Addio alle deduzioni extracontabili, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti e trovare una differente intesa tra Fisco e Codice civile. È una delle novità contenute nella riforma Ires proposta dal disegno di legge finanziaria.
La possibilità di dedurre quote di ammortamenti, accantonamenti o svalutazioni ai soli fini fiscali era nata con l'avvio dell'Ires nel 2004, come conseguenza della riforma del Codice civile che aveva soppresso il secondo comma dell'articolo 2426 (quello che consentiva di imputare a conto economico componenti a esclusiva motivazione fiscale). Il sistema delle variazioni fiscali in aumento, nel caso di imputazioni contabili eccedenti quelle fiscalmente ammesse, ante riforma del 2004, poteva essere così sintetizzato: le quote che determinano il risultato di esercizio del contribuente vanno bene anche al Fisco, se restano nei limiti stabiliti. Se si calcolano in misura eccedente, vanno operate le variazioni in aumento tra reddito civilistico e quello fiscale. In altri termini lo slogan del Fisco era: «Sin qui ti seguo, ma non oltre».
Nei periodi di imposta dal 2004 al 2007 con l'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir, che si vuole abrogare, lo slogan del Fisco è diventato: «Iscrivi in bilancio quel che è civilisticamente corretto. Se è meno di quel che autorizzo, ti lascio dedurre sino al massimo fiscalmente ammesso, utilizzando il quadro EC, coprendo questa deduzione con le riserve, facendoti così pagare le imposte se distribuisci quello che per me è già dedotto». I massimali di deduzione fiscale erano così diventati agevolazioni – sia pure in termini di differimento delle imposte, non di vera e propria esenzione – per la parte del "tetto" fiscale eccedente quello civilisticamente corretto.
Il sistema presenta però molte complessità. Per il Fisco, che deve procurare entrate per cassa, le variazioni in diminuzione dal quadro EC riducono in ogni caso il gettito tributario corrente, anche in termini di minor acconto. Inoltre, per il Fisco e per il contribuente la gestione del «doppio binario» diventa estremamente complessa con il passare degli anni : basti pensare all'ammortamento dedotto extra-contabilmente, da rilevare per ciascuno dei beni ammortizzabili, in quanto la dismissione del cespite prima della fine dei due ammortamenti (civile e fiscale) dà luogo a un diverso risultato, ad esempio una minusvalenza civilistica e una plusvalenza tributaria.
Il Ddl finanziaria propone quindi di eliminare dal 2008 la possibilità di operare deduzioni extra-contabili, con tutto il relativo carico di adempimenti, come il quadro EC, la gestione dei singoli beni, l'accantonamento delle imposte differite.
Il riassorbimento delle variazioni pregresse avverrà con le regole ordinarie dell'"inversione", quando l'accantonamento civilistico prosegue sebbene sia stato esaurito quello fiscale. Pertanto il quadro EC, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non avrà più la colonna 2 «eccedenza di periodo», ma solo la 3 «decrementi», che determina una variazione in aumento nel quadro RF.
È prevista una disposizione transitoria, opzionale, per liberare subito dal vincolo le riserve che erano state poste a presidio della deduzione extra-contabile pregressa: sarà sufficiente pagare l'1% di tale entità (colonna 1 meno colonna 2 del quadro EC rigo 21), in occasione della prossima dichiarazione dei redditi. Ma nonostante lo scarso onere, è probabile che il gettito sarà modesto, in quanto si può coprire questo importo anche con la riserva legale e tutte le riserve di capitale, di regola più che sufficienti a coprire il vincolo.
L'opportunità dell'allineamento civilistico con quello tributario è stata colta anche per i disallineamenti da fusione e altre operazioni straordinarie. Sarebbe il caso di pensarci per le differenze di cambio.