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Fusioni e scissioni snelle

di Raffaele Rizzardi

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3 ottobre 2007

La tassazione delle operazioni straordinarie delle imprese trova nella Finanziaria 2008 – da oggi all'esame del Senato – la terza tappa di un'evoluzione che era iniziata con il Dlgs 358/97 e aveva visto notevoli innovazioni con la riforma del Tuir, nel testo sin qui in vigore dal 2004 (si veda la scheda).

La convalida dei disavanzi
Su questo fronte sono state sperimentate oscillazioni anche prima del 1997, passando dalla rilevanza gratuita dei disavanzi da annullamento alla totale neutralità delle operazioni di fusione e scissione, sino alle disposizioni ricordate, neutralità alla quale si era tornati con l'attuale Testo unico.
La facoltà prevista dal disegno di legge della finanziaria 2008 riguarderà le operazioni nuove, definite come operazioni «effettuate», cioè con effetto giuridico dal 1° gennaio 2008. Ma sarà anche possibile convalidare le altre differenze tra valore civile e valore fiscale al 31 dicembre 2007 (o al periodo successivo), che risultano dal quadro RV del modello Unico.
L'opportunità di pagare un 18% subito deve essere raffrontata con il "risparmio" di Ires e Irap che consegue alla possibilità di dedurre maggiori ammortamenti. Ammortamenti che dal 2008 non potranno essere solo fiscali, ma dovranno anche essere contabilizzati in bilancio. Questa condizione relativa alla soppressione del "doppio binario" determinerà un allungamento del tempo necessario per il recupero dell'imposta sostitutiva, in quanto non sarà possibile dedurre il massimo fiscalmente riconosciuto, se supera l'entità di effettiva competenza economica.
E a proposito della soppressione del doppio binario, una disposizione transitoria di questa nuova imposta sostitutiva, consentirà anche di pagare il 18% su tutto o parte dei disallineamenti da quadro EC del periodo d'imposta 2007. Così come avveniva e tornerà ad accadere per l'imposta sostitutiva sui disavanzi da fusione o scissione, la scelta di sborsare subito questo tributo va messa a raffronto con il risparmio d'imposta nei periodi in cui non sarà più necessario operare le variazioni fiscali in aumento, avendo riallineato il valore civile con quello fiscale. E per l'attualizzazione degli importi futuri, l'esperienza, come nel caso dell'avviamento e dei marchi di fabbrica, ha insegnato come i calcoli fatti su un determinato periodo di recupero dell'imposta siano stati sconvolti dal maggior tempo previsto da norme successive.
Bisognerebbe anche conoscere quali saranno le aliquote negli anni futuri, sapendo tuttavia che la tendenza europea – come lo dimostra la Finanziaria 2008 – è quella di abbassare i tassi nominali, magari allargando la base imponibile. Questo spiega – ma il calcolo andrebbe fatto per ciascun tipo di bene – perché l'imposta sostitutiva, che era del 19%, è stata ridotta di un punto.

I conferimenti d'azienda
Scompare la distinzione tra conferimento realizzativo (a valori definiti dalle parti nella contabilizzazione dell'operazione) e conferimento neutro (attuali articoli 175 e 176 del Tuir). La prima disposizione viene circoscritta ai conferimenti delle partecipazioni di controllo o di collegamento, così che per le aziende il regime è quello del nuovo articolo 176.
Nell'apporto a una società di capitali sembra pertanto escluso il conferimento realizzativo ordinario (articolo 9, comma 5), che presenta anche il rischio di doppia tassazione, in quanto l'operazione – al pari della cessione di azienda o del conferimento in società di persone – rimane soggetta all'accertamento di valore per la plusvalenza del cedente, alla quale non corrisponde un aumento del valore di carico dell'azienda acquisita.
Tornando al nuovo regime, i conferimenti di aziende, anche individuali, ex articolo 176 (verso società di capitali), continuano a essere bisospensivi neutri, salva la facoltà per la conferitaria di pagare la sostitutiva del 18% sui maggiori valori che intende affrancare, per i quali vuole cioè evitare il disallineamento. La convalida di questi valori può essere totale o parziale, e sarà consentita anche nell'esercizio successivo a quello di conferimento.
La partecipazione ottenuta dal conferente rimane in carico al costo fiscale dell'azienda conferita. In sostanza, le scelte della società conferitaria sulla convalida dei maggior valori di apporto non si riverbera sul conferente, che però continuerà a beneficiare del regime Pex, a motivo della preesistente disposizione sulla retroattività dell'acquisto della partecipazione alla data di iscrizione in bilancio dell'azienda conferita.

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