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Staffetta critica per il trasporto

di Luca De Stefani

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12 agosto 2009
Domande & Risposte
Il Modello

Il documento di trasporto può sostituire la nuova scheda prevista per le consegne di beni di terzi, se accompagna la merce trasportata a bordo del veicolo e se è integrato con i nuovi dati richiesti dalla scheda. Sostituire il ddt con la scheda di trasporto, ai fini dell'emissione della fattura differita o dell'esonero dalla certificazione dei corrispettivi, invece, è sconsigliabile: troppo complicato da gestire da un punto di vista amministrativo.

Ddt al posto della scheda
Il ddt può sostituire la scheda di trasporto, solo se è integrato con i nuovi dati in essa contenuti e se accompagna la merce trasportata.
Secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009 la scheda di trasporto può essere sostituita, oltre che dalla copia del contratto di trasporto, anche da «altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto» della scheda. Non viene chiarito quale sia la «documentazione equivalente». L'articolo 3, comma 1, dello stesso provvedimento spiega che possono costituire «documenti equipollenti» alla scheda di trasporto la lettera di vettura internazionale Cmr, i documenti doganali, il documento di cabotaggio (decreto ministeriale 3 aprile 2009), il documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (decreto legislativo 504/95), il documento di trasporto, cosiddetto «ddt» (Dpr 472/96) o ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci. In questo secondo articolo, non viene detto che i «documenti equipollenti» devono essere integrati con i nuovi dati richiesti dalla scheda.
La circolare interministeriale Interno e Trasporti del 17 luglio 2009, però, ha equiparato la «documentazione equivalente» con i «documenti equipollenti» precisando che, anche per questi ultimi, deve esserci l'integrazione con i nuovi dati richiesti dalla scheda. Da qui le critiche del vicepresidente di Confindustria, Cesare Trevisani, per l'interpretazione restrittiva della normativa da parte della circolare interministeriale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 agosto 2009).
Secondo la norma e la circolare, non costituisce un problema il fatto che ci sia diversità tra il soggetto che deve emettere il ddt, il cedente, e quello che dovrebbe compilare la scheda di trasporto, il committente del trasporto (cedente, cessionario o un terzo soggetto). Pertanto, l'emissione del ddt integrato da parte del cedente comporta l'esonero dalla compilazione della scheda da parte del committente.

Fattura differita
Per emettere la fattura differita, la consegna o la spedizione dei beni ceduti deve risultare da un «documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate» con il Dpr 472/96 (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72). La scheda di trasporto ha sicuramente i requisiti richiesti, anzi, a differenza del ddt, scorta obbligatoriamente la merce durante il trasporto.
Però, se si decide di utilizzarla ai fini dell'emissione della fattura differita, quest'ultima, emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione, deve contenere gli estremi della scheda di trasporto, in luogo di quelli del ddt. In questi casi, sembra indispensabile procedere alla numerazione progressiva delle schede di trasporto e alla conservazione di una copia da parte del cedente. Ma non sempre la scheda di trasporto viene emessa dal cedente: il committente, obbligato alla sua compilazione, può essere anche il cessionario o un soggetto terzo. La complicata gestione operativa di queste questioni porta a ritenere che non sia consigliabile procedere alla sostituzione del ddt con la scheda di trasporto, ai fini della fatturazione differita.

Certificazione dei corrispettivi
Non è nemmeno consigliabile la sostituzione del ddt con la scheda di trasporto, integrata con l'ammontare dei corrispettivi, ai fini dell'esonero alla certificazione dei corrispettivi con l'emissione dello scontrino, della ricevuta o della fattura fiscale. La sostituzione sarebbe possibile: la procedura, solitamente utilizzata per il ddt, è prevista dal Dpr 696/96 (articolo 2, comma 1, lettera d), il quale fa riferimento genericamente ai documenti indicati all'articolo 21, comma 4, Dpr 633/72 (fatture differite), tra i quali vi rientra la scheda di trasporto.

12 agosto 2009
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