Un modello Emens anche per i dati fiscali da gennaio 2009: lo prevede il disegno di legge finanziaria per il 2008 che si propone di semplificare la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta.
L'obbligo della denuncia mensile Emens è stato introdotto nel 2005. Il modello accoglie sostanzialmente i dati riguardanti la posizione previdenziale dei lavoratori. Partendo, poi, dall'esigenza dell'amministrazione finanziaria di reperire in tempi stretti i dati su cui sono state applicate le imposte, il legislatore tenta dunque la strada della denuncia mensile fiscale accanto a quella previdenziale.
Il disegno di legge richiede infatti che i sostituti d'imposta comunichino «mensilmente in via telematica, ... i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni».
La norma, a quanto pare, non richiede semplicemente di indicare i dati del mese rilevanti ai fini fiscali (ad esempio, imponibile fiscale e ritenute operate). Nella denuncia dovranno essere indicate tutte quelle informazioni necessarie per determinare il prelievo fiscale. In sostanza, dovranno essere indicate le detrazioni o i dati dei conguagli in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Così, ad esempio, il modello potrebbe richiedere l'esposizione del numero di figli a carico, la presenza di eventuali redditi di cui il sostituto d'imposta tiene conto nel calcolo delle detrazioni e così via.
In ogni caso, l'obbligo di compilare annualmente il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta dovrebbe rimanere. Il disegno di legge finanziaria non fa infatti riferimento all'indicazione dei versamenti da parte del sostituto d'imposta, lasciando intendere, dunque, la successiva comunicazione nella dichiarazione dei sostituti.
La novità entrerà in vigore dal mese di gennaio 2009 e sarà preceduta da un decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro del Lavoro, che definirà le modalità di attuazione. Il testo del disegno di legge finanziaria, tuttavia, non è coordinato con quanto stabilito dall'articolo 44, comma 9, della legge 326/03 che regolamenta i flussi Emens in ambito previdenziale.
Nulla cambia per quanto riguarda le modalità di invio della denuncia. Le aziende continueranno infatti a trasmettere in in via telematica l'Emens avvalendosi, eventualmente, di un soggetto incaricato secondo l'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/98. Rimane invariato anche il termine di presentazione della denuncia mensile (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento).
Questa nuova disposizione metterà inevitabilmente in crisi il criterio di "dichiarazione unificata" introdotta dal 1998 dal decreto legislativo 314/97. Il rischio è che oltre al modello 770 ci si trovi a duplicare i dati con i flussi mensili, sia fiscali che previdenziali.