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Premio di efficienza (articolo 27). Previsto che una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento sia destinata, in misura fino a 2/3, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua a incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. Si chiarisce, però, che tali risorse possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati. Il vincolo, vale, anche, per enti locali e Ssn.
Procedimento disciplinare (articoli 67, 68 e 69, sub articoli 55-bis, 55-ter, 55-sexies). Giro di vite su sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e assenteismo, potenziando l'efficienza. Va su internet il codice disciplinare di ogni amministrazione e viene rimesso ai contratti collettivi il compito di regolare tipologia di infrazione e relativa sanzione. Con un limite però: che non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, per cui resta, peraltro, confermata la giurisdizione del giudice ordinario. Si possono, invece, prevedere forme di conciliazione non obbligatorie da concludersi velocemente (massimo 30 giorni e, comunque, prima dell'irrogazione della sanzione). Riconosciuti, poi, più poteri ai dirigenti, termini certi e una fase istruttoria potenziata. Il giudizio penale sospende solo i procedimenti disciplinari più complessi. Se poi il procedimento disciplinare (non sospeso) si conclude con l'irrogazione di una sanzione, i termini si riaprono se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale. Previste, ancora, varie ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno all'amministrazione pubblica, fra le quali si segnala (per la forte valenza pratica) la responsabilità disciplinare del dirigente o del funzionario che determina per colpa la decadenza dell'azione disciplinare. Per converso, si limita esplicitamente agli eventuali casi di dolo o colpa grave la responsabilità civile del dirigente in relazione all'esercizio dell'azione disciplinare.
Programma triennale per la trasparenza (articoli 11 e 16). Che dovrà essere fatto, sentite le associazioni di utenti e consumatori, e aggiornato annualmente. In caso contrario, è fatto divieto all'amministrazione inadempiente di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. Rientrano nel perimetro della norma anche gli enti locali e il Ssn. Un esempio di buona trasparenza sarà l'adozione, rapida, della posta elettronica certificata.
Rapporto di lavoro pubblico (articoli da 32 a 36). Che è disciplinato dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 165/2001, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Previsto, anche, che, nel rispetto della legge, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte, in via esclusiva, dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista. Su proposta dei competenti dirigenti, viene elaborato il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Stabilito, poi, che i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione.
Ricompense (articoli da 20 a 26). Per valorizzare merito e professionalità. In totale, sono previsti 6 premi. Si parte dal bonus annuale delle eccellenze, cui concorrono tutti gli impiegati collocatisi nella fascia meritocratica alta. C'è, poi, il premio annuale per l'innovazione (di valore pari all'ammontare del bonus eccellenti), che viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione. Accanto a questi 2 premi, ci sono, anche, le progressioni economiche (sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi e nei limiti delle risorse disponibili), e gli scatti di carriera, con cui le amministrazioni possono ricoprire, con personale interno, posti disponibili (nella riserva, però, del 50 per cento). La collocazione, per 3 anni di fila, o per 5 anni anche non consecutivi, nella fascia di merito alta costituisce titolo prioritario per far scattare le progressioni. Professionalità sviluppata sul campo (e attestata nel giudizio di valutazione), poi, può portare il dipendente pubblico all'assegnazione di incarichi e responsabilità superiori. Infine, ogni amministrazione può valorizzare le risorse mandandole a lavorare, per un certo periodo, in altri enti, anche esteri, oppure, promuovendo l'accesso privilegiato a percorsi di alta formazione.
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