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4 giugno 2007

Scatta la detraibilità al 40%

di Luca Gaiani

A quasi nove mesi dalla condanna inflitta dalla Corte di giustizia all'Italia sui limiti ultraventennali alla detraibilità dell'Iva sulle auto aziendali, potrebbe finalmente giungere nelle prossime ore il tanto atteso via libera degli organi comunitari a un regime Iva ad hoc per l'Italia. Un regime in deroga alla sesta direttiva e ai suoi divieti sull'indetraibilità dell'imposta, ma su cui il Consiglio d'Europa ha già manifestato ufficialmente il suo assenso.
Se così sarà, con la prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Ue del via libera comunitario, potrà scattare la detrazione forfettaria al 40% per l'Iva delle autovetture e delle spese connesse. I contribuenti attendono con favore questa modifica, trattandosi di una notevole semplificazione rispetto al sistema introdotto transitoriamente dal decreto legge 258/2006. Il provvedimento d'urgenza, emanato all'indomani della bocciatura giudici comunitari del 14 settembre scorso, prevede invece una detrazione fai da te in base all'effettiva quota di impiego aziendale del veicolo, da calcolare, in modo differenziato, auto per auto.
L'avvio del nuovo metodo, che non riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio che continuano a detrarre l'Imposta sul valore aggiunto interamente, pone diverse problematiche applicative, in particolare per gli acquisti effettuati a cavallo tra i due regimi.

La data di effettuazione
L'articolo 19-bis1, lettera c), del Dpr 633/72, nel testo introdotto dal decreto legge 258/2006, stabilisce che l'Iva sugli acquisti di auto, noleggio, leasing e relative spese di impiego, manutenzione e custodia non è ammessa in detrazione a partire dalla data di pubblicazione nelle Guce dell'autorizzazione concessa all'Italia a introdurre una misura ridotta di detraibilità.
L'avvio della detrazione al 40%, uguale per tutti gli utilizzi delle auto, riguarderà dunque gli acquisti di beni e servizi effettuati a partire dalla suddetta data, indipendentemente dalla "competenza economica" del costo sottostante. Si pone dunque il problema di individuare con esattezza il momento a partire dal quale abbandonare il precedente sistema analitico, in base all'inerenza, per passare alla quota forfettaria. Utili indicazioni al riguardo si possono trarre (si veda la scheda qui a fianco) dalle istruzioni che l'agenzia delle Entrate ha emanato in relazione all'analogo problema riguardante gli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, che potranno formare oggetto, entro il termine attualmente fissato al 20 settembre 2007, di istanza di rimborso in base al ricordato Dl 258/2006.
È stato precisato che la rilevanza degli acquisti ai fini dell'applicazione del descritto recupero si ha con riferimento alla data in cui il fornitore ha emesso il documento da cui risulta l'Iva addebitata. Non assume dunque rilevanza, secondo l'interpretazione delle Entrate, che si ritiene debba essere adottata anche in relazione all'arrivo di queste nuove regole, la data in cui la fattura viene registrata (articolo 25, Dpr 633/72) nella contabilità dell'acquirente ai fini della detrazione.

Fatture e schede carburanti
Per le fatture o altri documenti emessi a partire dal giorno di pubblicazione della Gazzetta europea che riporterà il provvedimento comunitario, parte dunque la detrazione forfetaria al 40%, mentre per quelli con data precedente resteranno in vigore le regole analitiche, salva la necessità di operare rettifiche in base al momento di effettivo utilizzo dei beni e dei servizi secondo le regole dell'articolo 19-bis2, comma 3, del Dpr 633/72 (si veda l'altro articolo in questa stessa pagina).
Proprio in relazione a questi particolari obblighi di modifica nella detrazione, molti contribuenti stanno già operando la detrazione limitata al 40%, per gli acquisti effettuati in queste settimane o comunque si accingeranno a farlo per tutti quelli risultanti da fatture arrivate dopo l'ufficializzazione del regime di deroga pubblicato sulla Guce, pur se con data precedente.
Un problema particolare si pone per le schede carburanti, che riepilogano, in un solo documento, rifornimenti effettuati nell'arco di un mese o di un trimestre. Seguendo le citate istruzioni (su cui si attende comunque una conferma ufficiale), anche in questo caso ciò che rileva è l'emissione della scheda (fine mese o fine trimestre) e non il momento in cui il carburante è stato acquistato.
Quindi, ipotizzando che l'autorizzazione del Consiglio d'Europa abbia effetto entro giugno, sarà soggetto al 40% l'intero importo delle schede di questo mese indipendentemente dalla data del rifornimento.
Ricordiamo che il valzer delle detrazioni, a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, non riguarda le fatture relative ai transiti stradali delle autovetture, dato che, ai fini Iva, si tratta di operazioni per le quali è sempre rimasto in vigore il divieto assoluto di detraibilità (100%) indicato nella lettera e) del citato articolo 19-bis1 della legge istitutiva dell'Iva.

UN ESEMPIO
Il caso
Si ipotizzi che in data 15 giugno 2007 la «Gazzetta Ufficiale» della Ue pubblichi l'autorizzazione alla detrazione al 40 per cento

Il 30 giugno 2007 il contribuente emette la scheda carburante relativa al trimestre aprile-maggio-giugno 2007, che riepiloga diversi rifornimenti effettuati in questi tre mesi

Il calcolo dell'imponibile e dell'Imposta sul valore aggiunto si effettua sulla base del totale degli importi indicati nella scheda

Il pensiero delle Entrate
Seguendo le regole previste dalle istruzioni diramate dall'agenzia delle Entrate e che accompagnano il Provvedimento di approvazione del modello da utilizzare per le istanze di rimborso dell'Iva, fino al 13 settembre 2006 (data antecedente la pronuncia della Corte di giustizia della Ue), la scheda del 30 giugno 2007 è soggetta alle nuove regole per l'intero importo
Totale corrispettivo, Iva compresa: 720 euro
Scorporo Iva 20%: (720 : 1,2) = 600 x 20% = 120
Quota detraibile (40%) = 48
Quota indetraibile: 72
Costo da registrare in contabilità: (600 + 72) = 672


 
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