Procedura di infrazione in vista per il mancato recepimento delle norme comunitarie sull'Iva. Dopo la messa in mora dell'Italia da parte della Commissione Ue (partita con l'atto 2009-0189), ormai è certo che il decreto legislativo che acquisisce le direttive 2008/8/Ce sui servizi, 2008/9/Ce sui rimborsi ai soggetti non residenti e 2008/117/Ce per la lotta alle frodi Iva non approderà sulla «Gazzetta Ufficiale» prima di fine anno. Intanto, però, per la prevalenza del diritto comunitario, dal 1° gennaio cambieranno le regole sulla territorialità ai fini Iva delle prestazioni di servizi generiche.
Tempi stretti
Lo schema di decreto, approvato dal governo il 12 novembre, è stato mandato alle commissioni parlamentari la settimana successiva (19 novembre) per il prescritto parere ed è stato restituito il 16 dicembre con alcune osservazioni da parte del Senato. Tuttavia non è stato possibile inserirlo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 22 dicembre e, pertanto, è destinato a slittare al prossimo anno. Dall'amministrazione finanziaria, comunque, fanno sapere che si farà di tutto per licenziare il testo entro fine gennaio, magari con il passaggio definitivo a uno dei Consigli dei ministri da calendarizzare per la settimana del 15 o del 22 del prossimo mese. I tempi restano comunque molto stretti soprattutto se si guarda ai nuovi adempimenti sulla comunicazione dei dati con l'invio dei nuovi modelli Intrastat.
Appuntamento a febbraio
Il primo appuntamento, senza nuove disposizioni nazionali e con l'obbligo della comunicazione online, sarebbe fissato per il 19 febbraio. Salvo miracoli, resta davvero difficile prevedere per quella data la piena operatività di validi supporti informatici che possano rendere possibile l'adempimento. Anche il possibile conforto per gli operatori di una circolare interpretativa che anticipi di fatto l'emanazione delle disposizioni nazionali appare, a questo punto e salvo ripensamenti dell'ultima ora, tramontata. Quanto meno almeno prima dell'inizio dell'anno.
In attesa di recepimento
La legislazione nazionale in materia di Iva deve essere adeguata alle norme comunitarie contenute in tre direttive. La direttiva 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 ha apportato significative modifiche alla direttiva 2006/112/Ce, riscrivendo tutte le norme concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi. Essa ha fissato regole comuni che determinano una diversa norma generale di tassazione dei servizi, dettando una nuova mappa di territorialità dell'Iva. Sempre il 12 febbraio 2008 è stata approvata dal Consiglio Ue la direttiva 2008/9/Ce, che fissa nuove norme per i rimborsi Iva a soggetti non residenti e interviene anch'essa con modifiche sostanziali e procedurali sulla direttiva 2006/112/Ce. Qualche mese dopo, la direttiva 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 ha modificato ancora la direttiva di rifusione e ha completato il quadro con l'introduzione di nuove disposizioni per controlli più rigorosi che tendono a ridurre le frodi connesse al traffico delle merci e dei servizi all'interno della Ue. Per raggiungere questo scopo è stato esteso l'obbligo di riepilogare nei modelli Intrastat anche le prestazioni di servizi ed è stato previsto che, di regola, la trasmissione dei dati avvenga mensilmente, con limitate eccezioni.
Prevalenza del diritto Ue
Mentre i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli Stati Ue, di norma le direttive devono essere recepite in atti legislativi nazionali. Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni contenute nella direttiva siano sufficientemente dettagliate, tali da consentirne la diretta applicazione, queste regole esplicano i loro effetti anche nell'ordinamento nazionale e le norme incompatibili devono essere disapplicate. Inoltre, le norme sulla territorialità delle prestazioni di servizi devono entrare in vigore contemporaneamente in tutti gli stati membri per evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione.
La territorialità dell'imposta
Anche in assenza di un formale recepimento, quindi, le regole comunitarie sulla territorialità e sull'individuazione dei soggetti passivi devono essere applicate già dal prossimo anno. Pertanto, dal 2010 le prestazioni di servizi generiche, fatturate a soggetti passivi di imposta non residenti, non dovranno più essere assoggettate a Iva, nonostante la legislazione nazionale preveda il contrario.
A una diversa soluzione, invece, si deve pervenire per quelle prestazioni di servizi per le quali la norma comunitaria ha lasciato la facoltà ai singoli stati di introdurre il criterio dell'utilizzo. In Italia questa soluzione (se lo schema di decreto legislativo sarà confermato) sarà adottata soltanto per le prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione rese a committenti privati. In questo caso è ovvio che, prima del formale recepimento delle norme comunitarie, il criterio dell'utilizzo non potrà essere adottato e si dovrà applicare la regola generale.