Le detrazioni riconosciute dal datore di lavoro si possono considerare definitive se il lavoratore non ha altri redditi, oltre a quello dell'abitazione principale, che non rileva. Fra le misure destinate a ridurre la pressione fiscale, il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede che il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non è compreso nel reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni d'imposta (articoli 12 e 13 del Tuir).
La modifica incide sul testo dei due articoli, con l'aggiunta, in entrambi, di un comma destinato a chiarire che, ai fini delle detrazioni, il reddito complessivo è calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. La modifica si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Così, non sarà necessario tenere conto, nel conguaglio, dell'eventuale dato segnalato dal lavoratore per rendere definitivo il calcolo delle detrazioni.
Molti datori di lavoro, in vista del prossimo conguaglio, si stavano organizzando per informare i lavoratori che, in caso di possesso del solo reddito di lavoro e di quello della casa di abitazione, potevano fornire il dato reddituale di quest'ultima per usufruire delle detrazioni corrette e non essere obbligati a presentare, poi, la dichiarazione dei redditi per restituire l'eventuale maggiore detrazione. Si trattava, evidentemente, di un atto volontario per favorire i lavoratori che avrebbero dovuto rideterminare autonomamente l'importo delle detrazioni comprendendo nel reddito complessivo di riferimento la rendita catastale dell'abitazione principale.
L'inclusione del reddito dell'abitazione principale nel reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni avrebbe ampliato, in modo considerevole, il numero delle dichiarazioni dei redditi, seppure semplificate con l'utilizzo del modello 730, distogliendo l'amministrazione finanziaria dai controlli delle dichiarazioni più significative.
È dunque da considerare con favore l'intervento del disegno di legge finanziaria 2008 dal quale derivano due effetti positivi. Il primo, come si è detto, è di semplificare gli adempimenti legati alle dichiarazioni; il secondo è di consentire un livello di detrazioni un poco più elevato. Tanto per rendere l'idea, un lavoratore con il coniuge a carico, un reddito da lavoro dipendente di 14.600 euro e dell'immobile adibito ad abitazione principale di 500 euro si sarebbe visto riconosciute dal datore di lavoro detrazioni per il coniuge di 800 euro, contro una spettanza di 690 euro per effetto dell'incidenza, nel reddito complessivo, del reddito dell'abitazione.
Altrettanto per la detrazione relativa alla produzione del reddito, che sarebbe scesa, seppur di poco, per il passaggio da uno scaglione di reddito all'altro. La retroattività della norma consente, quindi, di procedere con più serenità ai conguagli fiscali di fine anno.