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di Nicoletta Cottone

Dopo un iter tormentato è stato approvato definitivamente il decreto legge fiscale, collegato alla Finanziaria per il 2007. Un provvedimento complesso, formato da due articoli, il primo, con 19 commi, dedicato alle misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e al potenziamento dell’Amministrazione finanziaria e il secondo, con 181 commi, frutto del maxi emendamento del Governo, dedicato alle misure in materia di riscossione. Per semplificare la lettura del provvedimento ecco un alfabeto del provvedimento, dalle modifiche all’accisa sui prodotti petroliferi fino ai veicoli e i rimorchi acquistati all’interno dell’Unione. Accanto alle novità su successioni e donazioni, alla revisione obbligatoria delle rendite catastali (categorie E), alle stock option, al rifinanziamento degli incentivi per promuovere l’utilizzo del metano e del Gpl per autotrazione, si passa attraverso le modifiche al Codice della strada, l’invio telematico delle copie dei contratti di sponsorizzazione degli atleti professionisti, la procedura semplificata per distruggere merci contraffatte, fino alla nuova tassazione dei motocicli.


Accisa prodotti petroliferi (articolo 2, commi da 56 a 58). L’aliquota da accisa su Gpl usato come carburante viene ridotta del 20% (da 284,77 a 277,77 euro a tonnellata), mentre l’aliquota sul gasolio usato come carburante è aumentato da 413 a 416 euro per mille litri di prodotto. Previsto il rimborso per gli autotrasportatori del maggior onere derivante dall’aumento dell’accisa sul gasolio.

Addizionale regionale Irpef (articolo 2, comma 70). Differito al 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale devono essere pubblicate le deliberazioni regionali che aumentano l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale all’Irpef per l’anno successivo.

Agenti della riscossione (articolo 2, comma 12). La società Riscossione spa e le società da essa partecipate sono denominate agenti della riscossione.

Agenti di Riscossione Spa (articolo 2, comma 7). Attribuzione di poteri particolari di ispezione e verifica agli agenti di Riscossione spa e altre società partecipate.

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (articolo 2, comma 109). Modificato l’assetto organizzativo dell’Apat (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici), in particolare con una nuova definizione degli organi e delle loro funzioni. Lo scopo è quello di garantire una razionalizzazione dei controlli ambientali tramite il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni nazionali, regionali e delle Province autonome. Prevista l’emanazione di un nuovo statuto dell’agenzia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Agenzie fiscali e Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 1, commi 15 e 16). Riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, senza oneri a carico dello Stato. Il riordino sarà operato tramite un regolamento, da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, che sarà trasmesso alle Camere per l’acquisizione, entro 30 giorni, dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il regolamento potrà essere emanato senza pareri, se non saranno espressi entro i 30 giorni fissati.

Aggiornamenti tariffari autostrade e poteri regolamentari di Anas (articolo 2, commi da 82 a 90). Introdotto lo strumento della convenzione unica cui dovranno uniformarsi le attuali concessioni autostradali alla prima revisione futura o in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario. Il mancato perfezionamento nei termini porta all’estinzione del rapporto concessionario.
Coinvolgimento di una pluralità di soggetti nella redazione degli schemi di convenzione unica e sottoposizione degli schemi al parere delle commissioni parlamentari. Affermazione del principio della subordinazione del riconoscimento degli adeguamenti tariffari , dovuti per investimenti programmati del piano finanziario, all’effettiva realizzazione di questi, accertata dal concedente. Intervento sui compiti attribuiti all’Anas legati alla vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione di opere date in concessione e ai controlli della gestione delle autostrade il cui esercizio è stato dato in concessione.

Alienazione di immobili non strumentali di Ferrovie dello Stato spa (articolo 2, comma 81). Modificate le procedure di alienazione di alcune tipologie di immobili di Ferrovie dello Stato Spa: l’alienazione di tali beni immobili può essere riguardare, oltre che i beni di proprietà di Ferrovie dello Stato Spa, anche quelli di società da essa direttamente o indirettamente controllate.

Ammortamento del costo dei fabbricati strumentali (articolo 2, comma 18). Ribadito il principio di non rilevanza fiscale dei terreni sui quali insistono gli immobili o che costituiscono pertinenza degli immobili stessi; se il costo del terreno è esposto in un atto separato, sarà tale atto a rilevare ai fini del costo del terreno; nel caso in cui non si verifichi la precedente ipotesi il costo delle aree sarà determinato in misura pari al maggior valore di quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso. Il comma 7-bis prevede che il nuovo comma 7 si applica anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante leasing, con riguardo alla quota capitale del canone di locazione. Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 dell’articolo 36 del decreto n. 223 non si tiene conto di quanto disposto dal comma 7-bis sull’applicazione ai fabbricati strumentali acquisiti mediante leasing. Le disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2006 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi a fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti. In questo caso ci sono disposizioni specifiche per l’individuazione del “maggior valore”.

Arcus spa (articolo 2, commi 102 e 103). Disposizioni per il funzionamento della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (Arcus Spa). Alla società è affidata la prosecuzione delle opere relative al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dalla legge 237/1999. E’ autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.


Blocco dei versamenti delle Pubbliche amministrazioni in favore di soggetti inadempienti nei confronti del Fisco (articolo 2, comma 9). Pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore ai 10mila euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento. In caso positivo non devono procedere al pagamento e segnalare la circostanza all’agente della riscossione. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite da un decreto del ministero dell’Economia.


Canoni demaniali marittimi (articolo 2, comma 69). Slitta al 31 dicembre 2006 il termine per l’adeguamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.

Canoni di locazione immobili governativi (articolo 2, comma 80). Sarà il Dipartimento del Tesoro, anziché quello del Demanio, a poter richiedere le anticipazioni di tesoreria alla Ragioneria generale dello Stato per consentire il tempestivo pagamento dei canoni degli immobili a uso governativo di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Certificazione dei corrispettivi da parte di soggetti tenuti a fornirne la trasmissione telematica (articolo 2, comma 30). I soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi devono emettere non solo la fattura, in caso di richiesta del cliente, ma anche gli scontrini e le ricevute fiscali, secondo quanto previsto. Sono elusi dall’incombenza gli operatori della grande distribuzione, già esenti da tale obbligo, in quanto tenuti alla trasmissione quotidiana dei corrispettivi.

Cipe (articolo 2, comma 158). Modificata la composizione del Cipe, includendo fra i ministro che lo compongono i ministri dell’Università e della Pubblica istruzione.

Clausola di salvaguardia (articolo 2, comma 181). La clausola di salvaguardia dispone che quanto previsto dal decreto legge è applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Codice della strada (articolo 2, commi da 164 a 169). Modificato il codice della strada in materia di patente a punti e confisca dei motorini. Soppressa la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo se questi non comunica i dati del conducente al momento della violazione. Ampliata la platea dei soggetti tenuti a fornire i dati del conducente al momento della violazione: l’obbligo grava non solo sul conducente, ma anche su altri obbligati in solido (contratto di locazione o leasing, vendita con patto di riservato dominio, usufrutto). Innalzato a 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione il termine per fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione. Introdotta una autonoma sanzione per mancata comunicazione dei dati di identificazione del conducente responsabile della violazione. Possibile l’esonero dal pagamento della sanzione per giustificato e documentato motivo. Riattribuzione d’ufficio dei punti decurtati in vigenza del comma 2 dell’articolo 126-bis prima della sentenza della Corte costituzionale. La sanzione amministrativa prevista per chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione si applica solo nei casi in cui il certificato sia previsto. Fermo amministrativo di 60 giorni per i ciclomotori con organi di propulsione manomessi, che superino la velocità consentita o che non risponda alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione. In caso di reiterazione delle violazioni il fermo amministrativo passa da 60 a 90 giorni. Per chi circola con ciclomotore sprovvisto di targa o con targa non propria è prevista la sanzione accessoria della confisca del mezzo, le violazioni sono reiterate nel biennio. In caso di violazione dell’articolo 170 del codice, che reca disposizioni in tema di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a due ruote, estesa ai maggiorenni la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Innalzato a 60 giorni il periodo di fermo amministrativo, che sale a 90 giorni se nel corso del biennio la violazione sia stata commessa con un ciclomotore o con un motociclo per almeno due volte. Viene sempre disposta la confisca del veicolo se un ciclomotore o un motoveicolo viene usato per commettere un reato.

Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 2, comma 136). Modifiche all’articolo 98 del Codice delle comunicazioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.

Comitati di gestione delle agenzie fiscali (articolo 1, commi 18 e 19). Modificata la composizione dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali: metà dei componenti sono scelti tra professori universitari e dipendenti della Pubblica amministrazione dotati di specifica competenza professionale, mentre i restanti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia. In sede di prima applicazione i comitati di gestione delle agenzie in carica cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge.

Compensazioni tra rimborsi di imposta e somme iscritte a ruolo (articolo 2, commi 13 e 14). Introdotta la possibilità di procedere a una compensazione tra le somme iscritte a ruolo dagli agenti della riscossione e gli eventuali rimborsi dovuti dall’Agenzia delle entrate, dalle altre agenzie fiscali e dagli enti previdenziali.

Comunicazione dei rimborsi da parte degli operatori del settore assicurativo (articolo 1, comma 13). Soppressa la previsione secondo cui la trasmissione delle informazioni destinate all’anagrafe tributaria debba essere eseguita mediante posta elettronica certificata.

Contratti di sponsorizzazione degli atleti professionisti (articolo 1, comma 7). Integrate le norme che prescrivono l’invio telematico delle copie dei contratti dei calciatori professionisti all’Agenzia delle entrate: applicazione estesa anche ai contratti di sponsorizzazione stipulati dai calciatori professionisti, nel caso la società calcistica percepisca somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine. La determinazione di contenuto, modalità e termini della trasmissione è rimessa a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Contributi diretti alle imprese editrici (articolo 2, commi da 124 a 127). Modifiche alla disciplina di erogazione dei contributi diretti alle imprese editrici. Il contributo fisso viene calcolato sui costi risultanti dal bilancio. Analoga disposizione è prevista per i contribuiti riservati a organi di partito e movimenti politici. Il requisito relativo alle entrate pubblicitarie sarà calcolato sull’anno di riferimento dei contributi e non più sull’anno precedente. Ridotte da 40mila a 30mila le copie di tiratura media previste per l’erogazione del contributo per copia stampata, pari a 0,2 euro, previsto per le imprese editrici di periodici che siano cooperative, fondazioni o enti morali. Se nella liquidazione dei contributi relativi all’anno 2004 sia stato disposto il recupero dei contributi relativi al 2003, in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo, non si procede all’ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

Contributi previdenziali e assistenziali per il settore agricolo (articolo 2, comma 116). Disposizioni sul pagamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali da parte di allevatori avicoli, imprese di macellazione e trasformazione di carni avicola e mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito al calo dei consumi legato alla psicosi da influenza aviaria. Le aziende che hanno beneficiato della sospensione contributiva dovranno versare 4 rate mensili anticipate con un tasso di differimento e di dilazione pari alla misura dell’interesse legale vigente del 2,5 per cento.

Convenzioni aggiuntive a quella fra ministero delle Comunicazione e Rai (articolo 2, comma 131). Occorrerà un Dpcm, di concerto con i ministri dell’Economia e delle Comunicazioni, per l’approvazione di convenzioni aggiuntive rispetto a quella fra ministero delle Comunicazione e Rai, previste dagli articoli 19 e 20 della legge 103/1975. Finora le convenzioni erano approvate con Dpr. Il pagamento dei corrispettivi per i servizi prestati è effettuato l’anno successivo alla prestazione per consentire la verifica dell’attuazione dei servizi previsti dalla convenzione. Nell’ambito del progetto di audiovideoteca previsto che la Rai assicuri, previa convenzione a titolo gratuito con la Camera e con il Senato, il supporto tecnico necessario a conservare e convertire in digitale il materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

Copertura finanziaria (articolo 2, commi da 178 a 180). Copertura degli oneri derivanti dal decreto legge.


Decadenza dalle provvidenze in editoria (articolo 2, commi da 128 a 130). Il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461, della Finanziaria 2006, si intende riferito anche ai contributi degli anni precedenti. O costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, sono ammessi fino al 10% degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo. Il requisito dell’accesso ai contributi previsto dal comma 458 dell’articolo 1 della legge 266/2005 (condizione di essere composte solo da giornalisti professionisti, pubblicisti e poligrafici) si interpreta nel senso che detta composizione consente l’erogazione dei contributi 2006 qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

Deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni (articolo 2, commi 71 e 72). Modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali. In relazione alle ipotesi di deducibilità delle spese relative ai mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti viene soppressa la possibilità di deduzione dal reddito d’impresa, d’arte o professione di tali costi e viene previsto che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti sia deducibile l’importo che costituisce reddito da lavoro, cioè il valore convenzionale del fringe benefit, che rimarrà l’unico costo deducibile in capo all’impresa. Una ulteriore modifica incide sulla modalità di tassazione del mezzo assegnato al dipendente: al dipendente verrà imputato come reddito il 50% del costo di percorrenza pari a 15mila chilometri, cioè l’equivalente del costo di percorrenza di 7.500 chilometri annui e questo sarà l’unico importo deducibile cone costo per l’impresa. Deducibilità nella misura dell’80% dei costi aziendali relativi ad autovetture ed autocaravan, nonché dei costi inerenti a ciclomotori e motocicli, non rientranti fra i beni strumentali all’attività di impresa, utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Riduzione dal 50 al 25% della percentuale di deduzione consentita per i veicoli, nell’ipotesi di esercizio in forma individuale di arti e professioni. Restano applicabili i limiti massimi di deducibilità fissati dal Tuir (18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motociclisti e 2.065,83 per i ciclomotori): solo fino alla concorrenza di tali importi massimi si potrà applicare la nuova percentuale del 25 per cento. Le disposizioni previste dal comma 71 hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, dunque, dal periodo d’imposta 2006. Previste possibili ulteriori modifiche della norma in relazione alla possibilità di concessione all’Italia da parte della Commissione europea dell’autorizzazione a stabilire una misura ridotta di detraibilità dell’Iva assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese.

Depositi fiscali ai fini Iva (articolo 1, comma 2). Integrata la disciplina relativa ai depositi Iva contenuta nell’articolo 50-bis del Dl 331/1993, convertito dalla legge 427/1993: viene inserito il comma 2-bis relativo agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale, depositi franchi, imprese operanti nei punti franchi, depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e depositi doganali. Questi soggetti prima di avviare l’operatività quali gestori di depositi Iva devono presentare agli uffici delle Dogane e delle Entrate competenti apposita comunicazione anche al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

Determinazione della base imponibile per i soggetti non residenti (articolo 2, comma 24). Differita l’applicazione del nuovo regime di determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti non residenti, introdotto dall’articolo 36 del Dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006. Le modifiche dovevano essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 223/2006 (4 luglio 2006), mentre per effetto della modifica introdotta dal comma 24, per l’anno 2006 si applica la disciplina previgente.

Dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 2, comma 8). Una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento l’agente della riscossione - prima di effettuare il pignoramento di fitti o pigioni o l’espropriazione del quinto dello stipendio o di altri emolumenti connessi la rapporto di lavoro e prima di avviare le procedure di pignoramento disciplinate dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile, anche simultaneamente all’attivazione delle azioni di esecuzione forzata e cautelari disciplinate dal Dpr 602/1973 – può chiedere a terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei coobbligati di indicare in forma scritta, possibilmente in modo dettagliato, cose e somme da loro dovute al creditore. Il termine per l’adempimento è fissato in 30 giorni dalla ricezione (in caso di inadempimento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del Dpr 602/1973). La sanzione è irrogata dall’ufficio locale competente dell’Agenzia delle entrate. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi di questa disposizione senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del Codice della privacy.

Dichiarazioni telematiche in materia di accise (articolo 1, comma 1). Una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane stabilità entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto fiscale che dati, documenti e dichiarazioni previsti dalla legislazione in materia di imposta di fabbricazione siano presentati solo in forma telematica. Si tratta di dati relativi alle contabilità di operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali relativi all’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole, delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio; del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal Dlgs 504/1995; delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia elettrica.

Dighe (articolo 2, commi da 170 a 176). Soppressione del Rid (Registro italiano dighe) e trasferimento dei compiti al ministero delle Infrastrutture. Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione nomina di un commissario straordinario.

Distruzione di merci contraffatte (articolo 1, commi 3 e 4). Introdotta una procedura semplificata per il sequestro e la distruzione di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. La procedura è la seguente: blocco delle merci sospettate alla dogana; comunicazione dell’avvenuto sequestro all’autorità giudiziaria; convalida del sequestro da parte del giudice. Tempi e modalità della procedura saranno stabilite da un decreto del ministreo dell’Economia, da emanare di concerto con i dicasteri della Giustizia e dello Sviluppo economico.

Distruzione di tabacchi oggetto di contrabbando (articolo 1, comma 4-bis). Il comma, introdotto alla Camera dei deputati, disciplina tempi e modi per la distruzione dei tabacchi lavorati sottoposti a sequestro. In particolare impone all’amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati di procedere alla distruzione dopo un anno dal sequestro, previa raccolta di campioni, secondo le modalità che saranno stabilite da un Dm Economia, emanato di concerto con il ministero della Giustizia, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica in esame.

Dividendi e interessi nei contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito (articolo 2, commi 19 e 20). Novellato il comma 19 dell’articolo 2 del Dlgs 461/1997 relativo a contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, limitando la possibilità per il mutuatario e il cessionario a pronti a godere del regime di detassazione parziale dei dividendi. La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 2006).

Donazioni e successioni (articolo 2, commi da 47 a 54). Reintrodotta l’imposta gravante sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (imposta di successione) e l’imposta applicata ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito (imposta sulle donazioni), nonché l’imposta gravante sulla costituzione di vincoli di destinazione. Sulle successioni e sulle donazioni si applicano le seguenti aliquote: 4% sul valore complessivo netto eccedente il milione di euro per ciascun beneficiario, per trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea diretta: 6% per i parenti collaterali fino al quarto grado e degli affini in linea diretta, nonché degli affini collaterali fino al terzo grado; 8% per i trasferimenti in favore di soggetti diversi dai precedenti. La base imponibile su cui si applicano le aliquote è data dal valore globale dei beni e dei diritti, previo scomputo degli oneri, gravanti sul beneficiario, diversi dalle prestazioni a favore di terzi, individualmente determinati. La misura degli importi esenti da imposta sarà aggiornata ogni 4 anni da un decreto Economia, che terrà conto dell’indice del costo della vita. La disciplina si applica agli atti pubblici formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, agli atti pubblici a titolo gratuito fatti, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. La nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006. Una parte delle maggiori entrate previste (10 milioni di euro per il 2007 e 41 milioni per il 2008 e 50 milioni per il 2009) sono destinate a un fondo per finanziare interventi per aumentare la sicurezza dei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con legge Finanziaria per il 2007.


Enti parco (articolo 2, comma 108). Disposizioni sull’indennità di carica spettante agli organi degli enti parco. In particolare si dispone che a presidenti, vicepresidenti e altri componenti dei consigli direttivi e dei collegi dei revisori dei conti dell’ente parco spetti un’indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva. Un decreto Ambiente, di concerto con l’Economia, determinerà gli importi.

Estensione del versamento unitario e della compensazione alla riscossione dei contributi sindacali (articolo 2, comma 16). Interpretazione autentica relativa all’ambito di applicazione del meccanismo del versamento unitario e della compensazione in materia di riscossione. Il sistema del versamento unitario e di compensazione si applica anche alla riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali a carattere nazionale e dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro, qualora siano riscossi dagli enti previdenziali.

Evasione fiscale e gioco illegale (articolo 1, comma 14). Il comma, modificato dalla Camera, prevede che gli organismi preposti alle attività di controllo, accertamento e riscossione di tributi erariali orientino le proprie attività per una significativa riduzione della base imponibile evasa e per contrastare l’impiego di lavoro irregolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota delle maggiori entrate (non superiore a 10 milioni di euro nel 2007 e a 30 milioni di euro nel 2008) derivanti dal rafforzamento delle attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali viene destinata a finanziare gli incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale, all’indennità di trasferta e a un programma di assunzioni per l’amministrazione economico-finanziaria e per altre amministrazioni statali. Le risorse sono assegnate per metà all’amministrazione economico-finanziaria e per metà alle altre amministrazioni. Le modalità di attuazione sono rimesse alla contrattazione integrativa.


Fabbricati che perdono la caratteristica di ruralità (articolo 2, commi da 36 a 38). L’Agenzia del territorio, sulla base delle informazioni fornite dall’Agea, invita i titolari di diritti su fabbricati che abbiano perso i requisiti di ruralità a provvedere all’aggiornamento catastale. In caso di non ottemperanza provvedono direttamente gli uffici dell’Agenzia del territorio, a spese dell’interessato e con applicazione di sanzioni. Intervento sui criteri di individuazione della ruralità degli immobili abitativi ai fini fiscali: richiesta che il proprietario o il conduttore del terreno rivesta la qualifica di imprenditore agricolo. Se un fabbricato perde la caratteristica di ruralità la variazione deve essere comunicata al catasto entro il 30 giugno 2007, senza applicazione di sanzioni.

Falsificazione monetaria (articolo 2, commi da 151 a 154). Misure contro la falsificazione dell’euro: l’Ufficio antifrode dei mezzi di pagamento del ministero dell’Economia è individuata come autorità nazionale competente a raccogliere dati e informazioni relativi a banconote e monete false e all’identificazione dei casi sospetti di falsità, a raccogliere e analizzare dati tecnici e statistici sulle banconote false e sulle monete false. Prevista la trasmissione all’Ufficio anche dei casi sospetti di falsità. Stanziamento aggiuntivo per i compiti attribuiti dalla legge 166/2005 in ordine alla prevenzione delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo.

Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro (articolo 2, commi da 110 a 113). Modificati alcuni articoli del Dlgs 124/2004, per razionalizzare le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro. Viene rafforzata la funzione della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza e ridefinita la composizione della stessa Commissione e delle Commissioni regionali di coordinamento dell’attività di vigilanza per valorizzare in questi organi il ruolo dell’Arma dei carabinieri. Analogo intervento nella disciplina di coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza. Modificata la disciplina del diritto di interpello: i soggetti legittimati a porre il quesito sono organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori maggiormente rappresentative a livello nazionale, consigli degli ordini professionali. L presentazione del quesito, effettuata alla Direzione generale per l’attività ispettiva, avviene esclusivamente per posta elettronica. I chiarimenti forniti nella risposta vengono forniti d’intesa con le direzioni generali del ministero del lavoro competenti: se interessati dal quesito devono essere sentiti anche gli enti previdenziali. Novità anche nella determinazione degli effetti della risposta all’interpello: l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte esclude l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, civili e penali.


Ici (articolo 2, comma 39). Riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni in misura corrispondente al maggior gettito Ici derivante dalle disposizioni dei commi da 31 a 38 dell’articolo 2 del decreto legge. Criteri e modalità della riduzione saranno stabiliti da un decreto del ministero delle Finanze. Previsto che con questo decreto non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione a una eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

Ici (articolo 2, comma 46). Riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni in misura corrispondente al maggior gettito derivante dall’Ici in conseguenza delle disposizioni contenute nell’articolo nei commi da 40 a 45 dell’articolo 2 del decreto legge. Il decreto ministeriale di attuazione dovrà prevedere che non siano ridotti i trasferimento erariali in relazione a una eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (articolo 2, comma 21). Aumenta dal 12,50 al 20% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari realizzate sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e sulle cessioni di terreni edificabili.

Imposta sulla produzione (articolo 2, comma 73). Ridotta l’accisa sul gas metano riducendo l’aliquota applicabile al gas metano per combustione utilizzato nel settore della distribuzione commerciale, equiparandolo a quello utilizzato nella produzione industriale. Dunque con la modifica l’aliquota di accisa sul gas metano per combustione utilizzato nel settore della distribuzione commerciale viene ridotta da 173,20 euro per mille mc a 12,498 euro per mille mc.

Imprese editrici di quotidiani e periodici e imprese radiofoniche e televisive (articolo 2, commi da 117 a 118). Il Governo è autorizzato, in via regolamentare, a riordinare e semplificare la disciplina relativa ai contributi e alle provvidenze in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché di quelle radiofoniche e televisive. I regolamenti hanno lo scopo di razionalizzare e riordinare contributi e provvidenze del settore, rideterminare e snellire le procedure, i criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, di concessione e di erogazione. Attenzione anche al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo all’occupazione dei giornalisti, alla tutela del prodotto editoriale primario, all’ottimizzazione dei costi di produzione e dei livelli di diffusione del mercato editoriale. Gli schemi dei regolamenti devono essere trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari (30 giorni di tempo per l’emissione del parere, altrimenti i regolamenti possono essere approvati senza). La dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti (legge 250/1990) è aggiunta alle indicazioni obbligatorie da inserire negli stampati previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 47/1948.

Incarichi dirigenziali (articolo 2, commi da 159 a 162). Disciplinati gli incarichi di funzioni dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo. Gli incarichi di segretari generali dei ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e incarichi a livello equivalente cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo. La norma trova applicazione anche per tutti gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a personale non appartenente ai ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato. La norma trova applicazione tra i direttori delle Agenzie, comprese quelle fiscali. Prevista un disciplina transitoria per gli incarichi conferiti prima del 17 maggio 2006 (data di formazione dell’attuale Governo): gli incarichi cessano, se non confermati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Cessano sempre entro 60 giorni le nomine degli organi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Incentivi alle imprese (articolo 2, commi da 74 a 79). Sospensione fino al 31 dicembre 2006 dell’applicazione agli strumenti della programmazione negoziata della nuova disciplina sui meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese, introdotta dal decreto legge competitività. Revocate e riesaminate dal ministero per lo Sviluppo economico le proposte di contratti di programma già approvati dal Cipe in base alla disciplina sospesa. Le risorse sono destinate alla copertura degli oneri derivanti da contratti di programma rimasti privi di copertura finanziaria a seguito delle decurtazioni operate dalla Finanziaria per il 2006.

Indeducibilità spese per servizi resi da professionisti domiciliati in Stati a regime fiscale privilegiato (articolo 1, comma 6). Il comma, modificato dalla Camera, introduce il comma 12-bis nell’articolo 110 del Tuir, ed estende alle spese per prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato il regime di indeducibilità, già previsto agli effetti Ires per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente nei medesimi territori. La società interessata, ai fini della deducibilità dall’Ires, può fornire la prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione e la concreta esecuzione dell’operazione stessa.

Infrastrutture della Sicilia (articolo 2, commi da 91 a 93). Modificato l’assetto azionario della società Stretto di Messina e delle attività che essa può svolgere all’estero: eliminato il vincolo della partecipazione azionaria diretta o indiretta da parte dell’Iri e, quindi, di Fintecna Spa. Al capitale sociale è previsto partecipino Anas spa, le Regioni Sicilia e Calabria, società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. La partecipazione di Fintecna nel capitale di Stretto di Messina spa è pari al 68,848 per cento: le risorse finanziarie liberate dal disimpegno di Fintecna Spa nei confronti dello Stretto di Messina sono trasferite al ministero dell’Economia e sono destinate a un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture per il finanziamento di interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali (90%) e di tutela dell’ambiente (10%) in Sicilia e in Calabria. Gli interventi riguarderanno per il 70% la Sicilia e per il 30% la Calabria.

Irpef per le persone fisiche residenti a Campione d’Italia (articolo 2, commi da 25 a 28). Disciplinata l’applicazione dell’Irpef per i soggetti residenti a Campione d’Italia: reintrodotto un regime speciale in favore dei cittadini.


Ministero dell’Università e della ricerca (articolo 2, comma 137). Nuova organizzazione del ministero dell’Università: prevista la figura del segretario generale e 6 uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale (articolo 19, comma 10, del Dlgs 165/2001).

Ministero per i beni culturali (articolo 2, commi da 94 a 101). Con lo scopo di realizzare una riduzione di spesa viene ridisciplinato l’ordinamento del ministero per i Beni culturali. Prorogata da 3 a 6 anni la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche presso enti o organismi vigilati, di massimo 6 dirigenti di ruolo del ministero al di fuori della relativa dotazione organica. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo viene incardinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale vengono trasferite le relative risorse finanziarie. In deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego disposto dalla legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005), il ministero per i Beni culturali potrà avviare concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di 40 dirigenti di seconda fascia.


Obbligo di denuncia delle variazioni del reddito dominicale per i soggetti che richiedono contributi agricoli (articolo 2, commi da 33 a 35). Modificato l’obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall’articolo 30 del Tuir, nel caso di variazioni colturali, per i soggetto che richiedono contributi agricoli comunitari agli organismi pagatori in base al regolamento Ce n. 1782/2003 e n. 796/2004. La richiesta di contributi agricoli fatta all’Agea, contenente la dichiarazione relativa all’impiego del suolo nelle singole particelle catastali, sostituisce la dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni in base all’articolo 30 del Tuir. Le disposizioni si applicano dal 2006. Determinazione delle modalità tecniche e operative rimessa a un provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sentita l’Agea.

Ordinamento universitario (articolo 2, commina 146 a 148). Modificata la durata delle scuole di specializzazione per coloro che abbiano conseguito una laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Durata di norma biennale della scuola di specializzazione anche per i titolati di laurea specialistica e magistrale. L’articolazione del percorso a partire dall’anno accademico 2007-2008 è affidata a un regolamento del ministero dell’Università. Modificate le modalità di riconoscimento di crediti formativi utili al conseguimento della laurea ai dipendenti pubblici che abbiano frequentato scuole di formazione presso le amministrazioni di appartenenza. La valutazione delle conoscenze e delle abilità formative non può superare il limite dei 60 crediti. Sarà ridisciplinata da un regolamento ministeriale la procedura di accreditamento dei corsi di studio a distanza, le cosiddette università telematiche.


Pignoramento di crediti verso terzi (articolo 2, comma 6). Estesa a tutti i crediti pignorati del debitore verso terzi la procedura di espropriazione attualmente prevista unicamente per il pignoramento del quinto dello stipendio.

Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 2, commi da 155 a 157). In relazione all’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri riformata la disciplina delle strutture di missione. Istituite le unità di coordinamento interdipartimentali e la struttura interdisciplinare per il monitoraggio del rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri legati alla riforma dei ministeri.

Prestito pubblico (articolo 2, commi da 132 a 134). Remunerazione del diritto di prestito eseguito da biblioteche e discoteche statali e degli enti pubblici, a eccezione dei prestiti eseguiti dalle biblioteche universitarie e scolastiche. Viene istituito il Fondo per il diritto di prestito pubblico presso il ministero per i Beni culturali, ripartito dalla Siae tra gli aventi diritto in base agli indirizzi stabiliti con decreto ministeriale. La copertura finanziaria è stimata in 250mila euro per il 2006, 2,2 milioni di euro per il 2007 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Privilegi e garanzie per l’acquisto di rami di azienda da parte di Riscossione spa (articolo 2, comma 4). Nei casi di cessione di rami d’azienda alla Riscossione spa i privilegi e le garanzie prestate o comunque esistenti in favore del venditore e le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto di beni oggetto di locazione finanziaria conservano la loro validità e il loro grado in favore dell’acquirente, senza esigenza di formalità o annotazione, previa pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Promozione di interventi di utilizzo di alimentazione a metano o Gpl per autotrazione (articolo 2, comma 59). Rifinanziati con 100 milioni di euro l’anno dal 2007 al 2009 gli interventi di promozione dell’utilizzo del metano o del Gpl per autotrazione previsti dall’articolo 1, comma 2, del Dl 324/ 1997. Si tratta, in particolare, di un contributo fino a 1.807,60 euro per l’acquisto di autoveicoli con trazione elettrica e di contributi per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl.


Rappresentanza degli agenti della riscossione nel processo esecutivo (articolo 2, comma 15). La disposizione si occupa di rappresentanza degli agenti della riscossione nel processo esecutivo: l’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non si debba procedere all’istruzione della causa, in specifici procedimenti (dichiarazione tardiva di credito, prevista dall’articolo 101 del Rd 267/1942; ricorso di cui all’articolo 499 del Cpc; citazione prevista dall’articolo 543, comma 2, n. 4 del Cpc).

Regime Iva e Irap per i produttori agricoli minimi (articolo 2, commi 31 e 32). Modifiche al regime speciale Iva per i produttori agricoli minimi. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare in volume di affari superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. Resta l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972. Modificata la norma sui soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive, adeguandola alle modifiche al regime Iva: è prevista l’esclusione dall’imposizione Irap per i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7mila euro che si avvalgono del regime di franchigia ai sensi del comma 6 dell’articolo 34 del Dpr 633/1974, a meno che non abbiano rinunciato all’esonero.

Remunerazione attività di riscossione (articolo 2, commi 2 e 3). Modificata la disciplina di remunerazione per l’attività di riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate proprie di province e comuni. Remunerazione con un compenso maggiorato del 25% per i tributi riscossi coattivamente per conto degli enti locali dal concessionario nazionale della riscossione. Modificato il regime di aggio dovuto agli agenti della riscossione sulle somme riscosse.

Remunerazione della riscossione di Riscossione spa e società partecipate (articolo 2, comma 5). Modifiche al regime transitorio per gli anni 2007 e 2008 in materia di remunerazione di Riscossione spa: soppressa la previsione della Finanziaria per il 2004 in ordine ai criteri di ripartizione tra concessionari della riscossione dell’importo forfetario di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 previsto a titolo di remunerazione dell’attività di riscossione (veniva vincolata una quota prestabilita del rimborso dovuto alla remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi operanti in regioni bilingui).

Rendite catastali (articolo 2, commi da 40 a 44). Revisione obbligatoria della qualificazione e, quindi, della rendita catastale attribuita agli immobili censiti nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 qualora in essi siano compresi immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato o a usi diversi che presentino autonomia funzionale e reddituale. Le modalità tecniche sono rimesse a un provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio. Le nuove rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007. La revisione ha due modalità: su iniziativa del contribuente che dichiara al catasto gli immobili con rendita variata entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge o d’ufficio: in questo caso saranno i Comuni stessi a promuovere la richiesta di aggiornamento dei dati catastali, con oneri a carico dei contribuenti inadempienti.

Rendite catastali (articolo 2, comma 45). A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge fiscale è disposta la rivalutazione del 40% del moltiplicatore delle rendite catastali per i fabbricati di categoria B, relativo agli immobili per usi collettivi.

Rendite Inail (articolo 2, commi 114 e 115). Semplificata la procedura di rivalutazione annuale delle rendite Inail erogate a seguito di infortuni: prevista la rivalutazione su delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail, con decreto del ministero del Lavoro, previa conferenza dei servizi con il ministero dell’Economia e, nei casi previsti, con il ministero della Salute. Il limite di spesa per la riduzione, per l’anno 2005, dei premi per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi ai dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi viene elevato da 101,365 a 221,365 milioni di euro.

Rimborsi per abbonamenti (articolo 2, commi da 120 a 123). Introdotte norme restrittive in materia di ammontare dei contributi alle imprese di radiodiffusione sonora e modalità di accesso alle riduzioni tariffarie sui canoni di noleggio ai servizi di telecomunicazione via satellite per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per i canali tematici satellitari. Dal 1° gennaio 2007 riduzione dall’80 al 60% del rimborso delle spese sostenute da imprese radiofoniche per l’abbonamento ai servizi di 3 agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. Novellata la definizione di agenzie di stampa. Dal 2007 le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva possono richiedere le riduzioni tariffarie previste dal comma 120 del decreto fiscale per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito solo al costo del segmento i contribuzione, fornito da società autorizzate a espletare tali servizi.

Rimborso all’Agenzia delle entrate degli oneri di riscossione (articolo 2, comma 17). Spetta all’Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione nell’ambito della procedura di compensazione prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione saranno disciplinati da una convenzione tra Agenzia delle entrate ed enti previdenziali interessati.

Riporto delle perdite (articolo 2, comma 22). Modificate le disposizioni transitorie in materia di riporto delle perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta. Viene confermata l’applicabilità delle modifiche dell’articolo 84, comma 2, del Tuir alle perdite formate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006. Cambia, invece, la disciplina transitoria delle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta, formate in periodi d’imposta anteriori al 4 luglio 2006: per verificare l’illimitata deducibilità di tali perdite si applica l’articolo 37-bis del Dpr 600/1973.

Riscossione Spa (articolo 2, comma 1). Soppressa la previsione secondo cui la maggioranza dei componenti di Riscossione Spa deve essere costituita da dirigenti di vertice dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps.

Riscossione tariffa del servizio idrico integrato (articolo 2, commi 10 e 11). Estese al pagamento delle tariffe del servizio idrico integrato le disposizioni in materia di riscossione volontaria previste dal capo II del Dlgs 241/1997 e di riscossione coattiva contenuta nel Dlgs 46/1999. La riscossione, sia volontaria, sia coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997, a seguito di procedimento a evidenza pubblica. Possibilità di effettuare mediante ruolo affidato ai concessionari anche la riscossione coattiva della tariffa del servizio idrico integrato, oltre a quella, già prevista, delle entrate delle Regioni, delle Province, anche autonome, dei Comuni e degli altri enti locali.


Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e Iva (articolo 1, commi 8, 8-bis e 8-ter). La norma, modificata alla Camera, prevede la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di violazione, per tre volte nell’arco di un quinquennio, dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, sulla base della semplice contestazione. La sospensione, immediatamente esecutiva, opera per un periodo da 3 giorni a un mese. Prevista una sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera il tetto di 50mila euro. L’esecuzione e la verifica delle sospensioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate territorialmente competente o dalla Guardia di finanza. Gli atti sospensivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di contestazione della terza violazione. L’esecuzione è assicurata dal sigillo dell’organo procedente, con le sottoscrizioni del personale incaricato o con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini fiscali. Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni contestate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Soppressioni e riduzioni di spesa (articolo 1, comma 17). Viene soppressa la struttura interdisciplinare incaricata di coadiuvare il ministro dell’Economia durante la trasformazione delle strutture dell’amministrazione tributaria; soppresso il comitato di coordinamento del Secit; soppresso il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell’economia e delle Finanze; soppressa la commissione consultiva per la riscossione presso l’Agenzia delle entrate; soppresso il finanziamento agli Istituti di cultura stranieri; ridotto da 5 a 4 milioni di euro il contributo in favore della Scuola superiore del ministero dell’Economia per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy. La metà di queste risorse può essere utilizzata dal ministero dell’Economia per l’affidamento a società specializzate di consulenze, studi e ricerche aventi per oggetto il riordino dell’amministrazione economico-finanziaria.

Soppressione di organismi (articolo 2, comma 177). Misure per la razionalizzazione degli organismi pubblici: proroga da 120 a 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge il termine decorso il quale gli organismi pubblici non riordinati ai sensi dell’articolo 29, comma 4, della decreto legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, sono soppressi.

Spesa energetica degli enti pubblici (articolo 2, commi 149 e 150). Misure di razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici, autorizzati ad avviare procedure a evidenza pubblica per l’individuazione di società alle quali affidare compiti di verifica, monitoraggio e interventi per ottenere la riduzione di costi di acquisto dell’energia sia termica, sia elettrica.

Stock option (articolo 2, comma 29). Rideterminate le condizioni in presenza delle quali, in relazione alle stock option, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza fra il valore al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto al dipendente. In particolare la non imputabilità al reddito da lavoro dipendente della differenza fra valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto al dipendente è subordinato al verificarsi congiunto di alcune condizioni: a) che l’opzione sia esercitatile non prima che siano scaduti 3 anni dalla sua attribuzione; b) che al momento in cui l’opzione sia esercitabile la società sia quotata in mercati regolamentati; c) che il dipendente mantenga per almeno i 5 anni successivi all’esercizio di opzione, un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente; se questi titoli oggetto di investimento sono ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi 5 anni dalla loro assegnazione l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia.


Tassazione per trasparenza (articolo 2, comma 23). Modificate le disposizioni transitorie in materia di utilizzazione delle perdite fiscali anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza contenute nell’articolo 36 del Dl 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, differenziandone l’applicazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto medesimo.

Tariffe postali agevolate per l’editoria (articolo 2, comma 135). Le somme ancora dovute alla società Poste italiane in relazione alle tariffe postali agevolate per l’editoria saranno rimborsate con una rateizzazione di 10 anni, previa determinazione effettuata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministero delle Comunicazione e con quello dell’Economia.

Tassazione dei veicoli della categoria N1 (articolo 2, comma 55). La tassazione dei veicoli immatricolati o reimmatricolati nella categoria N1, che abbiano 4 o più posti e una portata inferiore a 7 quintali, è eseguita sulla base della effettiva potenza dei motori e non in ragione della portata.

Tasse automobilistiche (articolo 2, commi da 60 a 64).
Ai fini dell’incentivazione dell’uso di Gpl e metano le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica per 5 o 6 annualità i veicoli a doppia alimentazione alimentati anche a Gpl o a metano: sono interessati i veicoli M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere, oltre al conducente) e N1 (destinati al trasporto merci, con una massa massima fino a 3,5 tonnellate). A decorrere dai pagamenti successivi al 10 gennaio 2007 la tassa automobilistica di possesso dei motocicli con cilindrata superiore ai 50 cc. è stata rideterminata: Euro 0 fino a 11 kw, euro 26, poi 1,70 euro per ogni kw di potenza in più; Euro 1 fino a 23 kw 23 euro, poi 1,30 per ogni kw di potenza in più; Euro 2 fino a 11 kw 21 euro, poi un euro per ogni kw di potenza in più; Euro 3 fino a 11 kw 19,11 euro, poi 0,88 euro per ogni kw di potenza in più. I trasferimenti erariali alle Regioni sono diminuiti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi 53 e 63. Si ricorda che la Finanziaria modifica le tariffe della tasse automobilistiche.

Tasse ipotecarie (articolo 2, commi 65 e 66). Modifiche alle disposizioni in materia di tassa ipotecaria. Aumentano da 35 a 55 euro le tasse ipotecarie dovute, ai sensi del numero d’ordine 1.2 della tabella allegata al Dlgs 347/1990, per ogni formalità con efficacia anche di voltura. In caso di ricerca continuativa per via telematica (numero 4.1 della tabella) per ogni nominativo e per ogni giorno, nell’ambito della singola circoscrizione o sezione distaccata degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, il servizio è fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale e non progressivamente a tutti i soggetti indistintamente su base convenzionale. L’importo è dovuto anticipatamente e la tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata. Il nuovo numero 7 prevede che l’imposta sia dovuta per il servizio di trasmissione telematica di elenco di soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno. Risulta pari al 4% per soggetto e l’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio è fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento sono destinate alla costituzione di un fondo presso il ministero dell’Economia per finanziare le attività legate al trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni.

Teatro Petruzzelli di Bari (articolo 2, commi da 104 a 107). Rinviata al 2010 l’applicazione alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari delle norme generali sul finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche: viene dunque prolungato il periodo di fruiscine del contributo speciale a valere sulle entrate derivanti dal gioco del lotto. Si dispone l’esproprio dell’immobile a favore del Comune di Bari. Al ministero per i Beni culturali viene assegnato un contributo straordinario di 8 milioni di euro per il completamento dei lavori di ristrutturazione.

Tributi speciali catastali (articolo 2, commi 67 e 68). Sostituita la tabella dei tributi speciali catastali, allegata al decreto legge 533/1954, recante la disciplina di diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato. Le consultazioni catastali, per le quali è soppressa la previsione di tributo speciale, saranno eseguite in base alla modalità individuate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio.


Uffici delle Dogane (articolo 1, comma 5). Integrata la disciplina relativa al controllo degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, presentati agli uffici doganali dai soggetti passivi dell’Iva: estesi i poteri di questi uffici, prevedendo che le autorizzazioni necessarie siano rilasciate dal direttore regionale dell’Agenzia delle dogane. Una modifica introdotta alla Camera chiarisce che le autorizzazioni per le richieste previste dal numero 6-bis del comma 2 dell’articolo 51 del Dpr 633/1972 e per l’accesso di cui al numero 7 del comma 2 dell’articolo 51 del Dpr 633/1972 sono rilasciate per l’Agenzia delle dogane dal competente direttore regionale.


Valutazione dell’azione amministrativa (articolo 2, comma 163). Il Dipartimento della funzione pubblica predispone entro il 31 dicembre 2006 un piano per migliorare la qualità dei servizi resi dalla Pubblica amministrazione e dai gestori dei servizi pubblici.

Valutazione del sistema universitario (articolo 2, commi da 138 a 145). Istituita l’Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (Anvur). Lo scopo è quello di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. Le modalità organizzative sono demandate a un regolamento: a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono soppressi Civr (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca), il Cnvsu (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario), nonché i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Agenzia spaziale italiana. Il Governo è autorizzato ad adottare regolamenti per la ricognizione e il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal ministero dell’Università.

Veicoli e rimorchi acquistati all’interno dell’Unione (articolo 1, commi da 9 a 12). I commi, modificati alla Camera, introducono disposizioni per contrastare le frodi in materia di Iva nell’ambito degli acquisti intracomunitari. L’immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso sono subordinati alla presentazione di copia del modello F24 che indichi il telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna. Le necessarie integrazioni al modello F24 dovranno essere approvate con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Per l’immatricolazione degli stessi veicoli oggetto di importazione è richiesta la presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’Iva e contenente l’eventuale riferimento all’utilizzo da parte dell’importatore del cosiddetto plafond (facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta entro il limite dei corrispettivi dell’anno precedente). Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate fisserà il termine di decorrenza delle disposizioni, le modalità applicative e le esenzioni. Gratuità della convenzione tra ministero dei Trasporti, Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane che, per la realizzazione dello sportello automatico dell’automobilista, definisce le procedure per la trasmissione dei dati relativi all’immatricolazione di veicoli nuovi e usati provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e da Stati See.




 

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