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I tirocini formativi e di orientamento |
Che cosa sono.Si distinguono sia dai tirocini cosiddetti “curriculari”, ossia previsti obbligatoriamente da alcuni corsi di laurea, sia dal periodo di praticantato che diversi Ordini professionali richiedono per sostenere l’esame di abilitazione e ottenere l’iscrizione all’Albo.
Destinatari. Si rivolgono a giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico e a cittadini comunitari che stiano svolgendo esperienze professionali in Italia.
Datore di lavoro. Può essere sia un soggetto privato (impresa, studio professionale) sia una pubblica amministrazione.
I limiti numerici.Le aziende vanno incontro alle seguenti limitazioni:
- Le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono ospitare 1 tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, fino a 2 tirocinanticontemporaneamente;
- aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
I soggetti promotori. I tirocini possono essere promossi da parte di:
- agenzie e centri provinciali per l'impiego;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non;
- provveditorati agli studi;
- scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale;
- centri di formazione convenzionati con Regioni o Province;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- servizi di inserimento lavorativo per i disabili;
- centri di formazione privati autorizzati dalla Regione.
La convenzione.Ogni tirocinio è regolato da una convenzione e da un progetto formativo che riporta finalità e obiettivi dello stage. Il soggetto promotore invia copia della convenzione e del progetto alla Regione, all'ufficio periferico del ministero del Lavoro competente in materia ispettiva, alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organismi locali e alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il tutor. Va garantito l’affiancamento di un tutor che sia responsabile dell’organizzazione didattica e dell'inserimento dei tirocinanti.
La durata. I tirocini formativi e di orientamento durano:
- non più di 4 mesi per gli studenti che frequentano la scuola secondaria;
- non più di 6 mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- non più di 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al compimento della formazione;
- non più di 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non più di 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi del comma 1 articolo 4 legge 381/91, con esclusione dei soggetti individuati al punto successivo;
- non più di 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
Il DM 142/98 prevede anche la possibilità di prorogare il tirocinio, entro i limiti di durata previsti.
Le tutele. Dal momento che i tirocinanti vengono inseriti a tutti gli effetti in un contesto lavorativo, chi propone lo stage dovrà anche preoccuparsi di assicurarli contro il rischio infortuni e malattie professionali presso l'Inail. Inoltre aprire una polizza contro la responsabilità civile presso una compagnia di assicurazione per i danni arrecati a terzi.
Se il soggetto promotore è una struttura pubblica di collocamento l'onere assicurativo Inail può essere assunto dal datore di lavoro.
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