Arrivano le linee guida di Brunetta sulle visite fiscali in caso di malattia del dipendente pubblico. Dal 15 novembre, scatta un vero e proprio "dovere generale" da parte dell'ente di richiedere la visita, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno. Si invita, comunque, a tenere conto di un certo margine di flessibilità. La circolare di palazzo Vidoni sottolinea, innanzitutto, come le amministrazioni dovranno valutare, caso per caso, se mandare il controllo in caso di assenze per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici.
L'obiettivo, spiega la nota, è evitare un inutile aggravio di spesa per l'Erario, considerato come «in assenza del dipendente da casa, l'accesso da parte del medico potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi». Allo stesso modo, si potrà chiudere un occhio nel caso «di eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata». E se, poi, l'iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l'amministrazione è tenuta, comunque, a chiedere un'ulteriore visita fiscale per l'accertamento della nuova situazione.
La circolare annuncia, poi, l'arrivo, a breve, di un decreto ministeriale di modifica delle fasce orarie di reperibilità in caso di visita fiscale, che, al momento, sono confermate nelle canoniche 4 ore: e cioè, la mattina dalle ore 10 alle ore 12 e il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19. E che, in attesa dell'innalzamento a 7 ore giornaliere, sono da ritenersi vincolanti in caso di invio di visita. Con il medesimo decreto ministeriale si introdurranno, poi, deroghe all'obbligo di reperibilità, in considerazione di specifiche situazioni, anche, in relazione a stati patologici particolari.
In caso di mancata "lotta all'assenteismo", la circolare evidenzia la responsabilità diretta del dirigente. Per il caso di inadempimento colposo rispetto al dovere di vigilanza, è prevista la possibilità, nel rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione, consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato. A questa si possono aggiungere, anche, le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare per omissioni del dirigente. E, cioè, nello specifico, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.