7 marzo 2007

Sì del Senato al decreto anti-violenza che passa alla Camera. Ecco le nuove regole

di Nicoletta Cottone

Lavori di adeguamento degli stadi a carico dei club, sanzioni per chi vende o acquista un biglietto per la partita che riporta un nome falso, vietata la vendita in blocco di biglietti alle squadre ospiti. Confermato il divieto di assistere a manifestazioni sportive, che potrà essere inflitto anche ai minorenni. L'aula al Senato ha approvato oggi il decreto anti-violenza negli stadi con 246 voti favorevoli, cinque astenuti e nessun voto contrario. Il provvedimento, voluto dal Governo dopo i gravi episodi di violenza negli stadi, culminati nell’uccisione dell’ispettore di Polizia Filippo Raciti al termine della partita Catania-Palermo, che ha unito maggioranza e opposizione, passa ora all'esame della Camera.

«Il decreto - ha sottolineato il viceministro degli Interni Marco Minniti intervenuto in aula al Senato - ha abbattuto la presenza dei tifosi in trasferta del 90 per cento, consentendo un controllo dell’ordine pubblico radicalmente differente». Una cosa è controllare 20mila o 18mila tifosi, ha spiegato Minniti, altra è monitorarne 2mila o 1.800.
Il provvedimento vuole contrastare con maggior rigore la degenerazione violenta del tifo sportivo. In 12 articoli, contiene misure di sicurezza, un nuovo sistema di sanzioni, regole relative alla protezione di Polizia. Il primo articolo riguarda interventi di sicurezza passiva, misure, dunque, che hanno lo scopo di rendere più efficienti gli impianti. Prevista anche la possibilità di controllare l’identità personale di chi entra nello stadio. Il secondo articolo, invece, rafforza le disposizioni che in gergo si definiscono Daspo, divieto di accedere allo stadio per coloro che hanno compiuto atti di violenza. Arriva una norma che consente all’interno degli stadi l'utilizzo degli stewards, personale introdotto dall’articolo 11 del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Intanto il giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione le società dovranno comunicare al prefetto il personale impiegato come stewards perché ne sia verificata l’idoneità. L’articolo 3 inasprisce le pene per chi svolge attività che possano recare danno alle persone o per chi viene colto nell’atto di lanciare oggetti pericolosi. Colpita anche la mera detenzione di questi oggetti. L’articolo 4 amplia il termine utile a consentire l’identificazione dei soggetti responsabili di reati in circostanze che non rendono facilmente accertabili le identità dei colpevoli. L’articolo 5 si occupa della violazione del regolamento sull’utilizzabilità degli impianti, il 6 introduce misure di prevenzione, anche antimafia (punto rimesso alla discussione dell’aula), personali e patrimoniali. Il 7 aggrava le pene per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un emendamento approvato in commissione, proposto dai senatori Francesco D’Onofrio (Udc) e Maurizio Eufemi (Udc), prevede un aumento delle pene per chi procura lesioni gravi a pubblici ufficiali fino a 10 anni e 6 mesi, mentre in caso di lesioni gravissime il massimo della pena sale a 18 anni. «Questo - spiega il relatore Giannicola Sinfisi (Ulivo) - perché il monito deve essere serio».
L’ottavo articolo mira a recidere il legame fra società sportive e organizzazioni violente, promuovendo, invece, il legame fra società sportive e organizzazioni virtuose. L’articolo 9 detta regole alle società sportive sulla vendita dei biglietti: fra le altre è proibito vendere biglietti a soggetti in passato responsabili di violenze negli stadi. L’articolo successivo, il decimo, riguarda l’adeguamento degli impianti, con misure che semplificano e danno un colpo di acceleratore ai permessi utili per adeguarli alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza. L’articolo 11, invece, promuove programmi per fare in modo che la cultura dello sport sia un valore positivo nel Paese.

Ecco l'abc delle novità.
Biglietti. Resta il divieto per le società di vendere direttamente o indirettamente biglietti in blocco alle società ospitate. Scende da 10 a 4 tagliandi il numero massimo di biglietti che potrà essere acquistato da un singolo. Proibito vendere biglietti a chi è stato responsabile di atti di violenza negli stadi.
Daspo. Aumenta il campo d’azione del Daspo (Diffida ad assistere a eventi sportivi). Il provvedimento resta applicabile anche ai minorenni e andrà da 1 a 5 anni se firmato dal questore (prima il massimo era di 3 anni), da 2 a 8 anni se emesso dal giudice (il minimo era 3 mesi).
Flagranza di reato. Confermata per la polizia la possibilità di arrestare in flagranza di reato differita fino a 48 ore (prima erano 36) chi commette reati in occasione di manifestazioni sportive.
Stadi. A carico delle società la messa a norma degli stadi. La graduale messa a norma degli impianti consentirà la riapertura di quelli stadi che stanno tenendo le partite a porte chiuse in serie A e B o con la presenza dei soli abbonati. Il tetto massimo di capienza oltre il quale gli stadi devono adeguarsi alle norme previste dal decreto Pisanu scende da 10 mila a 7500 persone.
Stewards. Le società sportive il giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento dovranno inviare al prefetto gli elenchi con i nomi di chi svolge la funzione di steward, per verificare l’idoneità a tale incarico. In seguito il ministro dell’Interno promuoverà un decreto che regoli la selezione, il reclutamento, la formazione e le modalità di collaborazione con le forze di Polizia di questo personale
Striscioni e ultras. Giro di vite per chi espone striscioni di contenuto razzista, con pene da 1 a 5 anni e per chi espone striscioni che richiamano organizzazioni i cui membri sono stati condannati per reati commessi in occasioni di manifestazioni sportive.
Tifo violento. Chi provoca lesioni gravi o gravissime a pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico verrà punito, in base all'articolo 583-bis del Codice penale, con pene molto severe: dai 4 anni e sei mesi ai 10 anni e 6 mesi per lesioni gravi (in precedenza da 3 a 7), da 9 a 18 anni per lesioni gravissime (prima da 6 a 12).

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