8 febbraio 2006 |
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La SE: un veicolo per varcare i confini nazionalidi Giovanni Rolle |
La Societas Europaea (SE), ad un anno e mezzo dall’entrata in vigore (avvenuta l’8 ottobre 2004) del regolamento 2157/2001, inizia ad essere al centro delle strategie di riorganizzazione di alcuni gruppi europei, ma stenta a diventare realtà soprattutto per l’inerzia dei legislatori nazionali, ai quali sono affidate talune norme attuative.
La novità della SE. Il contributo più rilevante della disciplina della SE consiste, probabilmente, nell’aver colmato alcune perduranti lacune del diritto europeo delle società, quali l’assenza di regole armonizzate di diritto internazionale privato (derivante dalla mancata entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio 1968) e di un quadro di riferimento comune per le fusioni transfrontaliere (almeno sino alla definitiva adozione, sinora concordata solo sul piano politico, della proposta di direttiva in materia).
Per contro, sul piano della gestione “ordinaria”, non emergono drastiche differenze rispetto alle società per azioni di diritto nazionale. E’ stata infatti gradualmente abbandonata, nei trent’anni trascorsi dalla proposta originaria, l’ipotesi di addivenire alla compiuta disciplina di un modello uniforme. Emerge così dal testo normativo una imponente serie di rinvii al diritto societario dello Stato della sede, riguardo a profili essenziali della SE: dalla procedura di costituzione alle competenze ed al funzionamento dell’assemblea, dalla composizione dell’organo amministrativo, alla formazione del bilancio, alle cause di scioglimento.
Le riorganizzazioni come momento genetico delle SE. E’ quindi in merito alle riorganizzazioni transfrontaliere (quali fusioni, costituzioni di società holding o di joint ventures) che la SE fornisce le opportunità più innovative rivolgendosi, in ogni caso, a società o gruppi già operanti in una pluralità di Stati membri.
Della materia si occupa la parte più significativa del regolamento 2157/2001, (art. 2 e Titolo II), che disciplina modalità e condizioni di costituzione della SE (v. tabella).
La SE ha personalità giuridica di diritto comunitario (art. 1, comma 3), cosicché la sede sociale della SE può essere successivamente trasferita in altro Stato membro senza che – come precisa il regolamento – ciò dia luogo “a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica” (art. 8).
La disciplina fiscale. Il regolamento istitutivo della SE non prevede, nel testo definitivamente approvato dal Consiglio nel 2001, alcuna disposizione in materia tributaria.
Alle varie forme di costituzione ed al trasferimento di sede è comunque stato riconosciuto, ad opera della direttiva 2005/19/CE e con effetto dal prossimo 1° gennaio 2006, il medesimo regime di neutralità fiscale introdotto nel 1990 con la direttiva “fusioni” (90/434/CEE).
Per quanto riguarda la disciplina “a regime”, è sinora mancato il più volte proposto intervento di armonizzazione della disciplina delle perdite transfrontaliere e la materia rimane disciplinata dalle legislazioni fiscali dei singoli Stati membri. L’adeguamento alla SE è stato invece completato in materia di tassazione dei dividendi comunitari, attraverso un provvedimento (la direttiva 2003/123/CE) di modifica della direttiva “società madri e figlie”. E’ infine in via di adozione la proposta che prevede un analogo aggiornamento dell’Allegato alla direttiva 2003/49/CE, relativa alla soppressione della tassazione alla fonte sui pagamenti transfrontalieri infragruppo di interessi e royalties.
Costituzione di SE mediante fusione |
La costituzione di una SE mediante fusione (“propria” o “per incorporazione”) di società nazionali rappresenta una delle innovazioni di maggior rilievo, in quanto consente di superare i tradizionali ostacoli posti dal diritto societario di molti Stati membri nei riguardi delle fusioni transfrontaliere. La costituzione di SE mediante fusione è riservata alle società per azioni (costituite nelle forme tassativamente elencate all’allegato I del regolamento), aventi sede ed amministrazione centrale nella Comunità, a condizione che almeno due delle società partecipanti alla fusione siano soggette alla legge di Stati membri differenti (art. 2, par. 1). |
Costituzione di SE holding |
Società per azioni o a responsabilità limitata preesistenti (costituite nelle forme tassativamente elencate agli allegati I e II del regolamento), con sede ed amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE holding, a condizione che almeno due delle società coinvolte siano soggette all’ordinamento di due Stati membri differenti, oppure abbiano da almeno due anni un’affiliata o una succursale in un altro Stato membro (art. 2, par. 2). Inedita, almeno nella prospettiva italiana, la condizione per la quale il conferimento di partecipazioni alla costituenda SE deve essere approvata anche dalle società conferite. |
Costituzione di SE Affiliata |
Società ed enti di diritto pubblico e privato soggetti alle norme di uno Stato membro ed aventi sede ed amministrazione centrale nella Comunità possono costituire una SE affiliata se almeno due di essi sono soggetti all’ordinamento di due Stati membri differenti, oppure abbiano da almeno due anni un’affiliata o una succursale soggetta alla legge di un altro Stato membro (art. 2, par. 3). |
Trasformazione in SE |
La trasformazione è riservata alle società per azioni preesistenti, assoggettate alla legge di uno Stato membro ed aventi sede ed amministrazione centrale nella Comunità, a condizione che detengano da almeno due anni una filiale soggetta alla legge di un altro Stato membro (art. 2, par. 4). |
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