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Per le associazioni sconti fiscali solo con il modello Eas

di Marta Saccaro

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11 novembre 2009
Le associazioni che possono presentare il modello ridotto

È ufficiale la proroga per l'invio del modello Eas, relativo alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate di ieri è stato fissato al 15 dicembre il nuovo termine per la trasmissione telematica del modello. La scadenza originaria (30 ottobre) è spostata di un mese e mezzo per consentire alle associazioni di prendere confidenza con il nuovo adempimento. Non solo. Con la circolare 45/E, anch'essa di ieri, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il mancato invio della comunicazione comporterà la perdita delle agevolazioni fiscali su Iva e imposte sui redditi e conferma (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 ottobre) che determinate categorie di associazioni potranno compilare il modello in forma semplificata. In particolare, dovrà essere riempito il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, sarà sufficiente fornire i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).
La semplificazione è riconosciuta solo per quelle associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore. In particolare, la circolare menziona le associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle espressamente esonerate, cioè quelle che non svolgono attività commerciale), le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato diverse da quelle che svolgono esclusivamente attività commerciali marginali (anch'esse esonerate per effetto dell'articolo 30 del Dl 185/08) e le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche (in questo caso, va barrata la casella «sì» del rigo 3).

La circolare precisa che la compilazione semplificata del modello non limita l'esigenza informativa dell'agenzia delle Entrate, che potrà acquisire le eventuali informazioni mancanti direttamente dai registri nei quali le associazioni sono iscritte (oppure, per i dati non reperibili nei registri, attraverso specifiche richieste). Modalità semplificate di compilazione del modello sono previste anche per le associazioni religiose, i movimenti e i partiti politici, le associazioni sindacali e le associazioni di ricerca scientifica. Sugli enti sportivi dilettantistici, poi, oltre a ricordare che questi soggetti devono compilare anche il rigo 20) del modello Eas, la circolare ribadisce quanto già precisato con la circolare 12/E del 2009. In particolare, sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che questi corrispettivi siano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa. Sono infatti tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché «decommercializzate» ai fini fiscali (articoli 148, comma 3, del Tuir e 4, quarto comma, secondo periodo, del Dpr 633/72). Le Onlus non rientrano fra gli enti tenuti all'invio del modello Eas. Sono escluse anche le Onlus «di diritto», come le Ong, le organizzazioni di volontariato che svolgono esclusivamente attività commerciali marginali e le cooperative sociali.

11 novembre 2009
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