Al via la tassazione nel Paese di stabilimento dell'ente. La direttiva comunitaria non è ancora stata recepita dall'Italia
Arrivano dall'agenzia delle Entrate i chiarimenti sulle nuove regole per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi ai fini Iva. È stata infatti pubblicata la circolare n.58/E dell'agenzia delle Entrate.
Il documento fornisce indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella «direttiva Servizi» (2008/8/CE), con riferimento in particolare alla rilevanza territoriale dell'operazione. Le novità introdotte dalla direttiva Ue saranno in vigore dal 1° gennaio 2010.
La circolare dell'Agenzia, giunta alla vigilia dell'applicazione del nuovo regime, dà istruzioni operative sulle norme comunitarie che vanno considerate direttamente applicabili. Il tutto in attesa del recepimento della direttiva comunitaria da parte dell'ordinamento nazionale, poiché la normativa europea non è stata ancora formalmente recepita dall'Italia. La circolare, quindi, anticipa le norme di recepimento.
Le novità
Cambia la regola generale del luogo di tassazione Iva dei servizi resi a soggetti passivi: si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese di stabilimento dell'ente. Scatta l'introduzione generalizzata del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione.