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IL GLOSSARIO |
COS'E' IL CREDITO AL CONSUMO
E' costituito dai finanziamenti rateali destinati all'acquisto di beni o di servizi, dai prestiti personali, dalle aperture di credito rotativo (revolving) con o senza carta, dalle operazioni di cessione del quinto dello stipendio.
Il credito al consumo è riservato alle persone consumatrici e ha un importo compreso tra i 154,94 euro (300.000 vecchie lire) ed i 30.987,41 euro (60.000.000 di vecchie lire).
CHI LO PUO' CONCEDERE
Il credito al consumo può essere concesso solo:
1. dalle banche;
2. dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (per controllare tel. 06-46631);
dai commercianti, ma nella sola forma di dilazione del pagamento del prezzo
DOVE SI OTTIENE
Il contratto di credito al consumo può essere sottoscritto:
1. presso lo sportello della banca o della finanziaria alla quale ci si rivolge;
2. presso il punto vendita dei beni/servizi al cui acquisto il consumatore è interessato.
ATTENZIONE!
Il contratto di acquisto del bene ed il contratto di finanziamento sono, di norma distinti.
Il contratto d'acquisto riguarda il consumatore e il venditore/produttore del bene, il contratto di finanziamento il consumatore e la banca o la finanziaria che eroga il finanziamento.
L'impegno a rimborsare puntualmente le rate, assunto dal consumatore nei confronti del finanziatore, deve essere rispettato anche nel caso si verifichino problemi o disguidi tra il consumatore e il venditore/produttore del bene (con le precisazioni che verranno successivamente effettuate).
IN QUALI FORME SI OTTIENE IL CREDITO AL CONSUMO
Il credito rateale è un finanziamento di importo determinato che prevede un piano di rimborso definito e con rate quantificate sin dall'origine (se il tasso d'interesse pattuito è fisso).
L'importo del finanziamento può essere versato direttamente al cliente, nel caso dei prestiti personali, oppure al venditore del bene o servizio acquistato a rate dal consumatore, nel caso dei prestiti finalizzati.
Le aperture di credito rotativo (o revolving credit) e le carte di credito sono quelle forme di finanziamento che prevedono la messa a disposizione del consumatore di una somma di denaro che lo stesso può utilizzare a sua discrezione.
L'utilizzo può essere collegato all'uso di una carta di credito presso negozi convenzionati con la società emittente oppure può realizzarsi mediante richiesta alla banca o finanziaria di una somma di denaro.
Il consumatore è libero di definire il piano di rimborso, con il solo vincolo di assicurare il pagamento di una determinata rata minima mensile.
L'INFORMAZIONE E LA PUBBLICITA'
Il consumatore deve essere chiaramente informato sulle condizioni che verranno praticate nelle operazioni di finanziamento che gli vengono proposte.
Gli avvisi sintetici e i fogli analitici
Presso i propri locali aperti al pubblico, banche e finanziarie devono pubblicizzare i tassi di interesse, i prezzi ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, senza avere la possibilità di rinviare agli usi.
Tali informazioni sono contenute in due diversi documenti: gli avvisi sintetici, del formato di un metro per settanta centimetri, che devono obbligatoriamente essere affissi sulle pareti dei locali aperti al pubblico di banche e finanziarie ed i fogli informativi analitici, che devono essere tenuti a disposizione dei clienti che vogliano portarli via.
La pubblicità
I documenti pubblicitari relativi alle operazioni di credito al consumo ed anche quelli in cui si pubblicizzi la possibilità di acquistare un bene a credito devono obbligatoriamente contenere l'indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e il relativo periodo di validità.
IL TAEG
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l'indicatore del costo complessivo del credito per il cliente. Il criterio per il calcolo del TAEG è fissato dalla legge.
Il TAEG permette di confrontare le offerte di finanziamento alternative, a patto che queste abbiano medesime caratteristiche in termini di importo e durata.
Il TAEG non corrisponde al tasso di interesse (che è invece espresso dal TAN tasso annuo nominale) e quindi non è corretto confrontarlo con il rendimento delle attività finanziarie, il tasso ufficiale di sconto, etc.
Un confronto corretto tra offerte alternative deve anche tenere conto del contenuto e della qualità del servizio connesso al credito (rapidità di erogazione, comodità di accesso al credito, semplicità e snellezza della procedura di valutazione della pratica, etc).
LA TUTELA DEL CONSUMATORE
L'attività di credito al consumo è regolata da una serie articolata di norme che hanno lo scopo di garantire e tutelare al massimo il consumatore. Di seguito vengono riportate le principali disposizioni di legge che regolano l'attività di credito al consumo e riguardano direttamente i diritti ed i doveri del consumatore.
1. Legge 154/92 "Trasparenza"
2. Legge 142/92 "Credito al consumo"
3. Decreto Legislativo 385/93 "Legge Bancaria" (che recepisce anche le disposizioni contenute nelle norme precedenti)
4. Legge 52/96 "Clausole vessatorie"
5. Legge 108/96 "Usura"
6. Legge 675/96 "Privacy"
LA FIRMA DEL CONTRATTO
Una volta ottenute tutte le informazioni sull'operazione di finanziamento viene il momento della sottoscrizione del contratto.
Il contratto di credito al consumo deve essere redatto per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente.
Esso deve contenere:
1. il nome della banca o della finanziaria che eroga il finanziamento e i dati identificativi del consumatore che lo richiede;
2. l'importo del prestito e le modalità di erogazione;
3. numero, importo e scadenza delle singole rate di rimborso;
4. TAN e TAEG con il dettaglio delle condizioni secondo le quali possono essere eventualmente modificati;
5. importo e causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
6. eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora;
7. eventuali garanzie richieste;
8. eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non comprese nel calcolo del TAEG;
9. modalità di recesso.
Le clausole che rinviano agli usi per la determinazione delle condizioni economiche sono nulle.
Se il contratto di credito al consumo non viene stipulato per iscritto è nullo.
Nel caso di clausole mancanti o nulle (perché in contrasto con la legge), si procede di diritto come segue:
1. si applica un TAEG pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
2. la scadenza del credito è a trenta mesi;
3. al consumatore spetta la facoltà di adempimento anticipato o di risoluzione del contratto senza oneri e penalità.
COME E' FATTO IL CONTRATTO
Il contratto di credito al consumo può essere strutturato in due modi.
Esso può prevedere la firma contestuale sia del cliente richiedente che della banca/finanziaria: in questo caso gli obblighi contrattuali scattano per entrambe le parti immediatamente dopo la firma.
In altri casi consiste in un modulo che, compilato con i dati personali del richiedente e le condizioni economiche applicabili, viene sottoscritto dal cliente e rappresenta una semplice "proposta" dello stesso che diventa un vero e proprio contratto, vincolante per le parti, solo a partire da quando, con l'erogazione della somma o la consegna del bene o della lettera di conferma, la banca o la finanziaria dichiara di accettarla. Alcuni contratti prevedono la possibilità per il consumatore di recedere dalla "proposta" entro un dato numero di giorni.
Le banche e finanziarie associate ad Assofin hanno come regola l'invio al domicilio dei loro clienti di una lettera di conferma nella quale vengono riepilogate con chiarezza e precisione le condizioni applicate, al fine di evitare qualsiasi possibile fraintendimento.
I DOCUMENTI RICHIESTI AL CLIENTE
La normativa antiriciclaggio in vigore in Italia impone alla banca o alla finanziaria di identificare sempre il cliente richiedendo un documento di identità e il codice fiscale.
Per l'istruzione della pratica di finanziamento, oltre a tali documenti vengono sempre richiesti almeno quelli che attestano il reddito percepito dal richiedente.
Il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e la TUTELA DELLA PRIVACY
L'attività di erogazione di prestiti richiede che la banca o la finanziaria raccolga, memorizzi, elabori e comunichi a soggetti che svolgono attività collegate (es. centrali rischi per la tutela del credito) i dati personali dei clienti. La legge sulla tutela della privacy prevede che il cliente riceva un'informativa completa sulle modalità e le finalità del trattamento dei propri dati personali, sui diritti di cui gode in relazione ad essi e sui soggetti a cui i medesimi dati personali potranno essere comunicati. Il cliente potrà inoltre fornire o negare il consenso all'effettuazione di particolari trattamenti: è opportuno che la decisione venga presa dopo aver letto con attenzione l'informativa.
IL DURANTE DEL CONTRATTO E LA SUA CONCLUSIONE
Una volta ottenuto il finanziamento, il consumatore è tenuto a rimborsare alla banca o alla finanziaria gli importi delle rate alle scadenze e con le modalità concordate (es. bollettini postali, addebito sul conto corrente bancario, etc.) e indicate in contratto.
Se nel corso della durata del contratto alcuni dei dati personali del consumatore cambiano (es. indirizzo di residenza), è necessario che le modifiche vengano comunicate al finanziatore con tempestività per evitare possibili disguidi e incomprensioni.
Il consumatore che abbia sottoscritto un contratto di credito al consumo può sempre estinguere anticipatamente il prestito, versando il capitale residuo e gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'estinzione, più (se previsto dal contratto) un compenso che deve mantenersi nei limiti previsti dalla legge (attualmente l'1% del capitale residuo).
Il contratto di vendita e di finanziamento sono distinti e separati. Pertanto, nel caso in cui il bene al cui acquisto è finalizzato il finanziamento risulti difettoso, ovvero nel caso in cui lo stesso bene (servizio) non venga consegnato (erogato) è importante che il consumatore informi la banca o la finanziaria, senza interrompere il pagamento delle rate.
Allo stesso modo, i consumatori che sottoscrivono un contratto di acquisto fuori dai locali commerciali (per televisione, per strada, in casa propria, per posta, per telefono, etc.) ricorrendo ad un finanziamento per pagare il bene o il servizio, in caso di ripensamento o di controversie con il venditore, in attesa che il contenzioso si risolva devono informare la banca o la finanziaria che ha concesso il prestito del problema insorto senza interrompere il pagamento delle rate: in caso contrario si diventa infatti inadempienti nei confronti del finanziatore e si rischiano le conseguenze qui indicate.
ATTENZIONE!
Le date di scadenza delle singole rate sono indicate in contratto e la banca o la finanziaria non invia ulteriori avvisi.
Bisogna dunque porre la massima attenzione al puntuale rispetto delle scadenze.
In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate vi sono conseguenze importanti:
1. gli interessi dovuti vengono maggiorati con l'applicazione di una mora:
2. si rischia di finire nella lista dei "cattivi pagatori" e di essere segnalati agli enti di tutela del credito che condividono l'informazione con l'intero sistema bancario e finanziario.
Se durante il periodo di rimborso sorgono difficoltà che impediscono il rispetto dei termini previsti (anche per una sola rata) è opportuno prendere subito contatto con la banca o la finanziaria, senza attendere.
Un comportamento improntato alla massima chiarezza è il modo migliore per agevolare la soluzione dei problemi, riducendo il rischio di contenzioso.
Se a seguito dell'insorgere di controversie con banche o finanziarie per contratti di credito al consumo risulta necessario chiedere assistenza e/o consulenza, si consiglia di rivolgersi a Assofin e alle seguenti Associazioni dei consumatori: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Unione nazionale consumatori.
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