Nel leasing doppio taglio alla deducibilità degli interessi. Le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria 2008, in materia di oneri finanziari, non prevedono, a differenza di quanto avviene per gli ammortamenti, la neutralizzazione dei canoni di leasing nel calcolo del Risultato operativo lordo, con un conseguente effetto negativo sull'ammontare deducibile. Le numerose novità in arrivo per la locazione finanziaria, in particolare la durata minima elevata a due terzi dell'ammortamento, richiedono un esame anticipato delle disposizioni per pianificare gli investimenti dell'ultimo scorcio del 2007.
Nella scelta delle modalità di finanziamento degli investimenti, cresce, con le modifiche all'Ires previste dalla Finanziaria, la rilevanza della variabile fiscale. I termini del confronto tra investimento diretto e locazione finanziaria vengono modificati in due punti. Da un lato l'eliminazione, dal 2008, degli ammortamenti accelerati e anticipati, dall'altro la rimodulazione della durata minima dei leasing.
La rilevanza fiscale dei canoni, per le imprese che li imputano a conto economico, spetterà solo in presenza di contratti con durata almeno pari a due terzi del periodo di ammortamento, contro l'attuale 50 per cento. Ad esempio, per un impianto con aliquota ordinaria del 15% (6,67 anni di ammortamento, pari a 80 mesi), i nuovi leasing dovranno avere durata non inferiore a 54 mesi (40 attualmente).
Per gli immobili strumentali, il coefficiente di due terzi è integrato da un minimo assoluto di 11 anni (se i due terzi portano a un tempo inferiore) e da un massimo del minimo di 18 anni (se i due terzi portano a una durata più elevata). Quest'ultima norma si può chiarire con una semplice regola. Se il coefficiente di ammortamento dei fabbricati per l'impresa utilizzatrice, come avviene per molti settori, è inferiore al 3,7%, la durata minima del leasing è di 18 anni (15 attualmente); se ci si colloca tra il 3,7 e il 6%, il leasing avrà durata pari a due terzi del tempo di ammortamento; se infine l'aliquota supera il 6%, il leasing deve coprire un arco di almeno 11 anni.
Le modifiche riguardano i contratti sottoscritti dal 1º gennaio 2008, mentre l'eliminazione degli ammortamenti anticipati riguarda quelli stanziati dal prossimo esercizio, anche su beni acquistati in precedenza. Effettuare investimenti in locazione finanziaria entro l'anno consente di usufruire, fino al termine del contratto, delle più rapide deduzioni derivanti dalle attuali durate contrattuali (50% dell'ammortamento con i minimi, per gli immobili, di 8 e 15 anni). Ciò non avviene, invece, per l'acquisto diretto, anche se effettuato entro il 31 dicembre, dovendo l'impresa già dal 2008 cessare la deduzione degli anticipati.
Nel primo esempio (si veda la tabella) si nota come una stipula anticipata anche solo di poche settimane consente di concentrare in due anni (2008 e 2009) l'80% delle deduzioni totali (contro il 60% del contratto sottoscritto nel 2008). Una situazione opposta si ha invece per le auto a deducibilità parziale: la norma riscritta dalla Finanziaria fa infatti venir meno la maxi durata (quattro anni) introdotta dal Dl 223/06. In questo caso, il rinvio della firma al 2008 consente di ripartire il costo fiscale su 32 mesi anziché sugli attuali 48.
L'investimento tramite leasing deve fare i conti anche con le future norme sull'indeducibilità degli interessi. La Finanziaria introduce un tetto generalizzato al 30% del cosiddetto Rol, e cioè della differenza tra valore e costi della produzione del conto economico, al lordo degli ammortamenti. Questi ultimi, pur abbassando il reddito, non riducono la soglia di deduzione degli oneri finanziari, al fine di non penalizzare gli investimenti. La norma trascura però l'acquisizione di beni strumentali mediante locazione finanziaria, rischiando di mettere in fuorigioco l'opportunità del leasing. I canoni imputati a conto economico dall'impresa utilizzatrice, infatti, vengono accolti nella voce B.8 del conto economico, andando dunque a ridurre il risultato operativo e la soglia di deduzione.
D'altro canto, gli interessi impliciti compresi nel leasing assumono piena rilevanza per il confronto con il 30% del Rol. In questo modo, come si nota dal secondo esempio, l'investimento in leasing, al contrario di quello diretto, comporta da un lato la contrazione del limite di deduzione e, dall'altro, l'aumento degli oneri finanziari, con forte di indeducibilità. È dunque necessario che, in sede di definitiva stesura della norma, sia disposto che, nel calcolo del Rol, i costi di produzione si assumono al lordo, non solo di ammortamenti, ma anche di canoni di leasing.