Con l’addio graduale, dal 1° ottobre, al modello F24 su carta — per il momento solo per i titolari di partita Iva — cambia anche il modo in cui le banche intervengono nell’ambito dei pagamenti erariali e previdenziali.
Secondo le indicazioni fornite dalle Entrate con il comunicato stampa del 14 settembre (si veda «Il Sole-24 Ore» del giorno successivo), i clienti possono scegliere di pagare l’F24: 1)avvalendosi del servizio Entratel o Fisconline (a seconda delle proprie dimensioni); 2) attivando il remote/home banking (Cbi); 3) attraverso un intermediario abilitato, che a sua volta può scegliere tra il servizio Entratel F24 cumulativo o il remote/home banking (Cbi).
Per avvalersi della modalità indicata al punto 1), il cliente/contribuente deve: acquisire le abilitazioni (Pin code e password) dalle Entrate per il servizio Internet o Entratel; avere un conto corrente bancario con una banca convenzionata con le Entrate (l’elenco è sul sito www.agenziaentrate.it) o un conto corrente postale.
Il limite più rilevante di questa modalità deriva dalla circostanza che il debitore (contribuente) deve indicare le coordinate di un conto corrente di addebito di cui è l’intestatario o il cointestatario con abilitazione ad operare con firma disgiunta. In questo caso, dunque, la banca si limita a gestire l’addebito sul conto corrente del cliente/contribuente.
Per accedere all’altra modalità di versamento diretto, quella indicata al punto 2), il contribuente deve stipulare con una banca un contratto home banking che preveda anche il pagamento dell’F24 con modalità telematica.
Mentre il servizio internet banking consente al cliente di effettuare operazioni sul proprio conto corrente, attraverso il portale della banca, collegandosi a internet, il servizio di remote banking consente al cliente di operare online sul proprio conto avendo installato un programma sul proprio computer. Rispetto all’internet banking, con questo secondo sistema si ha la possibilità di inviare il modello precompilato.
Il servizio Cbi è un particolare servizio di remote banking che consente al cliente che stipula un contratto con una banca (banca proponente) di operare su qualsiasi conto corrente acceso, anche presso altre banche (banca passiva). Il servizio Cbi è generalmente dedicato a professionisti e associazioni di categoria. Con l’espressione home banking s’intendere l’insieme di tali sistemi.
Sul mercato sono presenti offerte differenti e pertanto occorre verificare con l’istituto bancario quali sono le condizioni e le potenzialità di ciascun servizio offerto. Vi sono, per esempio, banche che, al pari delle Entrate, per quanto concerne l’F24 online, richiedono una corrispondenza tra debitore (contribuente) e intestatario del conto.
In alternativa al versamento diretto, il contribuente può scegliere di avvalersi di un intermediario abilitato, che può effettuare i versamenti della clientela attraverso il canale Entratel (F24 cumulativo) o attraverso il Cbi.
Nel primo caso (F24 cumulativo) vi dovrà essere rispondenza tra il debitore e il titolare del conto e da ciò ne deriva che l’intermediario non può addebitare un proprio conto corrente per il pagamento di debiti fiscali/previdenziali della propria clientela. Nel secondo caso (Cbi) l’intermediario, fermo restando gli eventuali vincoli posti dalla banca di riferimento, può scegliere tra addebitare (in tutto o in parte) il proprio conto corrente anche per il debito della clientela o quelli dei singoli clienti/contribuenti, dai quali ha ottenuto preventiva autorizzazione. Nulla vieta all’intermediario di utilizzare in contemporanea ambedue i sistemi.
Devono, invece, utilizzare solo il sistema Cbi le società appartenenti a un gruppo che intendono effettuare i versamenti telematici anche per conto delle altre società. Ciò può avvenire o attraverso l’addebito sul conto della società che offre il servizio o della singola società/contribuente. Come precisato dall’Agenzia con il comunicato stampa del 14 settembre, le società appartenenti a un gruppo non possono infatti utilizzare il canale telematico Entratel (F24 cumulativo).
Si ritiene che il sistema Cbi può essere utilizzato anche nel caso di società residente che effettua il versamento, addebitando il proprio conto corrente, di imposte/contributi per conto di una società del gruppo non residente che non intende aprire un conto corrente. In alternativa, la società non residente potrà avvalersi di un intermediario abilitato che si avvale anch’esso del sistema Cbi, mediante addebito del proprio conto