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Sconti «anticipati» per gli affitti della prima casa

di Saverio Fossati e Tonino Morina

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7 ottobre 2007

Cinque tipi di contratto

Uno dei temi chiave nel disegno di legge finanziaria per il 2008 è la casa. In particolare, il Governo intende – sulla base del Ddl attualmente all'esame del Senato – aiutare gli inquilini che pagano l'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. Per questo obiettivo vengono previste nuove detrazioni d'imposta (contenute nel comma 3 dell'articolo 2 del Ddl, che ha per titolo «riduzione della pressione fiscale»).
Le nuove detrazioni Irpef verranno inserite all'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi (il Dpr 917/86). È importante notare che alle novità si intende dare effetto dal periodo d'imposta 2007: questo significa che anche per gli affitti pagati nel 2007, che danno diritto alla detrazione, si potrà fruire dello sconto Irpef già in sede di Unico 2008 o con il modello 730/2008, per i redditi dell'anno in corso.

La nuova detrazione fissa
La prima modifica riguarda l'introduzione del nuovo comma «01» all'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi («detrazioni per canoni di locazione»). Il comma prevede che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431 («disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»), spetta una detrazione complessivamente pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Gli sconti per i giovani
Un'altra modifica proposta dal disegno di legge finanziaria prevede uno sconto Irpef speciale per i giovani che pagano l'affitto per la casa di abitazione. La detrazione è prevista con l'inserimento del nuovo comma 1-ter all'articolo 16. Tale comma stabilisce che ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale – sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati – spetta, per i primi tre anni, una detrazione di 991,60 euro. La condizione è che il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.

Le conferme
Sono anche rimaste, con qualche piccola modifica di forma, le precedenti detrazioni previste dall'articolo 16, ai commi 1 e 1-bis. Il comma 1 dispone che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che sono i cosiddetti contratti "concordati", spetta una detrazione complessivamente pari a:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Il comma 1-bis stabilisce che ai lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, complessivamente pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Le regole-base
Viene inoltre stabilito che:
le detrazioni spettanti, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, a fruire della detrazione più favorevole (nuovo comma 1-quater, articolo 16 del Tuir);
le detrazioni spettanti sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente (nuovo comma 1-quinquies, articolo 16 del Tuir);
se la detrazione spettante è di ammontare superiore all'Irpef lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, e delle altre detrazioni di cui all'articolo 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'Irpef. Sarà un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze a stabilire le modalità per l'attribuzione di questo ammontare (nuovo comma 1-sexies, articolo 16 del Tuir).

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