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Decadenza dalle provvidenze in editoria (articolo 2, commi da 128 a 130). Il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461, della Finanziaria 2006, si intende riferito anche ai contributi degli anni precedenti. O costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, sono ammessi fino al 10% degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo. Il requisito dell’accesso ai contributi previsto dal comma 458 dell’articolo 1 della legge 266/2005 (condizione di essere composte solo da giornalisti professionisti, pubblicisti e poligrafici) si interpreta nel senso che detta composizione consente l’erogazione dei contributi 2006 qualora realizzata nel corso del medesimo anno.
Deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni (articolo 2, commi 71 e 72). Modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali. In relazione alle ipotesi di deducibilità delle spese relative ai mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti viene soppressa la possibilità di deduzione dal reddito d’impresa, d’arte o professione di tali costi e viene previsto che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti sia deducibile l’importo che costituisce reddito da lavoro, cioè il valore convenzionale del fringe benefit, che rimarrà l’unico costo deducibile in capo all’impresa. Una ulteriore modifica incide sulla modalità di tassazione del mezzo assegnato al dipendente: al dipendente verrà imputato come reddito il 50% del costo di percorrenza pari a 15mila chilometri, cioè l’equivalente del costo di percorrenza di 7.500 chilometri annui e questo sarà l’unico importo deducibile cone costo per l’impresa. Deducibilità nella misura dell’80% dei costi aziendali relativi ad autovetture ed autocaravan, nonché dei costi inerenti a ciclomotori e motocicli, non rientranti fra i beni strumentali all’attività di impresa, utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Riduzione dal 50 al 25% della percentuale di deduzione consentita per i veicoli, nell’ipotesi di esercizio in forma individuale di arti e professioni. Restano applicabili i limiti massimi di deducibilità fissati dal Tuir (18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motociclisti e 2.065,83 per i ciclomotori): solo fino alla concorrenza di tali importi massimi si potrà applicare la nuova percentuale del 25 per cento. Le disposizioni previste dal comma 71 hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, dunque, dal periodo d’imposta 2006. Previste possibili ulteriori modifiche della norma in relazione alla possibilità di concessione all’Italia da parte della Commissione europea dell’autorizzazione a stabilire una misura ridotta di detraibilità dell’Iva assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese.
Depositi fiscali ai fini Iva (articolo 1, comma 2). Integrata la disciplina relativa ai depositi Iva contenuta nell’articolo 50-bis del Dl 331/1993, convertito dalla legge 427/1993: viene inserito il comma 2-bis relativo agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale, depositi franchi, imprese operanti nei punti franchi, depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e depositi doganali. Questi soggetti prima di avviare l’operatività quali gestori di depositi Iva devono presentare agli uffici delle Dogane e delle Entrate competenti apposita comunicazione anche al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
Determinazione della base imponibile per i soggetti non residenti (articolo 2, comma 24). Differita l’applicazione del nuovo regime di determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti non residenti, introdotto dall’articolo 36 del Dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006. Le modifiche dovevano essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 223/2006 (4 luglio 2006), mentre per effetto della modifica introdotta dal comma 24, per l’anno 2006 si applica la disciplina previgente.
Dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 2, comma 8). Una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento l’agente della riscossione - prima di effettuare il pignoramento di fitti o pigioni o l’espropriazione del quinto dello stipendio o di altri emolumenti connessi la rapporto di lavoro e prima di avviare le procedure di pignoramento disciplinate dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile, anche simultaneamente all’attivazione delle azioni di esecuzione forzata e cautelari disciplinate dal Dpr 602/1973 – può chiedere a terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei coobbligati di indicare in forma scritta, possibilmente in modo dettagliato, cose e somme da loro dovute al creditore. Il termine per l’adempimento è fissato in 30 giorni dalla ricezione (in caso di inadempimento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del Dpr 602/1973). La sanzione è irrogata dall’ufficio locale competente dell’Agenzia delle entrate. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi di questa disposizione senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del Codice della privacy.
Dichiarazioni telematiche in materia di accise (articolo 1, comma 1). Una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane stabilità entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto fiscale che dati, documenti e dichiarazioni previsti dalla legislazione in materia di imposta di fabbricazione siano presentati solo in forma telematica. Si tratta di dati relativi alle contabilità di operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali relativi all’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole, delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio; del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal Dlgs 504/1995; delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia elettrica.
Dighe (articolo 2, commi da 170 a 176). Soppressione del Rid (Registro italiano dighe) e trasferimento dei compiti al ministero delle Infrastrutture. Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione nomina di un commissario straordinario.
Distruzione di merci contraffatte (articolo 1, commi 3 e 4). Introdotta una procedura semplificata per il sequestro e la distruzione di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. La procedura è la seguente: blocco delle merci sospettate alla dogana; comunicazione dell’avvenuto sequestro all’autorità giudiziaria; convalida del sequestro da parte del giudice. Tempi e modalità della procedura saranno stabilite da un decreto del ministreo dell’Economia, da emanare di concerto con i dicasteri della Giustizia e dello Sviluppo economico.
Distruzione di tabacchi oggetto di contrabbando (articolo 1, comma 4-bis). Il comma, introdotto alla Camera dei deputati, disciplina tempi e modi per la distruzione dei tabacchi lavorati sottoposti a sequestro. In particolare impone all’amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati di procedere alla distruzione dopo un anno dal sequestro, previa raccolta di campioni, secondo le modalità che saranno stabilite da un Dm Economia, emanato di concerto con il ministero della Giustizia, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica in esame.
Dividendi e interessi nei contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito (articolo 2, commi 19 e 20). Novellato il comma 19 dell’articolo 2 del Dlgs 461/1997 relativo a contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, limitando la possibilità per il mutuatario e il cessionario a pronti a godere del regime di detassazione parziale dei dividendi. La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 2006).
Donazioni e successioni (articolo 2, commi da 47 a 54). Reintrodotta l’imposta gravante sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (imposta di successione) e l’imposta applicata ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito (imposta sulle donazioni), nonché l’imposta gravante sulla costituzione di vincoli di destinazione. Sulle successioni e sulle donazioni si applicano le seguenti aliquote: 4% sul valore complessivo netto eccedente il milione di euro per ciascun beneficiario, per trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea diretta: 6% per i parenti collaterali fino al quarto grado e degli affini in linea diretta, nonché degli affini collaterali fino al terzo grado; 8% per i trasferimenti in favore di soggetti diversi dai precedenti. La base imponibile su cui si applicano le aliquote è data dal valore globale dei beni e dei diritti, previo scomputo degli oneri, gravanti sul beneficiario, diversi dalle prestazioni a favore di terzi, individualmente determinati. La misura degli importi esenti da imposta sarà aggiornata ogni 4 anni da un decreto Economia, che terrà conto dell’indice del costo della vita. La disciplina si applica agli atti pubblici formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, agli atti pubblici a titolo gratuito fatti, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. La nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006. Una parte delle maggiori entrate previste (10 milioni di euro per il 2007 e 41 milioni per il 2008 e 50 milioni per il 2009) sono destinate a un fondo per finanziare interventi per aumentare la sicurezza dei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con legge Finanziaria per il 2007.
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