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24 novembre 2006

Le stock option vanno esercitate dopo i tre anni

di Antonio Della Carità e Marco Piazza

Un nutrito pacchetto di novità in materia di Ires è contenuto nella legge di conversione del Dl 262/06.
Stock option
Il Dl 262/2006 (intervenendo in una materia già modificata dal Dl 223del 2006), ha stabilito che, per fruire del regime agevolativo per le stock option, oltre a quanto già stabilito dalla norma ante modifiche:
• l'opzione deve essere esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
• al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati;
• il beneficiario deve mantenere per almeno i 5 anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
Questi requisiti non hanno subito modifiche in sede di conversione. Tuttavia, a differenza della versione originaria del Dl 262/2006,il legislatore è intervenuto direttamente sull'articolo 51 comma 2bis del Tuir e non l'articolo 36, comma 25 del Dl 223/2006. Le nuove regole dovrebbero, quindi, trovare applicazione soltanto a partire dal 3 ottobre 2006 (e non dal 5 luglio 2006, come disposto dall'articolo 36, comma 26 del Dl 223/2006).
Restano inoltre aperte ulteriori questioni interpretative. In particolare, non è chiaro:
• se la prima delle condizioni indicate possa considerarsi soddisfatta anche qualora il piano non imponga una durata minima del cosiddetto "vesting period", ma il dipendente eserciti comunque l'opzione decorso il triennio;
• se la condizione di cui al secondo punto possa ritenersi soddisfatta anche se la quotazione interviene dopo il triennio, ma comunque prima dell'esercizio dell'opzione da parte del dipendente.
Fabbricati strumentali
La legge di conversione del Dl 262/2006 ha radicalmente modificato la disciplina dell'articolo 36, comma 7 del Dl 223/2006, che ha introdotto il principio secondo cui il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto di quello idealmente riferibile alle aree sui quali essi insistono.
Le due novità più significative riguardano: — l'eliminazione dell'obbligo di redazione della perizia per la valutazione del costo dell'area, qualora questa sia stata acquisita unitamente al fabbricato; — la possibilità di assumere, quale costo dell'area, quello di acquisizione, nel caso in cui si sia proceduto successivamente all'edificazione del fabbricato.
Per i fabbricati già posseduti neiperiodi d'imposta precedenti si tiene conto del valore delle aree esposto nel bilancio 2005 e le percentuali del 20 o 30%previste dalla norma si applicano sul costo complessivo del bilancio risultante da tale bilancio,assunto però al netto dei costi incrementativi e delle rivalutazioni effettuate.
Per ogni fabbricato, il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota riferibile allo stesso, al netto delle quote di ammortamento dedotte neiperiodi precedenti, calcolate sul costo complessivo.
Costi
È statointrodottoil nuovo comma 12 bis all'articolo 110 del Tuir, volto ad estendere la normativa sull'indeducibilità dei costi alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori extra Ue aventi un regime fiscale privilegiato. Viene modificata anche ladisciplina dei costi per la telefonia per le imprese e i professionisti, prevedendo,apartiredal1ڧennaio 2007, la deducibilità nella misura dell'80% per le spese relative sia alla telefonia fissa, sia alla telefonia mobile.



 

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