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Prevenzione infortuni sul lavoro (articolo 20). Si precisa che la legge 51/55, sulla prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, si applica oltre che agli aeromobili, anche, al naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.
Riorganizzazione di enti vigilati dal ministero del Welfare (articolo 2). Delega al Governo per la riorganizzazione di alcuni enti o società vigilati dal Welfare e per la ridefinizione del rapporto di controllo del dicastero di Via Veneto. La delega dovrà essere esercitata entro un anno. L'intervento riguarda, in particolare, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l'Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa. Viene demandato a regolamenti governativi il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti, con legge o con regolamento, nell'amministrazione centrale della salute.
Ritenute previdenziali (articolo 39). Si stabilisce che l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata configuri le ipotesi di reato previste dall'articolo 2 della legge 638/1983 (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 2 milioni di vecchie lire).
Trattamento dati personali effettuato da soggetti pubblici (articolo 14). Si prevede che le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione siano rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece comunicabili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare informazioni sensibili.
Università (articoli da 8 a 12). Arrivano una serie di norme che interessano gli atenei. Intanto, si prevede che l'elettorato passivo è esteso, anche, ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per 2 votazioni del quorum previsto per l'elezione. Niente turn over, poi, per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori, si chiarisce che la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione. Vengono abrogate, poi, alcune norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari e in caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito.
Vaccinazioni obbligatorie (articolo 47). Il relativo fondo viene incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2010.