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CONTRATTO A PROGETTO


Nozione. Tutto ruota intorno al “progetto”. Con il contratto di lavoro a progetto, previsto dall’articolo 61 della Legge Biagi, la stragrande maggioranza delle Co.co.co., ovvero collaborazioni coordinate e continuative, è destinata ad estinguersi e a lasciare il posto a una collaborazione che se pur caratterizzata da continuità sia collegata ad uno o più progetti lavorativi in funzione di un risultato finale.

Finalità. E’ una delle principali novità della riforma del mercato del lavoro, la cui disciplina si propone di combattere l’abuso delle “vecchie” Co.co.co, spesso reiterate in luogo di un contratto a tempo indeterminato. L’obiettivo, pertanto, è di garantire una maggiore tutela al lavoratore assunto con questa tipologia contrattuale, assai diffusa per il primo incarico affidato ai neolaureati ma non solo.

La “vecchia” Co.co.co.. E’ un rapporto di lavoro caratterizzato dal fatto che il collaboratore presta la propria opera a favore di un committente ma in forma autonoma: non è infatti un suo dipendente. L’attività è però svolta in modo continuativo e coordinandosi con il committente. La giurisprudenza ha definito il contenuto dei requisiti essenziali di questa tipologia contrattuale che rientra nell’area del cosiddetto lavoro parasubordinato: la continuità, intesa come costanza dell’impegno e il suo perdurare nel tempo; la coordinazione, ossia il collegamento funzionale con l’attività del committente, che pur rispettando l’autonomia e la libertà d’azione del lavoratore può dare istruzioni e suggerimenti; infine la personalità della prestazione, intesa non come esclusività del rapporto ma come prevalenza dell’apporto personale del collaboratore.

Le caratteristiche della “nuova”. Il lavoro a progetto si contraddistingue per essere un contratto di collaborazione continuativa ma caratterizzato dal fatto di:
- essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
- essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato ben preciso, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

L’ambito di applicazione. La disciplina relativa al lavoro a progetto si applica a qualunque rapporto di collaborazione coordinata e continuativa concluso a partire dal 24 ottobre 2003 (cioè da quando è entrato in vigore il decreto 276/2003 che ha dato attuazione alla Legge Biagi); mentre le collaborazioni stipulate prima di questa data senza il riferimento a un progetto o a una fase di esso, devono aver mantenuto efficacia fino alla loro scadenza e comunque in modo da non andare oltre un anno dall’entrata in vigore del Dlgs 276/2003, senza possibilità di rinnovo o proroga. Decorso il 24 ottobre 2004 le collaborazioni non ricondotte a un progetto avrebbero dovuto cessare automaticamente.

L’eccezione. Tuttavia la riforma ha ammesso che accordi a livello aziendale possano convertire le collaborazioni “senza progetto” in una tipologia contrattuale scelta fra quelle introdotte dal Dlgs 276/2003, oppure fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale). Questi intese dovevano però prevedere un termine che se pur più ampio non superasse il 24 ottobre 2005.

I limiti. La stipulazione di questa fattispecie contrattuale non è ammessa:
- per chi fa parte degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- per i pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
- per i componenti di collegi e commissioni (compresi gli organismi di natura tecnica);
- per gli atleti che svolgano prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- nel caso di collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale di durata “minima”, oppure che nell’arco dell’anno abbiano durata non superiore ai 30 giorni con un solo e unico committente e per un compenso complessivo non superiore ai 5mila euro;
- per i rapporti di collaborazione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
- per i apporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni);

Il divieto per i liberi professionisti. In particolare non può essere assunto con contratto a progetto chi esercita professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione a specifici Albi professionali (come avvocati e dottori e ragionieri commercialisti, giornalisti, architetti e ingegneri, etc.), tenuti e aggiornati dai rispettivi Ordini che devono accertare i requisiti per l’iscrizione e provvedono all’eventuale cancellazione o sospensione degli iscritti su cui esercitano un potere disciplinare (art. 2229 c.c.). Ciò significa che il lavoro a progetto non può trovare applicazione nei confronti dei numerosi praticanti presso gli studi professionali delle varie categorie iscritti nei registri tenuti dagli Ordini territoriali.

I requisiti di forma. Per essere valido il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve riportare:
- la durata della prestazione lavorativa che deve essere indicata in modo puntuale o comunque determinabile dal momento che il rapporto dura finché non sia ultimato il progetto, il programma o la fase di lavoro;
- l’individuazione e la descrizione dell’oggetto del progetto o programma di lavoro, o fase di esso;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, oltre alla disciplina dei rimborsi spese;
- le modalità di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull’esecuzione (anche temporale) della prestazione;
- le eventuali misure per proteggere la salute e la sicurezza del collaboratore a progetto, in aggiunta a quelle previste in applicazione delle norme relative all’igiene e alla sicurezza del lavoratore nel posto di lavoro.

La durata e il recesso. La durata del rapporto di lavoro fra chi collabora e il committente dipende dal progetto: il contratto si conclude quando il progetto viene realizzato. Il recesso anticipato, infatti, è ammesso solo per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.

I diritti del lavoratore. Salvo diverso accordo fra le parti, non si tratta di un rapporto caratterizzato da esclusiva e perciò il lavoratore potrà collaborare anche con più committenti contemporaneamente. Senza contare che ha diritto a essere riconosciuto “autore” dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto, con l’applicazione delle regole previste dalla normativa per il diritto d’autore.

La retribuzione. Deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità effettiva del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.

Malattia, infortunio e gravidanza. In presenza di queste situazioni colte da alcuni committenti poco corretti per interrompere il rapporto di lavoro, la riforma cerca di offrire una maggiore tutela al lavoratore rispetto alle precedenti collaborazioni coordinate e continuative.

Nell’ipotesi di malattia e infortunio può avvenire solo la sospensione del rapporto di lavoro, che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) oppure superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile;
- la gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni;

La normativa di riferimento. La disciplina è già pienamente operativa. L’attuazione è stata demandata ai seguenti provvedimenti:

- Decreto legislativo 276/2003, articoli 61-69;
- Circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2004: ha definito l’istituto.
- Decreto legislativo 251/2004, correttivo del Dlgs 276/2003 ha limitato la possibilità degli accordi aziendali di prorogare il limite di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative già esistenti indicando il termine massimo del 25 ottobre 2005.



 

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