ROMA - Se il depliant del tour operator presenta il club vacanze come meta da sogno, con foto incantevoli e didascalie impegnative, i vacanzieri hanno tutto il diritto di trovare uno stato dei luoghi adeguato a tanta bellezza. Lo ha stabilito la Cassazione (Terza civile, 5189/2010), confermando il diritto al risarcimento del danno – patrimoniale e non – di una coppia di Pordenone per i postumi di una vacanza iniziata male e finita presto al Club Fodele Beach di Creta.
Nonostante i fatti della controversia risalgano a 11 anni fa, e nel frattempo siano entrate in vigore nuove norme (in particolare il Codice del consumo, dlgs 206/2005), la Corte fissa il principio secondo cui «il depliant illustrativo costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale», e quindi è un punto di riferimento per le aspettative del turista.
Proprio facendo affidamento sulle descrizioni del volantino pubblicitario, la coppia friulana aveva acquistato in agenzia il pacchetto all-inclusive, scoprendo solo all'arrivo sull'isola che la spiaggia era in realtà impraticabile per sporcizia, e che anche il bel mare poco invitava al nuoto per la presenza galleggiante di oli combustibili. I turisti avevano rifiutato una meta alternativa, proposta dal tour operator in cambio della mancata contestazione in sede giudiziaria, e avevano avviato la pratica di risarcimento in Italia. Sconfessati in primo grado dal giudice monocratico di Pordenone, la coppia aveva poi ottenuto soddisfazione dalla Corte d'appello di Trieste (1.163 euro da rivalutare con gli interessi) e, da ultimo, dalla Cassazione, che giovedì ha respinto il ricorso finale di Alpitour (che nel frattempo aveva incorporato il contraente originario, Francorosso spa). Anche in sede di legittimità, il tour operator aveva obiettato che «l'organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi indicati, ma non può certo garantire che le condizioni del mare siano sempre ottimali, e senza per questo ritenere che la foto sul depliant non corrisponda all'effettivo stato dei luoghi». Inoltre Francorosso sosteneva che la prova della non balneabilità del mare doveva essere fornita dai turisti. I giudici hanno invece sottolineato che, anche con la legge in vigore all'epoca (dlgs 11/1995) «in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsablità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile)» e che «il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi (sul posto, ndr) è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».
Standard garantiti
- Corte di cassazione, sentenza 5189/2010
Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, c.1 del codice civile) si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.