Gli accordi prematrimoniali non sono sempre nulli per illiceità della causa – spiega l'avvocato Iacopo Tozzi, che si occupa di diritto di famiglia nazionale e internazionale, anche quando si contrae un matrimonio non concordatario le intese tra coniugi possono essere prese in considerazione dal giudice in sede di divorzio per la determinazione dell'assegno divorziale. Se si effettua un matrimonio concordatario, poi, gli accordi assumono un'efficacia ancora maggiore".
Il nostro ordinamento non prevede infatti espressamente la nullità degli accordi prematrimoniali. Anzi, la giurisprudenza ha stabilito a più riprese che le intese sono valide in caso di successiva dichiarazione di nullità del matrimonio davanti ai tribunali ecclesiastici. Non solo. Una volta ottenuta la delibazione della sentenza, i coniugi potranno chiedere l'applicazione degli accordi, proprio come qualsiasi altra scrittura privata. Il leading case è rappresentato da un precedente della Cassazione che già nel 1993 aveva stabilito il principio della validità degli accordi prematrimoniali purché stipulati in vista o nell'eventualità di una pronuncia di nullità del matrimonio. In Italia quindi gli accordi prematrimoniali in caso di matrimonio concordatario possono risultare pienamente efficaci. Sono stipulati sia per atto notarile sia per scrittura privata redatta direttamente tra i coniugi, in virtù del principio di autonomia negoziale delle parti: la eventuale data certa potrà essere attribuita con la semplice spedizione tramite raccomandata.
Gli accordi e il matrimonio civile
In caso di matrimonio contratto esclusivamente in sede civile, invece, i patti non assumeranno valore, non potendo essere il matrimonio oggetto di nullità. Ma potranno comunque essere presi in considerazione in sede di divorzio, in vista della determinazione dell'assegno a favore del coniuge più debole.
Valore probatorio in sede ecclesiastica
Ampio anche il valore probatorio degli accordi in sede ecclesiastica. Qui, infatti, le intese assumeranno anche il valore di prova documentale, capaci di configurare una riserva mentale idonea, insieme agli altri elementi processuali, a condurre ad una pronuncia di nullità.
"Mi è capitato in molti casi che un matrimonio venisse dichiarato nullo proprio sulla base degli accordi prenuziali – spiega l'avvocato del Foro Ecclesiastico, Alfio Alessio Franzoni – perché spesso l'intesa equivale a una concordata esclusione dell'indissolubilità del vincolo e questa volontà può essere oggetto di valutazione da parte del giudice ecclesiastico". Meno restrittivi anche gli standard formali necessari per la loro validità. Negli Stati Uniti i futuri sposi devono capitolare analiticamente tutti i beni oggetto dell'accordo, come requisito di validità dell'atto. In Italia, invece, basterebbe anche un accordo meno dettagliato. La strada verso il riconoscimento delle intese prematrimoniali sembra aperta. E, questa volta, senza bisogno di organizzare "fughe" oltre confine.