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28 novembre 2006

Auto, la stretta salva agenti e rappresentanti

di Cristina Odorizzi

La conversione in legge del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (il collegato alla Finanziaria) conferma la stretta sul regime fiscale delle auto aziendali e professionali, dando come unica apertura la successiva revisione del nuovo regime di indeducibilità dei costi, condizionata e conseguente alla concessione comunitaria della detraibilità Iva limitata sulle autovetture.
Auto aziendali
Il decreto legge 262/2006,in parallelo alla sentenza della Corte di giustizia Ue 14 settembre 2006, causa C228/05, ha previsto a decorrere dal 2006 (per i soggetti solari) una generale indeducibilità per ammortamenti e costi inerenti autovetture aziendali, salvo i casi di veicoli esclusivamente strumentali adibiti a uso pubblico o facenti capo ad agenti e rappresentanti. Il concetto di autovetture esclusivamente strumentali ai fini dell'attività d'impresa va inteso in senso estremamente limitato. Sul punto la circolare 48/E del 10 febbraio 1998 ha infatti affermato che si considerano tali i veicoli senza i quali l'attività d'impresa non potrebbe essere svolta in modo assoluto, facendo poi riferimento a titolo esemplificativo alle autovetture delle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, nonché alle imprese che svolgono attività di scuola guida. Escluse da ogni restrizione anche le imprese che effettuano produzione o commercio di autoveicoli, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali.
Il ministero ha quindi aderito a un concetto di strumentalità diretta e non accessoria, ove l'autovettura èstrumentale solo se diventa diretta fonte di ricavo, non anche se svolge una funzione meramente strumentale e accessoria. Si giunge alla conclusione —in realtà discutibile — secondo cui non sono esclusivamente strumentali le autovetture utilizzate nella rete di vendita di un'impresa commerciale o nello svolgimento dei trasporti degli utenti da parte di una cooperativa sociale; sebbene comunque anche in questi casi il mezzo sia indispensabile. Non sorgono invece particolari problemi sulla definizione di autovetture adibite a uso pubblico, considerato che si tratta di una destinazione riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione.
Uso promiscuo ai dipendenti
Il decreto legge non si limita ad azzerare la deducibilità delle autovetture diverse da quelle esclusivamente strumentali, ma esclude dal novero delle autovetture a deducibilità integrale quelle assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
Il testo originario dell'articolo 164 del Tuir permetteva infatti di dedurre al 100% e senza limiti i costi delle autovetture concesse in suo promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta ai dipendenti. In merito alla definizione di uso promiscuo la circolare 48/E/1998 richiedeva che il mezzo fosse concesso per la maggior parte del periodo d'imposta, anche in modo non continuativo e anche con riferimento a diversi dipendenti. Ai fini probatori si richiedeva poi idonea documentazione attestante con certezza l'utilizzo.
La versione attuale dell'articolo 164, analogamente a quanto disposto già in precedenza per gli amministratori e per i collaboratori coordinati e continuativi, prevede non più la deducibilità integrale dei costi, bensì la deducibilità del solo compenso in natura imputato al dipendente. La modifica non èdi poco conto in termini di importo complessivo deducibile, considerato che il fringe benefit èconvenzionalmente determinato in misura pari al 50% (prima eradel 30%)dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri annui, desunto dalle tabella elaborate annualmente dall'Aci e approvate con apposito decreto ministeriale.
Agenti e rappresentanti
Confermato, invece, il regime agevolato degli agenti e rappresentanti di commercio con la deducibilità generalizzata all'80% dei costi con il limite di costo storico fino a 25.822,24 euro. La legge di conversione risulta in qualche modo migliorativa in quanto prevede che le limitazioni previste per gli agenti si applichino solo all'ipotesi di auto non esclusivamente strumentali. Anche se poi risulta interessante comprendente quali siano per agenti e rappresentanti i mezzi esclusivamente strumentali.
Lavoratori autonomi
Il collegato non lascia indenni i professionisti, per i quali la deducibilità di spese e ammortamenti relativi ad autovetture scende dal 50 al 25%, con il consueto limite di un'autovettura per professionista, per ogni associato in caso di studio associato e nell'importo massimo di 18.075,99 euro,quale costo di acquisto dell'auto stessa.
Efficacia delle nuove norme
Le disposizioni introdotte dal decreto legge 262/2006 nella sua versione definitiva hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto stesso.Tuttavia non si impone alcun ricalcolo dell'acconto a questo fine; sarà quindi necessario tener conto esclusivamente dell'indeducibilità delle quote di ammortamento anticipato relativamente alle autovetture, introdotta dal Dl 223/2006.



 

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