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9 maggio 2006

Gli aumenti per i dipendenti con la retribuzione di aprile

di Alessandra Gerbaldi

Gli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali - siglato il 3 maggio da Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa (per i datori di lavoro) e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (per i dipendenti) - dovrebbero trovare posto già nella busta paga di aprile.
La parte economica del contratto era scaduta il 30 settembre 2005, ma le parti hanno deciso che i nuovi aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 2006 e che nessun importo è dovuto a titolo di una tantum, né di indennità di vacanza contrattuale, per il periodo precedente, vale a dire ottobre, novembre e dicembre 2005.

L'adeguamento delle retribuzioni. Con il cedolino di aprile, quindi, si dovrà procedere all'aumento dei minimi tabellari, previsti dall'articolo 137 del contratto (si veda «Il Sole 24-Ore» del 4 maggio), definiti nello stesso accordo di rinnovo come non assorbibili, e alla corresponsione della prima rata di arretrati.
L'articolo 136, infatti, ha previsto che gli importi totali dovuti per il periodo gennaio, febbraio e marzo 2006 (pari all'aumento previsto per ciascun livello moltiplicato per tre mesi) siano erogati in due tranche, di cui la prima ad aprile e la seconda a settembre 2006.


L'erogazione degli arretrati dovrà avvenire con criteri di proporzionalità nel caso di rapporto iniziato in corso d'anno, vale a dire nel periodo gennaio-marzo 2006.
Nel rinnovo viene precisato, inoltre, che nel caso in cui il datore di lavoro, durante il periodo di carenza della parte economica, abbia corrisposto ai dipendenti l'indennità di vacanza contrattuale, la stessa sarà utile ad assorbire, fino a concorrenza, gli importi previsti a titolo di arretrati.
Nel caso in cui siano già stati elaborati gli stipendi del mese di aprile, senza poter tenere conto degli aumenti previsti dall'accordo siglato il 3 maggio, come accade per tutti i datori che pagano le retribuzioni entro la fine del mese, si dovrà provvedere ad adeguare le retribuzioni con il cedolino paga di maggio, corrispondendo anche l'arretrato del mese di aprile (pari all'aumento mensile previsto per ciascun livello).

Lavoro supplementare dei dipendenti a tempo parziale. Un altro aumento in busta paga lo troveranno i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo parziale che effettuano prestazioni di lavoro supplementare, vale a dire quello svolto, solo con il consenso del lavoratore, oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite dell'orario previsto per il tempo pieno.
L'articolo 53 dell'accordo di rinnovo, infatti, aumenta la percentuale di maggiorazione dovuta in tal caso ai dipendenti, prevedendo che le ore di lavoro supplementare debbano essere retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria, convenzionalmente determinata nella misura del 40% (e non più del 35%) da calcolare sulla retribuzione.
La maggiorazione, che non rientra nella retribuzione prevista dal Titolo XXXI (trattamento economico), esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare per quanto riguarda l'erogazione di ogni istituto differito, quali tredicesima, quattordicesima, trattamento di fine rapporto, secondo quanto prevedono gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 61/2000.
Nel nuovo accordo contrattuale non vi è più la previsione di un numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, che in precedenza era fissato in 72 ore annue.
Viene precisato, però, che il lavoratore a tempo parziale ha la possibilità di chiedere il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro (ovvero l'aumento definitivo della durata della prestazione lavorativa), in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non puramente occasionale nel corso del semestre precedente.
Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.


GLI ARRETRATI IN DUE RATE

Gli aumenti. Nel contratto nazionale degli studi professionali, siglato il 3 marzo, è previsto un aumento salariale mensile di 80,49 euro per i quadri, 72,87 per il primo livello, 66,20 per il secondo, 61,90 per il terzo super, 56,14 per il terzo, 54,30 per il quarto super, 52,08 per il quarto, 48,34 per il quinto

La decorrenza. L'aumento lordo mensile decorre dal 1° gennaio 2006. Non sono previste una tantum o indennità di vacanza contrattuale nonostante il precedente accordo economico sia scaduto a settembre 2005

Le modalità. Gli arretrati verranno corrisposti in due rate: metà del dovuto ad aprile e la parte restante a settembre. Nel caso in cui lo stipendio di aprile sia già stato pagato, gli adeguamenti e gli arretrati (compresi quelli relativi ad aprile) saranno corrisposti con la mensilità di maggio

Gli elementi aggiuntivi. Il contributo mensile di 13 euro dovuto a Cadiprof, l'ente titolare dell'assistenza sanitaria integrativa, è - secondo le associazioni firmatarie del contratto - parte integrante del trattamento economico, in quanto il versamento «èsostitutivo di un aumento contrattuale altrimenti maturato e negoziato». La somma (dovuta per 12 mensilità) non può essere erogata direttamente al lavoratore, in quanto l'importo è destinato alla creazione di un sistema di welfare contrattuale. Per ogni lavoratore in servizio al 30 giugno 2004 e che viene iscritto alla Cassa in data successiva all'accordo, dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento una tantum pari a 24 euro per dipendente




 

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