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CONTRATTO DI INSERIMENTO


Nozione. Sostituisce il “vecchio” contratto di formazione lavoro (Cfl) di cui conserva la mission di fondo: guidare e accompagnare i neoassunti nell’ambito delle realtà produttive, favorendone l’ingresso anche con interventi formativi pensati ad hoc.
La fattispecie contrattuale, in particolare, si pone l’obiettivo di garantire l’inserimento (o la ricollocazione) nel mondo lavorativo di soggetti “socialmente più deboli” attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo.

La normativa di riferimento. Il contratto di inserimento è stato introdotto dagli articoli 54 e ss. del decreto legislativo 276/2003, attuativo della legge 30/2003 (la cosiddetta “Legge Biagi” con cui la riforma del mercato del lavoro ha debuttato nell’ordinamento). L’entrata a regime della nuova tipologia contrattuale è rimessa ai seguenti provvedimenti di differente fonte:

L’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, stipulato in attesa delle previsioni della contrattazione collettiva, indica una disciplina transitoria definendo gli elementi ritenuti essenziali per rendere possibile una fase di prima applicazione;

La circolare del ministero del Lavoro 31/2004 fornisce chiarimenti anche sui benefici economici e normativi legati alla stipulazione del contratto;

Il decreto legislativo 251/2004, correttivo del Dlgs 276/2003, rimanda alle indicazioni recate dal regolamento CE n. 2204/2002

La legge sulla competitività 80/2005 (articolo 1-bis), modificando il dlgs 276/2003, esclude la possibilità di “sotto inquadrare” le donne residenti in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%)

Il decreto interministeriale firmato di concerto con il ministero dell’Economia, individua le aree territoriali dove sarà possibile stipulare contratti di inserimento lavorativo con le donne residenti.

I soggettivi “passivi”. Il contratto non trascura il momento formativo, ma rispetto al Cfl punta sull’armonia e sull’integrazione del nuovo lavoratore all’interno del gruppo in cui viene inserito. L’ambito di applicazione, tra l’altro si amplia. Il contratto potrà essere stipulato in questi casi:

- Giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni;
- Disoccupati di “lunga durata” da 29 a 32 anni, ossia coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di un anno;
- Lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
- Lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno due anni;
- Donne di qualsiasi età che risiedano in aree geografiche disagiate, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile oppure il cui tasso di disoccupazione sia superiore del 10%;
- Persone diversamente abili ossia colpite da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

I soggetti “attivi”. Potrà assumere nuove leve con contratto di inserimento chi rientra nelle seguenti categorie di datori di lavoro:

- Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- Gruppi di società: la riforma ha riconosciuto il ruolo giuridico di datore di lavoro anche alle aggregazioni di imprese che, se pur formalmente indipendenti, risultano assoggettate alla direzione di una società capogruppo, la quale direttamente o indirettamente le controlla, coordinandole per il raggiungimento di un interesse economico unitario e comune a tutto il gruppo;
- Associazioni professionali socio-culturali e sportive;
- Fondazioni;
- Enti di ricerca pubblici e privati;
- Organizzazioni e associazioni di categoria.

Restano dunque esclusi i liberi professionisti (organizzati in studi mono-professionali e associati) e le pubbliche amministrazioni.

La forma. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, in caso contrario è nullo e il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato. Nell’ambito dei confini massimi stabiliti, la durata del contratto dipende dal contenuto del singolo progetto di inserimento.

Il progetto individuale di inserimento. Rappresenta la principale novità introdotta dalla riforma Biagi ed è finalizzato a facilitare l’adeguamento delle competenze professionali del singolo al contesto lavorativo. Per questa ragione questa fattispecie contrattuale si mostra particolarmente adatta per neolaureati e per chi avesse perso il lavoro da più di due anni. Il progetto, infatti, consiste in un piano personalizzato che prevede il raggiungimento di un obiettivo di medio-lungo periodo e comunque la fissazione di orientamenti lavorativi, linee guida e regole di condotta per agevolare il lavoratore ad entrare nel vivo dell’attività produttiva.

L’attuazione. La legge Biagi affida ai contratti nazionali e territoriali e a quelli aziendali, le modalità di definizione del piano, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione del progetto; così come è rimessa alla contrattazione collettiva la definizione di orientamenti, linee guida e codici di comportamento. In questa tipologia di contratto, a differenza del Cfl, la formazione è solo eventuale (quella effettuata dovrà comunque essere registrata nel libretto formativo).
In attesa che la contrattazione collettiva provveda a disciplinare la materia, per rendere il contratto operativo nel settore privato è stato siglato, in data 11 febbraio 2004, un accordo interconfederale che introduce la disciplina transitoria necessaria per consentirne una prima applicazione. Tra i vari aspetti è stato indicato il contenuto del contratto ed è stata prevista una formazione teorica minima di 16 ore.
A riprova della centralità del progetto, affinché il contratto possa essere stipulato validamente, occorre il consenso del lavoratore.

La durata. Il rapporto di lavoro non può essere inferiore ai 9 mesi ma al tempo stesso non può andare oltre i 18 mesi (ma non vanno conteggiati i periodi relativi al servizio civile o militare e l’assenza a causa di maternità); l’unica eccezione è ammessa per le persone diversamente abili a favore delle quali il contratto può arrivare fino a tre anni. Non è però consentito, in ogni caso, il rinnovo tra le stesse parti – tuttavia il contratto di inserimento potrà essere avviato da un altro datore di lavoro - e le eventuali proroghe possono avvenire solo nei limiti fissati.

Come funziona. Al contratto di inserimento, salva diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del contratto “a termine” – cioè con una scadenza del rapporto di lavoro - contenuta nel decreto legislativo 268/2001. Il lavoratore “inserito” può essere “sotto inquadrato”, vale a dire essere inquadrato con uno o due livelli al massimo inferiori rispetto a un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Tuttavia il “sotto inquadramento”non trova applicazione nei confronti di donne residenti in zone disagiate.

Il Cfl e la riserva del “Pubblico”. Con il Cfl il datore di lavoro si impegna a fornire a giovani assunti di età compresa fra i 16 e i 32 anni (ancora da compiere) un’adeguata preparazione professionale, in cambio del corrispettivo di sgravi sugli oneri contributivi. Può avere la durata massima di due anni e non è rinnovabile. Ma con l’entrata in vigore del dlgs 276/03, il contratto di formazione lavoro può essere stipulato solo nell’universo delle pubbliche amministrazioni.



 

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