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Irap semplificata per le società di capitali

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30 settembre 2007

Irap, il calcolo dell'imponibile delle imprese si sgancia dal modello Unico.
Dall'esercizio 2008, secondo quanto dispone il disegno di legge Finanziaria esaminato venerdì notte dal Consiglio dei ministri, il valore della produzione da assoggettare al tributo regionale si quantificherà sulla base delle voci del conto economico, senza dover applicare le rettifiche previste dal Tuir per il reddito di impresa.
Per i contribuenti Irpef, l'imposta si applicherà sulla differenza tra i ricavi e taluni costi della produzione. Alla riduzione dell'aliquota, portata al 3,9%, si contrappone una attenuazione del taglio del cuneo fiscale.
Le nuove regole per la quantificazione della base imponibile Irap risponde a un duplice ordine di motivi. Rendere il tributo completamente autonomo dalla disciplina delle imposte sui redditi, sia in fase di dichiarazione che di accertamento, e semplificare le modalità di calcolo.
Lo strumento è rappresentato dal rafforzamento della derivazione della base imponibile Irap dal risultato del conto economico (civilistico), ferma restando l'irrilevanza parziale dei costi del personale e quella integrale degli oneri finanziari.

Stop alle regole del Tuir
Il punto fondamentale della riforma è l'abrogazione, dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, della norma (articolo 11-bis del decreto legislativo 446/97) che stabilisce la rilevanza ai fini Irap della variazioni fiscali, temporanee e definitive, previste per la quantificazione del reddito di impresa. Per effetto della disposizione che dovrebbe venire abrogata, le imprese – dopo aver estrapolato dal bilancio le voci di ricavi e di costi indicate dal decreto Irap – devono rettificarle, in più o in meno, applicando le stesse regole utilizzate nel modello Unico.
Per esempio, in relazione ai costi delle auto (carburanti, ammortamenti eccetera), l'indeducibilità, totale o parziale, valida per l'Ires, deve essere considerata anche per l'Irap. Lo stesso vale per le spese di rappresentanza o per le differenze tra valori contabili e fiscali delle quote di ammortamento.
Fino a Unico 2008 il calcolo dell'Irap è dunque soggetto primaalle norme proprie del tributo e poi a quelle stabilite in generale per il reddito fiscale. Il tutto con notevoli complicazioni sia per i contribuenti che per gli gli uffici accertatori.
Con la modifica prevista nel disegno di legge, invece, l'impatto del Tuir verrà meno e i calcoli si baseranno soltanto sulle risultanze di alcune voci del conto economico civilistico.

Società legate al bilancio
Per le società di capitali, che svolgono attività diversa da quella finanziaria e assicurativa, il calcolo dell'Irap si baserà sulle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 446/97. Nel testo riscritto dalla Finanziaria 2008, la base imponibile si calcola come differenza tra valore e costi della produzione del conto economico, senza considerare le voci B9 (costi del personale), B10.c, B10.d, B12 e B13 (accantonamenti e svalutazioni). Per chi adotta le regole internazionali, si terrà conto delle corrispondenti voci del bilancio Ias/Ifrs. I valori iscritti nel conto economico rilevano secondo la corretta classificazione e imputazione temporale prevista dai principi contabili utilizzati dalla società.
Restano indeducibili i compensi agli amministratori e ai collaboratori occasionali, le perdite su crediti (disposizione di cui non si comprende il significato), oltre agli interessi impliciti nei canoni di leasing, Una novità è l'indeducibilità dell'Ici, il cui importo è attualmente recuperabile. Per le deduzioni extracontabili operate fino al 2007 (quadro EC), non più ammesse dal 2008 neppure ai fini Ires, è previsto il recupero a tassazione in sei anni, mentre si terrà conto, fino ad esaurimento, delle variazioni fiscali temporanee che si riversano da esercizi precedenti (quote di plusvalenze, di spese manutenzione eccedenti eccetera).
Per le imprese individuali e le società di persone, contribuenti per i quali un mero rinvio al bilancio e ai principi contabili potrebbe non offrire garanzie sufficienti, la base imponibile si determinerà come differenza tra i ricavi indicati nell'articolo 85 del Tuir (esclusi quelli finanziari), con l'aggiunta della variazione delle rimanenze, e i costi per acquisti, servizi, locazioni e ammortamenti. Invariate, infine, le modalità di calcolo per i lavoratori autonomi, per i quali viene ribadita la corrispondenza tra base imponibile Irap e il calcolo del reddito professionale.

Aliquota e cuneo fiscale
Per i costi del personale si mantengono le deduzioni introdotte con il taglio del cuneo fiscale, riducendo però dell'8% gli importi massimi spettanti per dipendente a tempo indeterminato (4.600 euro invece di 5mila), misura corrispondente all'abbattimento dal 4,25% al 3,9% dell'aliquota di imposta. Resta integrale la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali per i medesimi lavoratori.

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