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Norme e Tributi

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4 giugno 2007

Rettifiche ancora al buio

di Luca Gaiani

La detraibilità al 40% per tutti gli utilizzi delle autovetture apre nuovi interrogativi sulle modalità di recupero per gli acquisti effettuati in precedenza. Le regole di questo periodo, infatti, non sono mai state illustrate dalle Entrate, da cui si attendono istruzioni sull'eventuale rettifica della detrazione per effetto del cambio di regime.

Il periodo di mezzo
Il Dl 258/2006 ha introdotto una disciplina transitoria (dal 14 settembre al provvedimento Ue) in base alla quale la detrazione segue le ordinarie regole dell'articolo 19 del Dpr 633/72. Se il veicolo è usato esclusivamente per l'attività del contribuente, l'Iva può essere scalata al 100%; diversamente, occorre individuare, in base a criteri oggettivi, la quota di impiego aziendale ed effettuare conseguentemente la detrazione. Per dimostrare questa percentuale, ci si può basare, in assenza di chiarimenti ufficiali, su documenti interni che riportino i chilometri percorsi per l'impresa e quelli a uso privato. I dubbi sollevati da questo sistema non sono pochi.
Il Fisco non ha mai chiarito, ad esempio, su quale base temporale (mensile, trimestrale o annuale) debba essere individuata la quota di utilizzo, in particolare per fatture che riguardano non già consumi di un periodo specifico (come le schede carburanti), ma la generica disponibilità del mezzo (acquisto dell'auto, leasing o manutenzioni). Dubbi anche sulla necessità di operare rettifiche successive, in caso di variazioni nella percentuale di impiego privato; si pensi, ad esempio, a una spesa di manutenzione sostenuta nell'ottobre 2006, su un veicolo a uso esclusivo aziendale, che da novembre viene invece dato in benefit a un dipendente.

Verso la deroga
Ulteriori dubbi riguardano le eventuali conseguenze della nuova detrazione su acquisti effettuati nel periodo interinale, alla luce di quanto disposto dall'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72. Per gli acquisti di servizi o di beni non ammortizzabili (carburanti), non sorgono problemi, poiché, anche laddove si ritenga applicabile la norma, essa precisa (primo comma) che ai fini della rettifica si tiene conto solamente della situazione vigente al momento del primo utilizzo. Il discorso potrebbe invece cambiare per le fatture riguardanti l'acquisto dell'auto; non è chiaro al riguardo se occorre o meno applicare a queste ipotesi le regole previste dal comma 3 del citato articolo, per i casi di modifiche al regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti.
Chi ha comprato l'auto, ad esempio, nel dicembre del 2006, detraendo l'imposta all'80% (questa è la quota di uso nella attività), si interroga sulla necessità di modificare la detrazione nei 4 anni successivi sulla base della minor misura del 40% introdotta con il provvedimento in arrivo.
La norma in questione, in realtà, intende regolare mutamenti di regime che riguardano il contribuente e non singoli acquisti dallo stesso effettuati, e non dovrebbe dunque estendersi al caso delle auto, anche se una conferma ufficiale risulterebbe opportuna.
Dal Fisco, si attendono inoltre istruzioni dettagliate su come andrà applicata l'Iva nel caso di rivendita delle auto acquistate con l'Iva detraibile solo al 40%, posto che oggi la legge non pare consentire una corrispondente riduzione della base imponibile. Buio fitto, infine, per la cessione di beni riscattati da leasing, la cui Iva è stata in parte detratta con le vecchie e in parte con le nuove percentuali.

UN CASO PRATICO
Fatturazione
Un contribuente fattura l'acquisto di un'autovettura il 28 maggio 2007. L'auto è impiegata per finalità solo aziendali

Detrazione Iva
Al momento della liquidazione Iva del mese di maggio (18 giugno 2007), il contribuente detrae l'Iva al 100%

Deroga Ue
Si ipotizzi che dal 15 giugno 2007 scatti la detraibilità al 40%

Gli effetti
Per tutti gli acquisti effettuati da tale data si applica la nuova percentuale anche se relativi a un veicolo già posseduto. Ci si chiede, però, se la detrazione sull'acquisto del veicolo (bene ammortizzabile) resti confermata o sia soggetta a rettifica


 
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