L'intervento sull'Ires annunciato dal disegno di legge finanziaria 2008 contiene più di un elemento che porta a confidare in una riduzione del carico fiscale. Lo stesso taglio all'aliquota dall'attuale 33% al 27,5% è un segno favorevole ai contribuenti. Tuttavia, l'intera revisione dell 'Ires dovrà essere a parità di gettito e – soprattutto – dovrà accompagnarsi a una profonda revisione della base imponibile. Il che fa sorgere preoccupazioni su quali saranno i soggetti le cui maggiori imposte dovranno coprire i benefici che potranno derivare dall'operazione.
Ammortamenti
Le imprese che non hanno ammortamenti anticipati chiuderanno il 2008 con lo stesso imponibile che avrebbero avuto senza la Finanziaria, solo che pagheranno il 27,5 anziché il 33% di Ires. Chi avesse dedotto ammortamenti anticipati o accelerati per un importo modesto, si troverà al contrario un imponibile aumentato, ma soggetto a un'aliquota ridotta. E chi avesse dedotto una quota elevatissima di ammortamenti si troverà una base imponibile aumentata. Si pensi, come esempio limite, al caso in cui l'imponibile senza gli anticipati e gli anticipati stessi siano di pari importo: senza la manovra, l'imponibile netto sarebbe stato zero, dopo la manovra è pari al 100 per cento. È vero che l'aliquota si riduce, ma l'impresa non avrebbe pagato imposte. Qui si deve innestare però la considerazione dell'elemento temporale. Il maggior carico, infatti, è un fenomeno di cassa: gli ammortamenti che non sarà più possibile dedurre dal 2008 saranno deducibili negli anni successivi, quelli in cui l'impresa avrebbe pagato il 33% su un maggior imponibile, mentre si troverà a pagare il 27,5% su un imponibile minore.
Leasing
Le considerazioni sono analoghe a quelle sugli ammortamenti: si allunga il periodo di durata minima dei nuovi contratti, quindi l'importo delle rate annuali deducibili diventa fisiologicamente minore. Conseguentemente, l'effetto di riduzione viene diluito in un arco temporale maggiore; rispetto al passato, gli imponibili saranno più alti nei primi anni e più bassi successivamente. Ma su di essi l'aliquota applicabile sarà sempre quella ridotta.
Interessi, pro rata e thin cap
Per le imprese che soffrivano di limitazioni alla deduzione degli interessi dovuta all'applicazione delle norme sul pro rata patrimoniale o sulla thin capitalization i miglioramenti sono duplici: deducibilità degli interessi e minore aliquota.
Diverso è il caso degli interessi passivi "generici": si tratta di una situazione in cui l'effetto della manovra può essere di peggioramento del carico fiscale, e non solo dal punto di vista della cassa. È il caso in cui gli interessi passivi (al netto di quelli attivi) superano il 30% del risultato operativo lordo (al lordo anche degli ammortamenti). Le imprese fortemente indebitate e con Rol poco significativo si troveranno un importo rilevante di interessi indeducibili e quindi, di fatto, tassati (anche se con aliquota ridotta).
Anche su questo punto, però, esiste un correttivo temporale: la quota non deducibile può essere riportata in avanti, ammesso che negli esercizi futuri vi sia capienza di deducibilità.
Plusvalenze
La base imponibile si riduce (dal 16 al 5%) per le partecipazioni «Pex» e resta invariata per le altre; per tutte si applica l'aliquota ridotta, che quindi, specialmente nel caso delle partecipazioni senza i requisiti «Pex», porta a risparmi.
Spese di rappresentanza
Qui l'analisi è solo preventiva, dato che mancano ovviamente ancora i criteri di definizione. Ma data la limitata deducibilità che opera attualmente, la tendenza dovrebbe essere migliorativa.