8 febbraio 2006 |
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Cosa manca in Italiadi Giovanni Rolle |
Il regolamento 2157/2001 è, per sua natura, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri sin dall’8 ottobre 2004 ma presuppone, su alcuni punti, l’emanazione di provvedimenti nazionali di attuazione.
Ad esempio, l’art. 68 del regolamento impone agli Stati membri di designare (e notificare alla Commissione) le “autorità competenti” in relazione ad atti ed adempimenti delle SE, mentre l’art. 64 richiede l’adozione di “misure appropriate” nell’eventualità di mancata coincidenza fra sede sociale e sede dell’amministrazione centrale.Le Top News del Sole 24 ORE sul telefonino. | TOP al 48224 |
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