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Per gli ammortamenti «anticipi» al capolinea

di Franco Roscini Vitali

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3 ottobre 2007

La Finanziaria 2008, ora all'esame del Senato, propone di cancellare la possibilità di dedurre extracontabilmente ammortamenti anticipati e altre deduzioni che finora sono state operate utilizzando il quadro EC del modello di dichiarazione Unico. Il prospetto è destinato a essere eliminato.
La scomparsa degli ammortamenti anticipati e del quadro EC di Unico provoca una serie di effetti apparentemente simili ma in realtà sono diversi: vediamo perché.
L'eliminazione degli ammortamenti anticipati comporta, generalmente, il venir meno di un beneficio fiscale, comunque temporaneo, che potrà essere compensato dalla diminuzione dell'aliquota Ires. Un discorso diverso riguarda i casi in cui gli ammortamenti anticipati sono utilizzati a integrazione dell'aliquota ordinaria, ritenuta insufficiente.
Possiamo fare due esempi: computer e imballaggi a rendere (da riutilizzare) con riferimento ai quali l'aliquota del 20% – ridotta alla metà nel primo esercizio – impone di ammortizzare i beni in sei esercizi, durata che non rispecchia la realtà delle situazioni. Infatti, i computer hanno vita senz'altro inferiore, così come gli imballaggi a rendere, tra cui sono comprese le bottiglie di vetro.
In questi casi, le imprese dovranno utilizzare, in futuro, aliquote di ammortamento superiori a quelle fiscali, evidenziando in dichiarazione una variazione fiscale in aumento rispetto al risultato del bilancio e contabilizzando le imposte differite attive.
La stessa situazione si può verificare nel primo anno di entrata in funzione di un bene: la riduzione a metà dell'aliquota base, se il bene è utilizzato dall'inizio dell'esercizio, può non rispettare la realtà in molti casi. Finora le imprese hanno utilizzato, a integrazione dell'aliquota ridotta alla metà, l'ammortamento anticipato. In futuro dovranno effettuare in dichiarazione una variazione in aumento e contabilizzare le imposte differite attive.
Negli esempi che abbiamo illustrato, l'ammortamento anticipato è tale solo dal punto di vista fiscale, ma è doveroso dal punto di vista civilistico e, pertanto, è stato regolarmente contabilizzato nel bilancio senza ricorrere al quadro EC, che riguarda le ipotesi in cui l'ammortamento anticipato è tale anche dal punto di vista civilistico, oltre che fiscale.
Per quanto riguarda l'eliminazione del quadro EC di Unico, il rischio è che le imprese, venendo meno la possibilità di dedurre extracontabilmente gli ammortamenti eccedenti quelli civilisticamente corretti, contabilizzino in bilancio ammortamenti che tali non sono, dimenticandosi delle corrette regole di redazione del bilancio.
Per esempio, se l'aliquota di base è il 15%, mentre quella civilisticamente corretta è il 10%, finora l'eccedenza del 5% transitava nel quadro EC. Con l'abolizione di questa possibilità, c'è il rischio che le imprese contabilizzino direttamente in bilancio l'ammortamento con l'aliquota del 15%, per non rinunciare alla temporanea opportunità fiscale, motivando in qualche modo il cambiamento della stima relativa alla vita utile dell'immobilizzazione. Naturalmente, la professionalità di amministratori e organi di controllo dovrà scongiurare comportamenti civilisticamente non corretti.
In ogni caso, nei bilanci delle imprese le due misure della Finanziaria 2008 porteranno all'aumento delle imposte differite attive (anticipate) e alla diminuzione di quelle passive. Si dovrà poi vedere come e quando le prime saranno riassorbite, considerata la diminuzione delle seconde, in presenza delle quali spesso si poteva effettuare la compensazione.
L'abolizione del quadro EC comporta dunque il venir meno dell'assurda norma, contenuta nell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, relativa al vincolo sulle riserve poste a copertura delle variazioni operate nel quadro EC.
Naturalmente, quanto illustrato potrà riguardare anche altri casi di deduzioni sinora operate extracontabilmente nel quadro EC di Unico.

Taglio agli adempimenti
Ammortamento di un bene di costo pari a 100, con aliquota base 10 per cento. Finora, l'ammortamento poteva essere effettuato fiscalmente in un massimo di otto esercizi.

Nel primo esercizio si poteva imputare oltre alla metà dell'aliquota prevista fiscalmente, nell'esempio pari al 5%, un ulteriore 5% a titolo di ammortamento anticipato; nel secondo e nel terzo esercizio si poteva imputare, oltre all'aliquota del 10%, un altro 10% a titolo di ammortamento anticipato. Nei primi tre esercizi si poteva dunque ammortizzare fiscalmente il 50% del bene (10+20+20) e nei successivi cinque la parte restante (10% x 5 esercizi).

Con le nuove disposizioni, l'ammortamento si completa in 11 esercizi e, pertanto, in tre esercizi in più (5% nel primo esercizio e la parte restante nei successivi dieci).

A questo svantaggio temporaneo si contrappone la minore aliquota Ires, con un vantaggio definitivo. Tuttavia, l'indifferenza tra le due situazioni dipende dall'incidenza delle altre disposizioni contenute nella Finanziaria: per esempio, indeducibilità degli interessi passivi.

Naturalmente, potrebbero esistere imprese che hanno vantaggi e altre che hanno svantaggi: per tutte, però, restano i vantaggi derivanti dalle minori incombenze amministrative, derivanti dall'abolizione del doppio binario per quanto riguarda la gestione del quadro EC, difficilmente misurabili ma non per questo trascurabili
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