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LA LEGGE BERSANI
Con il Dl 7/07 è stato introdotto un iter semplificato per trasferire, senza costi, il mutuo da una banca all'altra e modificarne le condizioni senza naturalmente variare il debito residuo. Si è inoltre stabilita la nullità delle clausole che impediscono o rendono oneroso l'esercizio del potere di surroga
L'IPOTECA
La surrogazione non cancella l'ipoteca. Nel caso di trasferimento del mutuo non è necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l'attivazione di una nuova. La banca che subentra paga il debito residuo e il debitore rimborsa il mutuo alle nuove condizioni
GLI EFFETTI
La surroga consente di cambiare il tipo di tasso - fisso, variabile o misto - scelto all'atto della stipula del mutuo, oppure di alleggerire il peso degli interessi, riducendo così il costo del debito. Oppure ancora di allungare la durata per consentire di ridurre l'importo delle rate
IL PRIMO DECRETO ANTI-CRISI
Il Decreto legge 185 del 2008 ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2009, le sanzioni previste dal testo unico bancario alle ipotesi di inosservanza delle norme della legge Bersani sulla portabilità dei mutui
L'ULTIMO DECRETO ANTI-CRISI
Il Dl 78/09, così come modificato dalla legge 102/09, ha di fatto aggiornato le disposizioni sanzionatorie. A partire dal 5 agosto scorso, data di entrata in vigore della disposizione, è previsto l'obbligo per la banca surrogata di risarcire il cliente in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta
LA MISURA DEL RISARCIMENTO
In particolare, la banca cedente è obbligata a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, qualora questa non sia avvenuto entro 30 giorni dalla data della richiesta