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Proroga di Ferragosto valida per i contributi

di Giuseppe Maccarone

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06 agosto 2009

Aria di ferie per i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali la cui scadenza slitta al 20 agosto. L'Inps e l'Inail recepiscono le disposizioni contenute nel Dpcm del 24 luglio 2009 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 176).
Come ogni anno, i termini previsti per effettuare i versamenti che possono essere eseguiti con il modello F24, la cui scadenza cade nel periodo 1°-20 agosto, fruiscono di una mini-sospensione feriale. Per i versamenti del 16 agosto, dunque, la proroga è di 3 giorni. Un modesto differimento ma più vantaggioso rispetto a quello dello scorso anno in cui il 16, cadendo di sabato, ha – di fatto – limitato la proroga a soli due giorni. Lo spostamento in avanti delle scadenze è gratuito e, dunque, le somme possono essere versate in ritardo, senza maggiorazione.
L'Inps, con il messaggio 17823/09 diffuso ieri, ha ufficializzato il rinvio del termine di scadenza rammentando che è possibile usufruirne, per tutti i versamenti unitari che riguardano l'Istituto e trovano posto nel modello F24. Si tratta dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori, dai committenti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio; la dilazione interessa anche i titolari di posizioni assicurative in essere in una delle altre gestioni amministrate dall'Istituto (per esempio artigiani e commercianti). Nel messaggio l'Inps ricorda, inoltre, che i datori di lavoro operanti con il sistema DM10 e che trasmettono telematicamente la denuncia contributiva mensile, devono inoltrarla, comunque, entro l'ultimo giorno del mese che, coincidendo con il lunedì, non origina ulteriori differimenti. Infine, per l'Istituto le aziende autorizzate – per il mese di luglio – al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, devono tenere presente che i giorni di differimento decorrono sempre dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, si possono calcolare a partire dal 20 agosto.
Dal canto suo, l'Inail con la nota protocollo 60010.03/ 08/2009.0007780, fa sapere che l'estensione del termine riguarda premi assicurativi, versamenti delle rate con le sanzioni, interessi e altri titoli di ogni genere la cui scadenza cade dal 1° al 20 agosto.

06 agosto 2009
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