Per l'Iva sulle auto, scattano i rimborsi forfettari. E impattano direttamente, almeno per i professionisti, con Unico 2007. La circolare n. 28/E del 2007 consente ai contribuenti di non evidenziare, nell'istanza da inviare alle Entrate, i conteggi delle maggiori imposte sul reddito. Saranno accettati dal Fisco gli importi indicati in misura non inferiore al 10% del credito. Forfait anche per l'integrazione Iva sulle auto rivendute entro il 13 settembre 2006.
Le due strade
Il decreto legge 258/2006 ha previsto la possibilità di ottenere la restituzione dell'Iva assolta su acquisti di auto e spese relative effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, utilizzando due modalità alternative: analitica e percentuale. Il sistema della percentuale, che certamente otterrà la maggior parte dei consensi, comporta la presentazione, entro il prossimo 20 settembre, di un'istanza redatta sul modello approvato con provvedimento del 22 febbraio 2007. Si potrà richiedere, indipendentemente dal grado di strumentalità dell'auto, il 40% dell'Iva sugli acquisti (35% per chi opera in agricoltura e attività assimilate), al netto di quanto eventualmente già detratto originariamente.
Il sistema analitico, che è comunque alternativo a quello telematico, anche con riguardo ad annualità differenti, si effettua ai sensi del Dlgs 546/92, dimostrando documentalmente l'effettiva quota di utilizzo aziendale dell'auto. L'Iva oggetto di restituzione mediante istanza telematica dovrà essere calcolata al netto della maggior imposta dovuta sulla eventuale rivendita del mezzo effettuata entro il 13 settembre 2006, nonché dei maggiori tributi diretti (Irpef, Ires e Irap) che derivano dal venir meno di una parte di oneri a suo tempo dedotti dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Istanze più semplici
Uno dei principali problemi della richiesta di rimborso deriva dalla estrema complessità dei calcoli relativi alle imposte sui redditi, che il modello ministeriale prevede di evidenziare anno per anno. In attesa di una disposizione, auspicata da più parti, che introduca una forfettizzazione dell'Ires, la circolare 28/E giunge, di fatto, allo stesso risultato, da un lato permettendo ai contribuenti di omettere la compilazione dell'apposita sezione del quadro AR e, dall'altro, affermando che i controlli del Fisco saranno indirizzati solamente nei confronti di chi avrà evidenziato maggiori imposte inferiori al 10% del credito Iva. Per quanto riguarda l'Iva sulle rivendite di auto, l'Agenzia ribadisce quanto indicato nelle istruzioni al modello, e dunque la necessità di operare una variazione in aumento, non essendo più applicabile, a seguito del rimborso del 40%, l'articolo 30 della legge 388/00, che limitava la base imponibile alla quota di originaria detrazione all'acquisto. Se la vendita è avventa entro il 13 settembre 2006, la rettifica si effettua riducendo l'importo chiesto a rimborso, riduzione che la circolare 28/E autorizza a quantificare forfettariamente in misura non inferiore all'1% del credito, indipendentemente dal numero di auto cedute. Anche questa forfettizzazione, pur non essendo prevista da alcuna norma, è sostanzialmente tollerata dal Fisco, che non sottoporrà a controlli, come sottolinea la circolare, quei contribuenti che l'avranno adottata.
In pratica, in presenza di auto cedute, si riporterà nel rigo AR41 un valore abbattuto della citata misura, e dunque il 99% della somma dell'Iva recuperabile nelle diverse annualità, sottraendo poi un ulteriore 10% (AR42) per compensare le maggiori imposte dirette. Sarebbe comunque opportuna una ratifica normativa di questo metodo, che sarà sicuramente quello preferito, sia per motivi di semplificazione sia perché, nella maggior parte dei casi, genera risultati più favorevoli per i contribuenti