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Risparmi fiscali in due fasi

di Luca Gaiani

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21 luglio 2007


È finalmente più chiaro il quadro normativo per imprese e professionisti sulle auto azienda-li, dopo l'approvazione della fiducia al maxi- emendamento governativo al Dl 81/07 (sul quale il voto finale della Camera è atteso per mercoledì prossimo). Il ripristino delle deduzioni introdotto a seguito dell'autorizzazione Ue alla detrazione limitata dell'Iva, comporta vantaggi significativi per le imprese, soprattutto per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

Tre regimi in due anni
Con l'ultima modifica, i contribuenti si troveranno a fare i conti con tre regimi differenti in due periodi di imposta: quello di Unico 2007, con deduzioni azzerate, il parziale recupero da far valere con l'acconto di novembre, e il ripristino delle deduzioni per i costi, dal 2007 in avanti (si veda l'esempio a fianco).

La stretta operata dal Dl 262/06 resta valida per la redazione del modello Unico 2007. Le novità introdotte dal decreto 81/07, infatti, pur se riferite ai costi del 2006, non comportano alcuna modifica nella dichiarazione che andrà trasmessa nel mese di settembre. Unico 2007 si chiude quindi praticamente senza deducibilità per le imprese (diverse dagli agenti di commercio), che hanno potuto recuperare solo un importo pari al reddito tassato nella busta paga dei dipendenti, per le auto assegnate in benefit. I professionisti hanno invece incluso nel quadro RE il 25% delle spese, quota che, secondo una discutibile interpretazione delle Entrate fornita durante una videoconferenza, ma non ancora ufficializzata con una circolare, si doveva calcolare, con riferimento agli ammortamenti, tenendo conto anche di quelli stanziati in anni precedenti, fino a raggiungere nel complesso il 25% del costo dell'auto (nel limite di 18.076 euro).

Il ricalcolo sul 2006
Una seconda serie di regole è quella da utilizzare per calcolare "retroattivamente" le deduzioni dei costi del 2006. Per le auto in uso a dipendenti per oltre 183 giorni, i costi dello scorso anno diventano deducibili al 65%; per le auto ad uso aziendale, si deduce invece il 20% delle spese (con un tetto di 18.076 come costo rilevante per ammortamenti e leasing) e per quelle dei professionisti si sale al 30.

Per ottenere questo bonus, occorrerà svolgere tre operazioni. Innanzitutto si dovrà calcolare la deduzione complessiva spettante in base alle nuove regole; si confronterà poi questo nuovo importo con quanto dedotto in Unico 2007, determinando infine l'eccedenza da scalare come variazione in diminuzione nel modello Unico 2008.

A novembre, gli acconti Irpef/Ires e Irap potranno tenere conto di questo recupero, nel senso che sarà possibile, per calcolare la rata da versare, ridurre "virtualmente" il reddito del 2006 (base storica dell'acconto) come se la deduzione fosse già stata esposta nel relativo modello Unico. In ogni caso, l'impatto si farà sentire nel bilancio del 2007, dove sarà rilevata una sopravvenienza attiva per le minori imposte dell'annualità precedente, o, più semplicemente, un minor onere fiscale dell'esercizio a seguito della deduzione retroattiva.

Norme a regime
Il modello Unico 2008 recepirà le nuove e (si spera) definitive regole per la deduzione dei costi dal 2007 in poi. Due sono le percentuali da ricordare: 90%, senza limiti di costo dell'auto, per i veicoli dati in benefit a dipendenti (in luogo del 100% che valeva fino al 2005), e 40%, con il ricordato tetto di 18.076 euro, per le auto ad uso solo aziendale (nel 2005, la deduzione era del 50%). Restano invece operanti (anche per il ricalcolo sopra descritto) due disposizioni (previste dal Dl 223/06) che in Unico 2007 sono state trascurate, a seguito dell'assenza totale di deduzioni: divieto di ammortamenti anticipati (che vale anche per le auto assegnate ai dipendenti) e durata minima del leasing portata a 48 mesi per i contratti stipulati dal 12 agosto 2006.

La deduzione al 90% richiede che l'auto sia stata assegnata per oltre la metà dell'esercizio, ovvero, se si tratta di auto acquistata durante l'anno, per più della metà del periodo di possesso. Per i veicoli concessi agli amministratori, tornano di attualità i chiarimenti forniti in relazione al regime valido fino al 2005. Non si possono applicare le regole dei dipendenti (e dunque non vale il 90%), ma è consentita la deduzione integrale del benefit tassato in capo all'ammini-stratore, con recupero al 40% dei costi eccedenti.

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