Decreto legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione
ARTICOLO 1
Interpretazione autentica
degli articoli 9 e 10 della legge
17 febbraio 1968 n. 108
1.Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazioni delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione hanno fatto ingresso nei locali del Tribunale o della Corte d'appello. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale o della Corte d'appello dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
2.Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità dell'autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di un'irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro dell'autorità autenticante, del luogo di autenticazione nonché della qualità dell'autorità autenticante.
3.Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo solo da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazioni di liste di candidati oppure di singoli candidati è invece ammesso ricorso allo stesso ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro 24 ore dalla comunicazione, solo dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Ai fini dell'applicazione del comma 1 la presentazione delle liste può essere effettuata dalle ore 8 alle ore 16 del primo giorno non festivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 2
Norma di coordinamento
del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.