24 novembre 2006 |
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Torna la tassa di successione,tre aliquotedi Angelo Busani |
La tassazione dei trasferimenti per successione e donazione torna, con la legge di conversione del Dl 262/2006, in linea di massima, all'assetto che essa aveva prima della soppressione dell'imposta di successione e donazione operata dalla legge 383/2001: tecnicamente parlando, vengono dunque "richiamate in servizio" le norme recate dal Testo Unico dell'imposta di successione e donazione recate dal Dlgs 346/1990, che erano state mandate in congedo appunto dalla legge 383/2001.
La conversione del Dl
È probabile che lalegge di conversione venga già pubblicata sul numero che porta la data di oggi della Gazzetta Ufficiale e che —di regola —dovrebbe essere disponibile in tarda serata sul sito internet della Gazzetta (www.gazzettaufficiale.it). La data di pubblicazione della legge di conversione ha un particolare rilievo ai fini dell'entrata invigore delle misure che riguardano le donazioni, visto che le norme previste dal Dl modificato entreranno in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione. E quindi da domani (si veda l'articolo pubblicato in basso in pagina). Per quanto riguarda invece le successioni, l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl esercita un peso minore, essendo prevista una retroattività delle disposizioni contenute nella norma (anche per questo aspetto si rinvia all'articolo qui in basso).
Le coordinate
Il concetto di fondo che caratterizza gli interventi normativi contenuti nel Dl 262 (con le modifiche introdotte nella legge di conversione del provvedimento d'urgenza) è che viene sottoposta a tassazione (salvo singole eccezioni, come accade ad esempio per i titoli di Stato oggetto di successione ereditaria) la trasmissione gratuita, inter vivos o mortis causa, di qualsiasi attività, con le seguenti aliquote:
e il 4 per cento ( ma con franchigia di 1 milione da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari) se la successione o la donazione hanno come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta del donante o deldefunto;
r il 6 per cento (senza alcuna franchigia) se la donazione o la successione hanno come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
t l' 8 per cento (anche qui senza alcuna franchigia) se la successione o la donazione hanno come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.
Nel caso poi che la successione e la donazione riguardino beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote, rispettivamente, del 2 e dell'1 per cento; peraltro, qualora almeno uno dei beneficiari della successione oppure il donatario si trovino nella condizione per poter richiedere i benefici dell'acquisto "prima casa", le imposte in questione sono dovute nella misura fissa di euro 168 cadauna.
Le novità della legge
La legge di conversione del decreto legge 262/2006 presenta dunque, tra le principali novità, la concessione di una franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario sia della successione che della donazione, sempre che tuttavia si tratti di una trasmissione patrimoniale tra coniugi o tra parenti in linea retta (ad esempio tra genitori e figli; oppure tra nonni e nipoti ex filio). Nessuna franchigia viene invece disposta per i trasferimenti per successione e donazione che intervengano tra parenti in linea collaterale ( ad esempio tra fratelli o tra zio e nipote ex fratre), tra affini (e cioè tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge) nonché tra soggetti che tra loro non abbiano alcun rapporto né di parentela né di affinità (ad esempio due conviventi).
Il peso della franchigia
La fissazione di una franchigia così elevata e la sua moltiplicabilità per tante volte quanti sono i beneficiari della trasmissione ereditaria o della donazione significa che in un numero di casi che probabilmente è possibile definire assai elevato, il carico fiscale di successioni e donazioni sarà praticamente eguale a quello che vigeva anteriormente al 3ottobre scorso, quando cioè si applicava la norma che aveva abrogato l'imposta di successione e che tassava le donazioni con l'imposta di registro solo se si trattava di soggetti diversi dai parenti in linea retta e dai parenti fino al quarto grado che ricevessero attribuzioni individuali di valore superiore a 180.759,91 euro. In sostanza, rispetto al regime previgente al 3ottobre 2006, l'aumento del carico fiscale riguarderà esclusivamente i casi nei quali il patrimonio trasmesso o donato ecceda il milione per ciascun beneficiario.
Un ritorno al passato
Il ritorno del decreto legislativo 346/1990 comporta il "ritorno al passato"anche per tutte quelle modalità operative dipendenti dall'applicazione dell'imposta di successione che si praticavano anteriormente alla soppressione e che ora vanno dunque riapplicate:si pensi, ad esempio,che fino a quando la dichiarazione di successione non sia presentata,vi è l'obbligo dei debitori (quali sono le banche per i saldi attivi dei conti correnti o per i titoli iscritti in un dossier)di non liquidare gli eredi o di non intestarli in luogo del defunto; oppure l'obbligo dei notai di non rogare atti aventi ad oggetto beni ereditari (immobili, crediti, quote o azioni di società, eccetera).
Quindi al dilà del ritorno della tassazione, occorre che i contribuenti considerino anche il complessivo quadro degli adempimenti che vengono loro posti dall'entrata in vigore delle disposizioni sulle successioni.
Verso il bonus per i fratelli
Il decreto è approvato ma la Finanziaria potrebbe già intervenire a modificare le norme sulle successioni. Il sottosegretario all'Economia Alfiero Grandi ha spiegato che le ipotesi, in particolare l'estensione della franchigia di un miliardo anche ai fratelli, sono ancora tutte sul tappeto. Il governo, ha detto Grandi, «è disponibile a raccogliere sulle successioni tutte le indicazioni possibili a migliorare la norma, introducendo altre esenzioni e cambiamenti ».C'è però il nodo delle risorse e ogni cosa va valutata attentamente.
«Sull'estensione della franchigia ai fratelli — ha sottolineato — un'applicazione estensiva avrebbe un costo. Le risorse richieste sarebbero molto più basse se la norma che alleggerisce il peso si applicherà anche ai fratelli solo in assenza di altrieredi,cioè senza che nella successione entrino parenti in linea retta».Anche per l'alleggerimento che sarà introdotto in favore degli eredi handicappati non è ancora stata indicata una scelta. Si discute di un'aliquota ridotta ma anche di una franchigia più alta.
Retroattività al 3 ottobre
Entrata in vigore differenziata per quanto riguarda la tassazione delle donazioni e tassazione delle successioni. È questo quanto viene disposto dalla legge di conversione del Dl 262/2006.
Per le donazioni, la regola è quella che viene normalmente scritta nelle leggi di conversione dei decreti legge. Ovvero che le nuove disposizioni si applicano alle donazioni stipulate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e va sottolineato che vale la data di stipula, non la data di registrazione del contratto di donazione).
Cosicché, alle donazioni stipulate dal 3ottobre 2006 alla data di entrata in vigore della legge di conversione si applica la tassazione disposta dal Dl 226/2006 (i cui effetti vengono fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione). La nuova tassazione delle donazioni si applica dunque solo a quelle stipulate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Quanto invece alla tassazione dei trasferimenti per successione a causa di morte, la legge di conversione contiene una previsione di retroattività: è infatti disposto che le nuove norme recate dalla legge di conversione (le quali sono nella massima parte dei casi più favorevoli di quelle recate dal Dl 262) si applicano non solo alle successioni apertesi dopo la sua entrata in vigore, ma anche alle successioni apertesi fin dal 3ottobre scorso.
Cosicché, per i decessi avvenuti fino a tutto il 2 ottobre 2006 si deve applicare la tassazione disposta dalla legislazione previgente al Dl 262; mentre, per le successioni che si sono aperte dal 3ottobre 2006 in avanti si applica non la tassazione disposta dal Dl 262 ma quella disposta dalla legge di conversione.
Ovviamente, chi abbia già registrato (tra il 3ottobre 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione) una successione e abbia pagato la relativa imposizione ha diritto al rimborso della maggior imposizione derivante dall'applicazione del Dl 262 rispetto a quella applicabile in forza della nuova disciplina recata dalla legge di conversione.
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