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Testo del decreto del ministero dell'Interno

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8 agosto 2009
L'abbigliamento dei volontari

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 agosto 2009


Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(09A09801)

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari


1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40, 41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attivita' di volontariato con finalita' di solidarieta' sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:
a) svolgere la propria attivita' gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali ne' essere ad alcun titolo riconducibili a questi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a svolgere attivita' di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche' della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata al Prefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed ha una sede.
4. L'iscrizione e' effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2 nonche' del possesso da parte degli associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori
volontari.

Art. 2.

Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori volontari


1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri associati individuati per lo svolgimento delle attivita' di segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come «osservatori volontari», svolgono attivita' di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.
2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta attivita' gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.
3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private.
  CONTINUA ...»

8 agosto 2009
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