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Il bonus premierà imprese individuali e professionisti

di Dario Deotto

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13 novembre 2009

La riduzione o, comunque, il differimento degli acconti di novembre dovrebbe riguardare soltanto i soggetti Irpef. Mentre nessuna riduzione o differimento dovrebbe riguardare i soggetti Ires. Questo quanto è stato deciso ieri dal Consiglio dei ministri anche se resta qualche incertezza perchè il testo del decreto legge approvato non è ancora disponibile.

L'opzione più attendibile è quella che dispone il differimento a giugno/luglio 2010, cioè al momento del versamento del saldo, di una parte degli acconti d'imposta dovuti a novembre. Il meccanismo dovrebbe essere questo: del 99% della misura dell'acconto (per i soggetti Irpef), la percentuale, per quest'anno, viene abbassata al 79 per cento. Il 20% rimanente verrà versato a giugno/luglio del prossimo anno in sede di versamento del saldo. È come, in sostanza, se si trattasse di una terza rata degli acconti, che comunque verrà limitata a quanto dovuto effettivamente a saldo.

La misura, come si è detto, dovrebbe riguardare solo i soggetti Irpef e non quelli Ires. Il differimento non dovrebbe riguardare neppure l'Irap. Il differimento dell'acconto Irpef, oltre ai lavoratori dipendenti che hanno altri redditi, dovrà, però, necessariamente riguardare anche imprenditori individuali, lavoratori autonomi, soci (persone fisiche) di società di persone così come i soci di società trasparenti a ristretta base partecipativa, in base all'articolo 116 del Tuir. Se la soluzione non fosse questa vi sarebbero problemi di tipo costituzionale in relazione a una diversità di trattamento per soggetti tenuti alla medesima imposizione.
Non dovrebbero, invece, essere confermate altre opzioni trapelate nelle ultime ore, in base alle quali si avrebbe una semplice riduzione "secca" di qualche punto percentuale degli acconti 2009.

Prima di effettuare le proprie scelte andrà comunque verificato il testo definitivo del provvedimento, anche per verificare se effettivamente i soggetti Ires verranno esclusi dalle misure relative agli acconti. Se questa esclusione venisse confermata, si avrebbe una situazione inversa rispetto allo scorso anno, dovuta alle disposizioni del decreto legge 185/2008. Lì la norma (l'articolo 10) accordò, seppure all'ultimo momento, una riduzione dell'acconto Ires e Irap di tre punti percentuali, con la possibilità, per i soggetti che avevano già versato l'acconto, di portare in compensazione il credito che si generava per il maggiore acconto versato. Si aggiunse, però, il problema che la stessa norma prevedeva che i soggetti che fruivano della riduzione dell'acconto, anche mediante la compensazione, avrebbero dovuto corrispondere la stessa somma entro il 31 dicembre 2008. Non se ne fece nulla, ma questa situazione, molto contraddittoria, portò molti a non avvalersi delle disposizioni e, quindi, anche della stessa possibilità di compensazione di quanto versato in più. Una scelta, questa, che era stata giustificata per motivi contabili e che non sarebbe stata ripetuta quest'anno.

13 novembre 2009
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