tirocini estivi |
Lo stato dell’arte dell’attuazione. In materia di tirocini o stages estivi sono le Regioni a decidere.
Con la sentenza n. 50/2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 60 del Dlgs 276/2003 che disciplina i “Tirocini estivi di orientamento”, affermando il principio che i tirocini attengono alla formazione professionale e non ai rapporti di lavoro e pertanto la loro regolamentazione è rimessa alla competenza esclusiva delle amministrazione regionali.La Consulta ha così accolto il ricorso delle Regioni Marche, Toscana ed Emilia Romagna che avevano impugnato l'articolo in esame, in quanto ritenevano che il Governo fosse intervenuto con normativa di dettaglio. Tuttavia, in attesa che le Regioni si attivino ad emanare proprie leggi, per quanto riguarda i presupposti e i requisiti di validità degli stage, restano valide le precedenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato, ossia si applica la disciplina relativa ai tirocini formativi(per cui si veda l’articolo ad hoc, disciplinati dalla legge 196/97, a cui ha dato attuazione il decreto del ministero del Lavoro 142/1998, a cui è seguita la circolare del ministero del Welfare n. 92/1998).
Che cosa sono. Itirocini estivi di orientamento, come si evince dalla loro denominazione, rappresentano una “parentesi” lavorativa durante il solo periodo dei mesi estivi, una forma di inserimento temporaneo in un ambiente produttivo.
Le finalità. Sono un nuovo strumento propedeutico all’attività lavorativae rispondono all’obiettivo della riforma del sistema scolastico (legge 53/2003) di promuovere un’alternanza fra scuola e lavoro, realizzando un “ponte” con l’universo imprenditoriale, in modo da agevolare gli studenti nella scelta professionale, consentendo di acquisire competenze già spendibili nel mercato del lavoro. Si propongono pertanto finalità orientative e di addestramento pratico.
I destinatari. Si rivolgono a studenti adolescenti (tra i 15 e 18 anni) e giovani (tra i 18 e i 25 anni non compiuti se universitari) iscritti regolarmente all’Università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Pertanto l’età minima per poter svolgere il tirocinio estivo è di 15 anni. Dal momento che la legge Biagi fa riferimento esclusivamente allo status di studenteè applicabile anche agi stranieri comunitari ed extracomunitari.
Gli utilizzatori.Qualunque datore di lavoro privato o pubblico può stipulare questa tipologia di tirocinio, salvo i limiti eventuali fissati dai contratti collettivi nazionali.I soggetti che ospitano i tirocinanti devono individuare il responsabile aziendale didattico- organizzativo o tutor a cui i tirocinanti possono fare riferimento.
I soggetti titolari dell’iniziativa o promotori. L’iniziativa di avviare uno stage (almeno formalmente) deve partire da un soggetto promotore qualificato e non da parte di chi verrà ospitato nella struttura aziendale. Si tratta di enti e realtà a cui è affidato il compito di indirizzare e promuovere la proposta di stage alle imprese. Possono essere:
1. Enti e Agenzie Regionali del Lavoro (ex Agenzie Regionali per l'impiego), Centri per l'impiego o strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
2. Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
3. Uffici scolastici regionali;
4. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
5. Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/1997;
6. Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
7. Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
Inoltre i tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, su autorizzazione della Regione.
La durata. Il tirocinio non può andare oltre il periodo di 3 mesi e deve avvenire necessariamente nell’arco temporale compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico in corso e l’inizio di quello successivo, a differenza dei tirocini tradizionali. Lo studente ha l’opportunità di svolgere anche più di un tirocinio, ma in ogni caso la durata massima complessiva non può superare i tre mesi. La legge non pone limiti numerici all’azienda interessata a ospitare stagisti, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Sussidio economico. Non è previsto l’obbligo di corrispondere un compenso economico, tuttavia l’azienda o la pubblica amministrazione che ospita lo stagista può mettere a disposizione una borsa di studio, che però non può comunque superare l'importo mensile di 600 Euro.
Come funzionano. Per tutti gli aspetti non esplicitamente disciplinati dal Dlgs 276/2003 restano ferme le disposizioni in materia di tirocini formativi (legge 196/97 e DM 142/1998) tra cui:
- I tirocini estivi sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore. E' possibile stipulare Convenzioni Quadroa livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate;
- per ogni tirocinante deve essere redatto un progetto formativo ad hoc e di orientamento nel quale sono riportati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- Il progetto di orientamento e addestramento pratico prevede:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello dell'Istituzione scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;
c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
d) gli obiettivi e le modalità;
e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
g) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.
- il tirocinante è parte terza del rapporto convenzionale che intercorre fra l’azienda che ospita e il soggetto promotore, pertanto l'attivazione di un tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e l’inserimento non dà al lavoratore alcun diritto alla stabilizzazione del rapporto; a riprova lo stage non determina la cancellazione dagli elenchi anagrafici del centro per l'impiego. In sintesi per far partire lo stage è certo necessario il consenso del giovane ma ciò lo vincola solo al rispetto dell’attività dell’ospite (ossia al segreto professionale e all’osservanza della riservatezza, sicurezza etc.)
- il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e contro la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi;
- le attività in occasione del tirocinio possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente.
La normativa.
- Legge 196/1997;
- Circolare del ministero del Lavoro 32/2004 che ha fornito uno schema di tirocinio estivo di orientamento.
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