NORME &TRIBUTI

 
 
 
MANOVRA D'ESTATE 2009 L'esperto risponde
 
HOME DEL DOSSIER
FISCO
LAVORO
FAMIGLIE
I NOSTRI ESPERTI
ABC DELLA MANOVRA
APPROFONDIMENTI
QUESITO DEL GIORNO

Manovra d'estate: mutui, la surroga vale 3,6 miliardi

di Emanuele Scarci

Pagina: 1 2 di 2
commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
10 Agosto 2009

«... PAGINA PRECEDENTE
LA LEGGE BERSANI
Con il Dl 7/07 è stato introdotto un iter semplificato per trasferire, senza costi, il mutuo da una banca all'altra e modificarne le condizioni senza naturalmente variare il debito residuo. Si è inoltre stabilita la nullità delle clausole che impediscono o rendono oneroso l'esercizio del potere di surroga

L'IPOTECA
La surrogazione non cancella l'ipoteca. Nel caso di trasferimento del mutuo non è necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l'attivazione di una nuova. La banca che subentra paga il debito residuo e il debitore rimborsa il mutuo alle nuove condizioni

GLI EFFETTI
La surroga consente di cambiare il tipo di tasso - fisso, variabile o misto - scelto all'atto della stipula del mutuo, oppure di alleggerire il peso degli interessi, riducendo così il costo del debito. Oppure ancora di allungare la durata per consentire di ridurre l'importo delle rate

IL PRIMO DECRETO ANTI-CRISI
Il Decreto legge 185 del 2008 ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2009, le sanzioni previste dal testo unico bancario alle ipotesi di inosservanza delle norme della legge Bersani sulla portabilità dei mutui

L'ULTIMO DECRETO ANTI-CRISI
Il Dl 78/09, così come modificato dalla legge 102/09, ha di fatto aggiornato le disposizioni sanzionatorie. A partire dal 5 agosto scorso, data di entrata in vigore della disposizione, è previsto l'obbligo per la banca surrogata di risarcire il cliente in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta

LA MISURA DEL RISARCIMENTO
In particolare, la banca cedente è obbligata a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, qualora questa non sia avvenuto entro 30 giorni dalla data della richiesta

10 Agosto 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina: 1 2 di 2
RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio

L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.
 
 
 
 
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-