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Per contestare una multa si devono spendere 38 euro di contributo unificato

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21 dicembre 2009

La disposizione contenuta in Finanziaria scatta dal 1° gennaio 2010

Per contestare una multa dal 1° gennaio 2010 si dovranno spendere 38 euro di contributo unificato. Per questo il senatore dell'Idv, Elio Lannutti, ha presentato un ordine del giorno alla Finanziaria per chiedere la soppressione di quella che lui chiama una nuova "tassa". La proposta, che sarà discussa in aula al Senato, chiede di correggere il comma 212 dell'articolo 2 della Finanziaria per «eliminare il pagamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione a ordinanze-ingiuzione di pagamento di sanzioni amministrative per non limitare il diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nel rispetto dell'articolo 24 della Carta costituzionale».

«Oltre all'inganno – ha sottolineato Lannutti - c'è anche la beffa». Per impugnare dinanzi al giudice di pace una multa per violazione del Codice della strada, il cui importo medio è di circa 70 euro, il ricorrente deve versare il contributo unificato minimo di 30 euro e la marca da 8 euro per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria: «in tutto 38 euro per risparmiarne 70», sottolinea.

E se qualcuno agirà in prima persona senza servirsi dell'ausilio di un avvocato e vincerà il ricorso non potrà neanche ottenere il rimborso dei 38 euro. Inoltre, poiché contro i verbali si può fare ricorso anche dinanzi al Prefetto e senza pagare, «è facile ipotizzare che i ricorsi non diminuiranno, ma il flusso si sposterà dai giudici ai prefetti con la prevedibile conseguenza di creare gravi disagi per questi ultimi», ha detto Lannutti.

Sempre da Lannutti arriva un altro ordine del giorno che chiede di eliminare la norma della manovra che prevede il contributo unificato anche per le cause di lavoro. Questo perché si tratta di «un ulteriore balzello volto a ridurre la possibilità del ricorso in Cassazione nelle cause di lavoro, previdenza e assistenziali, per di più assolutamente irrazionale giacché si prevede un'esenzione dalla corresponsione del contributo unificato nei primi due gradi di giudizio e non anche nel giudizio di legittimità». (N.Co.)

21 dicembre 2009
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