I pagamenti dei titolari di partita Iva con l'F24 online— ora in attesa del decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulla proroga al 1ڠgennaio solo per i piccoli contribuenti (si veda «Il Sole24 Ore»di ieri) — fanno i conti anche con le disposizioni antiriciclaggio.
Gli obblighi di identificazione della clientela e registrazione delle prestazioni fornite possono infatti riguardare anche l'affidamento al professionista intermediario di versamenti di imposte e contributi previdenziali con il modello F24.
Le modalità di adempimento telematico non influiscono infatti sugli obblighi da ultimo disciplinati dal decreto ministeriale 141/06.
Quanto valeva per il modello su carta trova applicazione anche per i pagamenti telematici. La previsione del versamento online rafforzerà la casistica che vuole i professionisti frequentemente destinatari della richiesta di pagamento per conto del cliente dell'F24, in passato gestibile più agevolmente dai numerosi soggetti non avvezzi all'utilizzo del remote banking, che potevano supplire all'esigenza con i tradizionali metodi presso banche, poste e così via e che in ogni caso avrebbero potuto delegare un terzo al versamento per loro conto, a prescindere dalla modalità di esecuzione della transazione.
Le istruzioni dell'Ufficio italiano cambi, infatti, si sono occupate di questo aspetto il 21 giugno scorso. Il punto 12 di una nota di tale data spiega le corrette modalità di ricezione di somme in contanti o tramite assegni bancari per il pagamento delle imposte, ricordando che è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore per valori superiori ai 12.500 euro (secondo il principio previsto dall'articolo 1 della legge 197/91).
I trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari abilitati rispettando la normativa antiriciclaggio. Gli assegni superiori alla soglia devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la clausola di non trasferibilità. In questo quadro, l'Uic ha sottolineato che la ricezione e l'utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti allo stesso incarico, superiori ai 12.500 euro al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione nell'archivio unico.
Il passaggio alla piattaforma informatica della modalità di pagamento degli F24 non comporterà quindi eccezioni a queste regole, non influendo le disposizioni relative alla trasmissione telematica dei pagamenti sugli obblighi e divieti concernenti il trasferimento di somme tra terzi.
L'utilizzo del canale bancario per il trasferimento delle somme al professionista,intermediario tanto nella trasmissione telematica del pagamento quanto nell'esecuzione della prestazione rilevante ai fini antiriciclaggio, dovrebbe peraltro attenuare nel prossimo futuro le ipotesi di trasferimento di contante.
Bisogna ricordare inoltre che per i commercialisti, a norma dell'allegato A2 del provvedimento Uic del 24febbraio 2006 — dove sono elencate in una articolata tabella le prestazioni oggetto di obbligatoria registrazione nel loro archivio —, nel mentre sono presenti attività quali l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura degli ulteriori adempimenti connessi, non è specificamente contemplato in tabella il versamento mediante F24.Si ritiene dunque che questa operazione non rientri tra le prestazioni professionali che devono essere oggetto di registrazione a prescindere dall'entità del loro valore.
Ne consegue che il pagamento dell'F24 effettuato dal professionista dovrà essere oggetto di identificazione del cliente e registrazione in archivio solo se l'importo destinato all'Erario o agli enti impositori sia (anche se frazionatamente rispetto alle singole voci e righe che compongono il modello di versamento) superiore alla soglia di 12.500 euro.
In caso di pagamenti di importo inferiore a questo limite, la prestazione fornita dal professionista, pur comportando — secondo l'articolo 1 del decreto ministeriale 141/06 — la diretta trasmissione di mezzi di pagamento in nome o per conto del cliente, non rileva, poiché inferiore al limite previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo regolamento attuativo delle ultime disposizioni antiriciclaggio.