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Come cambia il lavoro pubblico: l'abc della riforma Brunetta

di Claudio Tucci

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15 novembre 2009
Subito attaccato il nuovo portale dedicato alla riforma Brunetta
Gli Abc del Sole 24 Ore

Scatta la "riforma Brunetta" della Pubblica amministrazione. Il provvedimento, 74 articoli, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre è in vigore dal 15 novembre. Alle nuove norme sono interessati tutti i settori dell'orbita pubblica, dai ministeri, agli enti di ricerca, alle autorità indipendenti, per un totale di circa 3,5 milioni di lavoratori. Tante le novità in arrivo. Dai licenziamenti disciplinari, alle super multe per gli impiegati "fannulloni", fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla radiazione dall'albo. Dipendenti e singole strutture saranno valutati con le pagelle. Alla "bocciatura" corrisponderanno meno soldi in busta paga, alla "promozione" scatti di carriera e incentivi economici.
Si rivedono alcune norme sulla contrattazione e in attesa dell'arrivo dei 4 nuovi comparti, si rinviano a novembre 2010 le elezioni per il rinnovo delle Rsu. Anche in settori, come la scuola, dove già erano state indette e si dovevano svolgere ai primi dicembre. A rifarsi il look sarà pure l'Aran (l'ente che cura le relazioni sindacali della Pubblica amministrazione) ed entro qualche mese vedremo il cartellino al collo degli impiegati a contatto col pubblico. Disco verde, poi, ai concorsi "territoriali" e più spazio alla "trasparenza". I dirigenti avranno maggiori competenze e responsabilità: sarà necessario il dottorato di ricerca e, una volta superato il concorso, è obbligatorio un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato della Ue o di un organismo comunitario o internazionale.

Ecco, in ordine alfabetico, articolo per articolo, come cambia il lavoro pubblico in Italia.

Accesso alla dirigenza (articoli 43, 44, 46 e 47). Fissate nuove procedure per l'accesso alla dirigenza. In particolare, i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a 5 anni, senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale. Possono, inoltre, essere, a richiesta, collocati in aspettativa, salvo diniego dell'amministrazione di appartenenza per preminenti esigenze organizzative. Serve il dottorato di ricerca per accedere alla seconda fascia di dirigenza. Per l'accesso, invece, alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici si precisa che avviene per concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della scuola superiore della Pubblica amministrazione, per il 50% dei posti calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati. Al concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'amministrazione. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale generale, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

Aran (articoli 56 e 58). Si prevede che gli atti di indirizzo all'Aran e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva vengano esercitate da comitati di settore. Per tutte le amministrazioni centrali opera come comitato di settore, il presidente del Consiglio dei ministri tramite il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia, nel rispetto delle specificità dei singoli comparti. Promosse, poi, forme di coinvolgimento delle varie istanze rappresentative che operano nei diversi settori della pubblica amministrazione. Per le amministrazioni regionali e il servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali e i segretari comunali e provinciali, viene costituito un secondo comitato di settore. Rappresentanti designati dai comitati di settore possono assistere l'Aran nello svolgimento delle trattative. L'Aran stessa viene, poi, rafforzata prevedendo che il presidente sia nominato con decreto del presidente della Repubblica, previo favorevole parere delle competenti commissioni parlamentari.

Assenze (articolo 69, sub articolo 55-septies). Se superiori a 10 giorni per malattia protratta e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, devono essere giustificate esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Ssn. Confermato la possibilità dell'amministrazione di effettuare controlli anche in caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore saranno stabilite con decreto di Palazzo Vidoni.

Carcere (articolo 69, sub articolo 55-quinquies). Fino a 5 anni (più multa fino a 1.600 euro) per chi attesta falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifica l'assenza mediante una certificazione medica falsa. In questo caso, paga, anche, il medico, con la radiazione dall'albo. Non solo. Il dipendente reo paga, anche, il risarcimento patrimoniale.

  CONTINUA ...»

15 novembre 2009
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