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14 ottobre 2005

Sui contratti derivati l’effetto del fair value

Uno strumento finanziario derivato è così definito in quanto il proprio valore deriva da quello di attività sottostanti (attività reali o finanziarie) o perché è correlato all’andamento di nozionali sottostanti, legati all’andamento di tassi di mercato (ad esempio quelli di interesse o di cambio) ovvero di indici (come quelli di borsa o dei prezzi).

Lo Ias 39 definisce un derivato come uno strumento finanziario che presenta tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1 il suo valore si modifica al variare di specifici tassi d’interesse, di prezzi di altri strumenti finanziari o di beni, di tassi di cambio, di indici di prezzi o di rating o indici creditizi; 1 non richiede investimenti iniziali ovvero li richiede per un ammontare molto inferiore rispetto a quello che sarebbe necessario per altri tipi di contratti o strumenti in grado di riprodurre i medesimi risultati (in termini di rendimento) o variazioni ai cambiamenti nei sopra indicati fattori di mercato; 1 è regolato a una data futura. Gli strumenti che rientrano nell’ambito della definizione di derivato possono essere suddivisi nelle seguenti principali categorie: 1 contratti a termine, rappresentati da strumenti le cui principali fattispecie sono costituite dai contratti forward e dai futures; prevedono lo scambio tra due parti di un determinato bene a una data futura e a un prezzo prefissati al momento della stipula del contratto; 1 opzioni, rappresentate da strumenti che attribuiscono all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (nel caso delle opzioni call) o di vendere (nel caso delle opzioni put) attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati) o reali (merci e commodities) a un prezzo prefissato (strike price) a una certa data (opzione europea) o entro la stessa data (opzione americana); 1 swap, rappresentati da strumenti mediante i quali due parti si impegnano a scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto. Lo Ias 39 prevede due diverse classificazioni dei contratti derivati: quelli stipulati con finalità speculative, che devono essere classificati nella categoria degli strumenti finanziari di trading, e quelli che presentano una finalità di copertura di rischi finanziari relativi ad attività o passività di bilancio. In entrambi i casi è necessario valutare i contratti derivati al fair value. Questa è probabilmente una delle innovazioni più rilevanti prodotte dai principi internazionali rispetto alle regole contabili utilizzate sino a oggi. Poiché la maggior parte di questi strumenti finanziari non è quotata su mercati attivi, per determinare il fair value bisogna ricorrere a modelli valutativi, quali per esempio l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi (discounted cash flow) o i modelli di valorizzazione delle opzioni. L’applicazione di tali modelli richiede competenze altamente specialistiche, pertanto le imprese devono tempestivamente verificare, in funzione del grado di utilizzo di tali strumenti, l’opportunità di dotarsi di competenze e strumenti interni o ricorrere al supporto di consulenti esterni per la fornitura dei valori di mercato. Con riferimento ai contratti derivati, stipulati con finalità di copertura, lo Ias 39 stabilisce regole piuttosto stringenti per poter qualificare di copertura un contratto derivato e consentire così di effettuare una valutazione coerente tra quest’ultimo e l’attività o passività coperta. Questa coerenza non avviene più, come oggi, mantenendo valorizzate al costo entrambe le componenti, ma deve essere effettuata valutando al fair value sia il derivato, sia l’oggetto coperto. I requisiti richiesti dallo Ias 39 sono essenzialmente riconducibili alla documentazione della relazione di copertura tra derivato e attività/passività coperta e alla verifica di efficacia della copertura che si sostanzia in una variazione coerente del fair value del contratto derivato e dell’oggetto coperto. La guida operativa dell’Oic, considerata la complessità della materia dei contratti derivati, presenta due appositi capitoli volti ad analizzare le modalità di determinazione del fair value e il trattamento delle operazioni di copertura di rischi finanziari. Un ultimo aspetto rilevante per la corretta contabilizzazione dei contratti derivati riguarda i sempre più diffusi strumenti finanziari composti o strutturati. Si tratta di contratti che presentano una componente principale (contratto ospite) e una componente derivata (componente implicita o incorporata). Per molti di questi contratti è necessario rilevare in bilancio separatamente le due componenti. Per fare ciò occorre dare un valore sia al contratto ospite, sia alla componente derivata implicita. Anche in queste situazioni sono necessarie competenze altamente specialistiche in materia finanziaria. L’appendice 1 della guida Oic fornisce indicazioni per comprendere in quali casi è necessario procedere alla suddivisione delle due componenti di un contratto strutturato. cambiamento delle regole di valutazione renderà necessario adottare modelli che richiedono competenze specialistiche



 

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