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Abc decreto Ronchi

di Claudio Tucci

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20 novembre 2009

Disco verde definitivo al decreto legge Ronchi, di attuazione di obblighi e sentenze comunitarie. Il provvedimento, collegato alla Comunitaria per il 2008, è stato convertito in legge, con diverse modifiche, rispetto al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 settembre scorso. Tra le novità inserite in corso di conversione, spiccano i correttivi sugli affidamenti "in house" e la soppressione dell'articolo 14, sul regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati. Restano, invece, le norme sugli "appalti trasparenti", limitando l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, "anche di fatto".

Salta, poi, l'obbligo, previsto dalla legge italiana, di nomina di un rappresentante fiscale residente nel Belpaese per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi e, in materia di trasporto ferroviario, si investe, tra l'altro, l'organismo di regolazione della facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie al gestore dell'infrastruttura, alle imprese ferroviarie e agli operatori del settore.

Diventa, invece, obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di Iva solo per i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia. Arrivano, anche, nuovi fondi per il contrasto dell'economia sommersa e, sul fronte della promozione dell'ambientalizzazione delle imprese, si semplificano le procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (aia).

Ma, ecco, voce per voce, in ordine alfabetico, tutte le novità contenute nei 34 articoli del che compongono la versione definitiva del decreto "salva-infrazioni".

Aiuti illegittimi (articolo 19). Si interviene in materia di recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, specificando che, per la determinazione della base imponibile ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società cosiddette ex municipalizzate. Viene consentito, poi, all'Agenzia delle Entrate di integrare o modificare in aumento, con notificazione di nuovi avvisi, gli accertamenti da essa emessi al fine di pervenire alla corretta determinazione della base imponibile. Tali modifiche, specifica la norma, sono state introdotte al fine di dare maggiore efficacia all'azione di recupero, consentendo agli 007 del Fisco di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria.

Allergeni alimentari (articolo 6). Previste semplici correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall’elenco degli ingredienti classificati come  CONTINUA ...»

allergeni alimentari. Si chiarisce, poi, che tale intervento correttivo non modifica la procedura stabilita per futuri aggiornamenti, che consiste in un decreto dello Sviluppo economico, di concerto con il Welfare, previo parere della conferenza Stato-Regioni.

Appalti trasparenti (articolo 3). Correzioni in arrivo al codice degli appalti pubblici in ordine all'esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara, ovvero dalla possibilità di utilizzare il cosiddetto "avvalimento" dei requisiti, cioè la possibilità che un partecipante alla gara possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione Soa, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione Soa di altro soggetto. La modifica principale riguarda i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dai partecipanti alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, limitando l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, "anche di fatto". Il divieto viene limitato all'accertamento della circostanza che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Di conseguenza, i concorrenti alla procedura di affidamento dovranno allegare la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo con nessun partecipante alla medesima procedura. Oppure, in via alternativa, la dichiarazione di essere in una situazione di controllo, ma di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. La dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di "univoci elementi". La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Viene eliminato, poi, il divieto di utilizzare l'avvalimento quando il soggetto che mette a disposizione i requisiti si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara. Previsto, infine, che tali novità si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimenti, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto Ronchi, non siano, ancora, stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

20 novembre 2009
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