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SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA


La riforma Biagi ha ampiamente rivisitato la normativa relativa al cosiddetto lavoro temporaneo o interinale, cambiando anche il nome dell’istituto in somministrazione di manodopera. La nuova disciplina deriva anche dalla riforma dei servizi per l'impiego, caratterizzata dalla compresenza di soggetti pubblici e privati impegnati nelle attività volte a fare incontrare domanda ed offerta di lavoro.

Nozione. La somministrazione consiste nella “fornitura professionale di manodopera” e consente a qualunque soggetto, – indicato come utilizzatore - di potersi rivolgere ad un altro, - chiamato somministratore e autorizzato in quanto iscritto nell’Albo istituito ad hoc - per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente ma che risulta dipendente del somministratore.
Nell’ambito del rapporto di somministrazione, infatti, vanno distinti due contratti:
- Un primo contratto di natura commerciale, cosiddetto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore;
- Un secondo contratto di lavoro che invece intercorre tra il somministratore e il lavoratore.

Finalità. La somministrazione si propone di offrire alle aziende un insieme di strumenti innovativi e più efficaci per reclutare le proprie risorse che garantiscano la trasparenza del mercato, in modo da offrire nuovi canali di inserimento soprattutto ai disoccupati, a chi è in cerca della prima occupazione e alle fasce deboli.

Il rapporto di lavoro temporaneo o interinale. E’ stato introdotto con il cosiddetto “pacchetto Treu”, legge 196/97, prevedendo la presenza dei tre soggetti che rimangono anche nella somministrazione: lavoratore, agenzia di lavoro temporaneo e l’impresa che necessita di nuovo personale. Il lavoratore svolge la sua prestazione lavorativa a favore dell’impresa utilizzatrice ma risulta assunto e retribuito dall’agenzia di lavoro temporaneo. L'azienda corrisponde all'agenzia l'ammontare del costo del lavoro sostenuto più il servizio di fornitura della manodopera.

L’utilizzatore. Può essere un’azienda privata oppure una pubblica amministrazione: non esistono infatti limiti alla stipulazione del contratto da parte dell’utilizzatore.

Il somministratore. Deve essere necessariamente un’ Agenzia per il lavoro, autorizzata appositamente all’esercizio dell’attività di somministrazione e iscritta pertanto nella relativa sezione dell' “Albo informatico”. Le Agenzie per il lavoro in possesso di autorizzazione da parte dello Stato sono in grado di svolgere attività di: somministrazione di lavoro; intermediazione; ricerca e selezione del personale; supporto alla ricollocazione professionale. E’ inoltre ammesso un percorso di accreditamento da parte delle Regioni che permette alla Agenzie di operare a livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l’impiego.
Le Agenzie autorizzate o accreditate devono essere iscritte nell’Albo istituito presso il ministero del Lavoro, che è dotato di una sorta di motore di ricerca, ed è suddiviso in cinque sezioni, una per ciascuna tipologia di attività che può essere svolta. Alla Direzione generale del mercato del lavoro spetta il compito di occuparsi della tenuta del registro elettronico, di acquisire le domande di iscrizione e la documentazione e di rilasciare, su richiesta, il certificato di iscrizione.

I requisiti per l’autorizzazione. Devono:
- Avere sede nell’ambito del territorio italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- Avere la disponibilità di uffici idonei allo svolgimento dell'attività;
- Avere adeguate competenze professionali degli operatori;
- rispettare le disposizioni sulla tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati;
- assenza di condanne penali per amministratori, direttori generali, dirigenti con rappresentanza e soci accomandatari;
- interconnessione con la Borsa continua del lavoro.

Le Agenzie di somministrazione. Le Agenzie del lavoro si distinguono a seconda dell'attività che sono autorizzate a svolgere. Quelle di somministrazione si distinguono in:

- agenzie generaliste abilitate alla somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
- agenzie specialistiche abilitate a svolgere somministrazione a tempo indeterminato esclusivamente per le attività consentite.

Le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Per ottenere l'autorizzazione, entrambi i tipi di agenzia di somministrazione devono possedere requisiti specifici. Devono inoltre versare dei contributi ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione . Possono gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale erogati a favore di lavoratori svantaggiati

I soggetti del contratto di lavoro. La legge non pone limitazioni per il secondo tipo di contratto: il rapporto fra somministratore e lavoratore può essere stipulato da parte di chiunque.

La durata. Entrambi i contratti possono essere stipulati:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
Tuttavia, se si tratta di pubbliche amministrazioni, possono concludere esclusivamente contratti di somministrazione a tempo determinato.

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing. Può essere stipulato per:

- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato;
- ricerca, selezione e gestione del personale, attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- gestione di call center;
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
- servizi di pulizia, custodia, portineria;
- servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci;
- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari; per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione (con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale); per l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro.

Il contratto di somministrazione a tempo determinato. In base all’articolo 20 del Dlgs 276/2003 è ammesso per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ed è possibile ricorrere anche quando si tratta di prestazioni di lavoro riferibili all’ “ordinaria attività dell’utilizzatore”. Inoltre al contratto può essere apposto un termine nel caso di "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (articolo 86, Dlgs 276/2003). Il rapporto contrattuale può essere poi prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nelle ipotesi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

La forma dei contratti. Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e prevedere alcuni requisiti specifici di contenuto, tra cui il numero dei lavoratori da somministrare, le ragioni della somministrazione, le mansioni e l’inquadramento che i lavoratori riceveranno presso l’utilizzatore (articolo 21): in caso di mancanza della forma scritta la somministrazione è nulla e di conseguenza i lavoratori risulteranno direttamente assunti da parte dell’utilizzatore (azienda o pubblica amministrazione). Per quanto riguarda invece il contratto che lega somministratore e lavoratore, la forma sarà quella prevista per la tipologia contrattuale che trova applicazione.

Trattamento economico e normativo. Chi lavora alle dipendenze del somministratore ha diritto a un trattamento economico e normativo nel complesso non inferiore rispetto a quello applicato ai dipendenti dell’utilizzatore di pari livello e a parità di mansioni svolte.

L’obbligazione solidale. Utilizzatore e somministratore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: di conseguenza nel caso in cui il somministratore non versi il pagamento dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che sarà obbligato a corrisponderlo. In particolare, se poi il contratto di lavoro è a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un’indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento ma non può comunque essere al di sotto di 350 euro mensili.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso si applica la disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal Codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere però stipulato anche a tempo parziale (part time).

Il contratto di lavoro a tempo determinato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della disciplina del contratto a termine (Dlgs 368/2001), salvo alcune particolarità:

- il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
- gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione;

La normativa di riferimento e la fase di attuazione.
La nuova regolamentazione è pienamente operativa fin dal 2 luglio 2004. In attesa che l'autorizzazione arrivi possono stipulare i nuovi contratti di somministrazione:

- le Agenzie di lavoro interinale, già autorizzate ai sensi della precedente disciplina, non appena abbiano presentato la richiesta di autorizzazione secondo le nuove disposizioni;
- tutti gli altri soggetti non appena autorizzati all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritti all'Albo

Il Dlgs 251/2004 (correttivo del Dlgs. 276/2003) ha previsto un nuovo regime sanzionatorio

- Circolare ministeriale del 22 febbraio 2005, n. 7
- Circolare ministeriale 24 giugno 2004, n. 25
- Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 Marzo 2004
- Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003
- Decreto legislativo 276/2003, artt. 20-28



 

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